INPS - NUOVI
VALORI DAL 1 GENNAIO 2013:
Con
circolari n. 14 del 30 gennaio 2013 e n. n. 22 dell'8 febbraio 2013 l'Inps ha
comunicato, rispettivamente, i nuovi importi del massimale mensile del
trattamento di cassa integrazione guadagni e gli ulteriori aggiornamenti in
materia di contribuzione a valere dal 1° gennaio 2013, facendo riserva di
pubblicare quanto prima le nuove tabelle con le aliquote contributive.
1) Importo
massimale cassa integrazione guadagni
Con
circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 l'Inps ha comunicato i nuovi importi del
massimale mensile del trattamento di cassa integrazione guadagni a valere dal
1° gennaio 2013. I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2013 non
possono superare i limiti mensili di seguito indicati.
RETRIBUZIONI
INFERIORI O UGUALI AD EURO 2.075,21 (comprensive
delle mensilità aggiuntive) |
|
Importo
mensile lordo |
Importo
mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro
959,22 |
euro
903,20 |
Importo
mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo
mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro
1.151,06 |
euro
1.083,84 |
RETRIBUZIONI
SUPERIORI AD EURO 2.075,21 (comprensive
delle mensilità aggiuntive) |
|
Importo
mensile lordo |
Importo
mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro
1.152,90 |
euro
1.085,57 |
Importo
mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo
mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro
1.383,48 |
euro
1.302,68 |
2) Minimale
contributivo
L'Inps con
circolare n. 22 dell'8 febbraio 2013 ha comunicato i limiti giornalieri di retribuzione
imponibile a valere per l'anno 2013 che sono così determinati:
-
Dirigenti euro 130,20
-
Impiegati e Operai euro 47,07
Il minimale
di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di
euro 7,06.
3) Limite
retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici
L'art. 3-ter
della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico
dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps, con al circolare n. 22/2013, ha
comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2013 in euro 45.530,00.
Pertanto per l'anno in corso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del
lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il
predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile
di euro 3.794,00 (rapportato a 12 mensilità).
Si rammenta
che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato
il criterio della mensilizzazione. La quota di
retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione
aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia
UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>,
<ContribAggCorrente>.
L’imponibile
della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>)
è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
Al contrario l'importo della contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel
campo <ContribAggCorrente>) non è “un di cui”
del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.
4) Massimale
contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del
31 dicembre 1995
Il massimale
annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i
dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari per
l’anno 2013 ad euro 99.034,00, come comunicato dall'Istituto con la circolare
n. 22/2013.
La quota di
retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori
devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS,
nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,
<ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi>.
5) Indennità
di maternità obbligatoria - importo a carico dello stato
Per l’anno
2013 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è
fissato in euro 2.059,43.
L’art. 78
del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con
riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1°
luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela
previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a
carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58,
rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al
consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l'anno 2013
tale limite è fissato in euro 2.059,43.
L’importo
dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a
livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS,
nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.
La parte
eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
REGOLARIZZAZIONE
PER IL MESE DI GENNAIO 2013
Con la
circolare n. 22/2013 in commento l'Istituto ha dettato le istruzioni operative
cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto,
per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2013, dei sopraccitati
nuovi importi. In particolare per la regolarizzazione del mese di gennaio 2013,
da effettuarsi entro il 16 maggio 2013, le imprese:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore
all’1.1.2013 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le
differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da
riportare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>
di <DenunciaIndividuale>, calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti.
Per quanto
attiene la sola regolarizzazione in ordine al massimale contributivo annuo per
dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995,
l'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire
al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento
<DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>,
<Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>
.