TERRE E ROCCE DA SCAVO -
TERMINE ENTRO IL QUALE L’AUTORITA’ COMPETENTE PUO’ APPROVARE O RIGETTARE IL
PIANO DI UTILIZZO - PARERE DELL’UNITEL
Sul
sito dell’UNITEL, l’Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali,
nella sezione relativa ai quesiti, è stata pubblicata un’interessante risposta
con la quale vengono confermate le indicazioni, da tempo sostenute anche
dall’ANCE, relativamente al termine entro il quale l’Autorità competente può
approvare o rigettare il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
presentato ai sensi del D.M. 161/2012.
Riportiamo
di seguito il testo del documento in oggetto.
UNITEL - L'esperto risponde
Giovedì
21 Febbraio 2013
QUESITO:
Si
chiede se il termine oltre il quale è possibile dare inizio lavori
all'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, prevista dal D.M. n. 161 del
10/08/2012, entrato in vigore in ottobre stesso anno, sia vincolante per
l'interessato e per la pubblica amministrazione competente, ovvero se gli
stessi possano procedere in termini più ridotti e, conseguentemente, consentire
agli interessati di iniziare prima l'opera. Quanto sopra perché alcuni comuni
non creano difficoltà ad espletare le procedure per consentire l'inizio lavori
in tempi più ridotti, mentre altri impongono il rispetto dei 90 giorni previsti
dal nuovo regolamento in parola.
RISPOSTA:
L'art.
5 del D.M. 161 del2012 prevede l'obbligo di deposito del piano di utilizzo 90
giorni prima dello scavo. Sembrerebbe, pertanto, che occorra attendere sempre i
90 giorni prima di iniziare l’attività.
Trattandosi
di termine a favore della amministrazione, nulla esclude che la P.A. possa
valutare in concreto l'interesse pubblico in un termine inferiore; in questo
caso potrà espressamente (con atto formale) o implicitamente (mediante la
tolleranza) consentire attività estrattiva prima del decorso del termine.
Non
va dimenticato, inoltre, che il D.M. 161 è atto legislativo di secondo grado, e
quindi non può essere in contrasto con norme di rango superiore, in questo caso
l'art. 19 della legge nr. 241/1990 che consente all'interessato di depositare
SCIA ed effettuare subito i lavori.
In
definitiva, il termine di 90 giorni, o di qualsiasi lunghezza, è stabilito a
favore della parte (in questo caso la P.A.) la quale può sempre rinunziare a
detto beneficio, sussistendo i presupposti di legge.
Pertanto,
seppur formalmente esatta l’interpretazione rigida di detto termine (attendere
sempre e comunque la scadenza dei 90 giorni), non è escluso che nel caso
concreto, se gli accertamenti della P.A. si siano conclusi prima della
scadenza, si possa assentire lo scavo.