RIFIUTI -
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) - PRESENTAZIONE DELLA
DENUNCIA ENTRO IL 2 MAGGIO 2000
Entro
il 2 maggio 2000 deve essere presentato il modello di dichiarazione ambientale
per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 1999 (M.U.D).
Il
termine originario di scadenza del 30 aprile è stato posticipato in quanto
quest'anno cade di domenica e il 1° maggio è festivo.
Il
modello da utilizzare per la compilazione della dichiarazione cartacea è lo
stesso dell'anno scorso (approvato con D.P.C.M. del 31/3/99) mentre il
programma per la compilazione della dichiarazione su supporto magnetico è stato
aggiornato e, pertanto, non è possibile usare quello distribuito lo scorso
anno.
Si
fornisce di seguito un'analisi delle procedure da osservare per la denuncia di
cui all'oggetto.
I
modelli e il software di compilazione sono reperibili gratuitamente presso lo
sportello ambiente della C.C.I.A.A. di Brescia (Via Orzinuovi, 3 - Tel.
0303514318) oppure presso gli uffici del Collegio Costruttori.
Si
ricorda che per la denuncia non si possono utilizzare le stampe effettuate con
i software di compilazione.
Come
già detto il M.U.D. deve essere presentato entro il 2 maggio 2000 ed è riferito
alle quantità prodotte, smaltite o gestite nel 1999.
(art.
11, comma 3, del D.Lvo n. 22/97)
Deve
presentare la denuncia:
1)
chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti;
2)
i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
3)
chiunque svolge, con impianti, le operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti;
4)
le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
5)
le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni
industriali o artigianali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d), g);
6)
chi, pur non avendo prodotto rifiuti nel 1998, ha smaltito una giacenza.
I
rifiuti speciali, non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzioni e
demolizioni, compresa la costruzione di strade (fresato), catalogati nella
categoria 170000 del Catalogo europeo Rifiuti (C.E.R.), sono esclusi dal
M.U.D.. Tale esclusione emerge dal combinato disposto degli articoli 7, comma
3, lettera b) ed art. 11, comma 3 del D.Lvo n.22/97, come modificato dal D.Lvo
n.389/97.
Sono
altresì esclusi, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i
piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che
non hanno più di tre dipendenti.
Il
numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero dei dipendenti
occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione (1999),
aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai dipendenti a tempo
parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di
unità lavorative annue.
Si
ricorda, inoltre, che nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i
medesimi al Servizio Pubblico di raccolta (isole ecologiche e centri
multiraccolta), la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio (D.Lvo.
22/97, art. 11 c.3).
I
rifiuti conferiti a soggetti autorizzati, per lo smaltimento o il trattamento,
che potrebbero riguardare il settore edile sono:
-
rifiuti pericolosi provenienti dagli scavi. Sono pericolosi i rifiuti non
domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati
G, H ed I del D.Lvo n. 22/97 modificato dal D.Lvo n. 389/97
-
imballaggi in genere (classificati rifiuti speciali non pericolosi,
assimilabili ai rifiuti solidi urbani) es. cellophane, plastica ecc. - codice
europeo 150106
-
oli esausti (classificati rifiuti pericolosi) - codice europeo 130202
-
filtri esausti (classificati rifiuti speciali non pericolosi) - codice europeo
150201
-
pastiglie freni usurate (classificate rifiuti speciali non pericolosi) - codice
160199
-
accumulatori esausti (classificati rifiuti pericolosi) provenienti dalla
sostituzione diretta delle batterie dei veicoli - codice europeo 160601
-
fanghi da trattamento (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es.
provenienti dal convogliamento delle acque di lavaggio degli automezzi - codice
europeo 070602
-
fanghi di serbatoi settici (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es.
spurgo fosse biologiche e pozzi neri - codice europeo 200304
-
manufatti contenenti amianto (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es.
provenienti dalla rimozione dalle lastre di copertura in cemento-amianto -
codice 170105
-
pneumatici usati (classificati rifiuti speciali non pericolosi) - codice
europeo 160103
-
rifiuti compostabili (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es.
provenienti dalla manutenzione del verde pubblico - codice europeo 200201
-
residui di pulizia delle strade pubbliche (classificati rifiuti speciali non
pericolosi) - codice europeo 200203
Ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 22/1997 é
inteso per "luogo di produzione" uno o più edifici o stabilimenti o
siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in
cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
Si
segnala, però, che sul B.U.R.L. del 6 febbraio 1998, n. 9, é stata pubblicata
la circolare n.4 del 26 gennaio 1998 che precisa che deve intendersi: "...
come luogo di produzione anche la sede legale od operativa ove vengono
depositati i rifiuti derivanti dall'attività svolta dal soggetto al di fuori
della propria sede (es. manutenzioni, ecc.)...".
Come
precisato dalla citata circolare le imprese edili devono compilare un solo
M.U.D. per i rifiuti non pericolosi prodotti sul territorio nazionale indicando
i propri dati nella sezione anagrafica (SA1) nella casella "sede unità
locale".
Nella
sezione rifiuti (SR) non si dovrà più barrare la casella "rifiuto prodotto
fuori dell'unita' locale" e, pertanto, non dovranno nemmeno essere più
compilate le relative sezioni RE.
Ai
sensi dell'art. 2 della Legge 25 gennaio 1994, n.70, la denuncia deve essere
presentata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della
Provincia dove è situata l'unità locale (luogo di produzione) alla quale la
dichiarazione si riferisce.
La
dichiarazione può essere presentata sia utilizzando il modulo cartaceo sia
utilizzando il supporto magnetico creato dal software di compilazione.
Il
M.U.D. deve essere presentato mediante la consegna diretta agli uffici della
C.C.I.A.A. (verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna) oppure spedito
per mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno allegando nell'apposita
busta l'attestazione di pagamento (c/c 330258 - CCIAA Via Orzinuovi, 3 - 25125
Brescia) dei seguenti diritti di segreteria che, rispetto all'anno scorso, non
sono variati:
-
lire 30.000 se si è utilizzato il M.U.D. cartaceo;
-
lire 20.000 se si è utilizzato il M.U.D informatico.
Le
denunce devono essere firmate dal Legale rappresentante oppure da un soggetto
che abbia ottenuto la delega/procura con poteri di firma e rappresentanza
sociale a tale scopo.
Si
ricorda che le buste sono predisposte per contenere un solo M.U.D. e devono
essere consegnate o spedite chiuse.
Inoltre
sulla busta è necessario indicare:
-
l'anno della dichiarazione (1999)
-
il codice fiscale, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa, oltre al tipo
di dichiarazione (supporto cartaceo o supporto magnetico).
Nel
caso di dichiarazione presentata su supporto magnetico deve essere indicato il
numero totale delle dichiarazioni multiple e il numero di supporti magnetici.
Considerato
che i dati da riportare nel M.U.D. sono desunti dai registri di carico e scarico,
si ricorda di utilizzare, nelle registrazioni dei rifiuti, i codici europei.
I
rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni (compresa la costruzione di
strade) e scavi non pericolosi, conferiti in discariche autorizzate, non sono
soggetti alla registrazione sul registro di carico e scarico ai sensi dell'art.
12 del D.Lvo 5-2-97, n. 22.
Diversamente
i rifiuti pericolosi che derivano delle sopracitate attività sono soggetti alla
registrazione sul citato registro.
La
denuncia M.U.D. deve essere effettuata da colui che produce i rifiuti nello
svolgimento della sua attività e, pertanto, nell'ambito dello stesso cantiere,
i subappaltatori hanno l'obbligo di denunciare i rifiuti prodotti per la parte
di lavoro che hanno eseguito (es. rimozione lastre in cemento-amianto ecc.).
I
produttori dei sopracitati rifiuti che hanno smaltito detti rifiuti tramite un
terzo autorizzato (trasportatore autorizzato anche a effettuare lo stoccaggio
provvisorio), devono compilare soltanto il modulo DR.
Se
i sopracitati rifiuti invece sono stati conferiti a una ditta autorizzata solo
ad effettuare il trasporto, è necessario compilare, oltre al modulo DR anche il
modulo TE.
Per
le officine interne, se queste ultime non sono ubicate nella stessa sede legale
dell'impresa, è necessario effettuare un apposito M.U.D.
Si
ricorda che per effetto del D.Lvo n.22/1997 l'olio esausto è ora classificato
rifiuto pericoloso e pertanto l'impresa produttrice non può più effettuare il
trasporto in conto proprio.
SCHEDA RIF (SR)
Questa
scheda deve essere compilata per ogni singola tipologia di rifiuto.
Deve
essere compilato solo da coloro che esercitano impianti di smaltimento o
recupero dei rifiuti.
Devono
essere indicati i dati relativi ai trasportatori professionisti, diversi sia
dal produttore che dal destinatario del rifiuto, ai quali sono stati affidati i
rifiuti nel 1999.
Nel
caso in cui il trasporto sia stato effettuato con mezzi propri oppure sia stato
effettuato dallo stesso soggetto destinatario del rifiuto nella dichiarazione
andrà compilato soltanto il modello DR.
Nel
modulo vengono indicati i dati relativi ai destinatari dei rifiuti avviati dal
produttore allo smaltimento o al recupero.
Se
i rifiuti sono stati prodotti in più cantieri ubicati nella medesima provincia
e regolarmente registrati sul registro di carico e scarico e trasportati presso
il magazzino per il successivo conferimento in centri di stoccaggio o centri di
cernita autorizzati è necessario compilare un apposito M.U.D., indicando nella
sezione anagrafica (SA1) come sede dell'unità locale l'ubicazione del
magazzino.
Se
invece è stato aperto un registro di carico/scarico apposta per il cantiere, la
sede dell'unità locale da indicare sarà, ovviamente, il cantiere.
Ai
sensi dell'art. 52, 1° comma, del D.Lvo n. 22/1997 e successive modificazioni,
chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3 (MUD),
ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Per
effetto della Legge 24-11-1981, n. 689, art. 16, la sopracitata sanzione
amministrativa pecuniaria viene quantificata in Lire 10 milioni (doppio del
minimo o 1/3 del massimo).
Se
la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25-1-94, n.70, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Per
effetto della Legge 24-11-1981, n.689, art. 16, la sopracitata sanzione
amministrativa pecuniaria viene quantificata in Lire 100.000 (doppio del minimo
o 1/3 del massimo).
Chiunque
omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico
di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è
relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica
rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
Chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui
all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire
diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale
nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto.
Se
le indicazioni di cui sopra sono formalmente incomplete o inesatte ma
contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni
dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tre milioni. La stessa pena si applica nei casi di
mancata conservazione o di mancato invio alle autorità competenti dei registri
di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.