CENSIMENTO
AMIANTO - OMESSA COMUNICAZIONE - CRITERI PER L`APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
STABILITI DALLA REGIONE LOMBARDIA
Si segnala che la Regione Lombardia ha
stabilito i criteri per lapplicazione delle sanzioni relative alla mancata
comunicazione ad ASL della presenza di amianto compatto necessaria all`ente per
completare il censimento (si
veda in merito quanto comunicato in precedenza sullargomento).
Come noto, l`art. 8 bis della L. R. 17/03
(come modificata e integrata con L.R. 14/12), prevede
per la mancata comunicazione di cui all`art. 6 co. 1
del medesimo decreto, una sanzione amministrativa da un minimo 100 a un
massimo di 1500 .
Tale sanzione viene applicata, ai sensi della
DGR del 30/01/13 n. IX/4777, in base alla pericolositā, definita secondo
l`indice di degrado, rapportata alla quantitā di amianto secondo la tabella
dell`allegato A qui di seguito allegata.
Si segnala, infine, che per stabilire
l`indice di degrado (e dunque la pericolositā) si deve fare riferimento al d.d.g. Sanitā 13237/08.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione
per qualsiasi chiarimento.
Allegati:
- DDG n. 13237/08
Protocollo regionale per valutazione dello stato delle coperture