RESPONSABILITÀ SOLIDALE
FISCALE – IMPORTANTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia
delle Entrate, con la Circolare n.2/E del 1° marzo 2013, ha fornito importanti
chiarimenti in materia di responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore.
In
particolare, viene definitivamente chiarito che le disposizioni sulla
responsabilità solidale fiscale si applicano in relazione ai contratti
d’appalto e subappalto, a prescindere dal settore economico in cui operano le
parti contraenti, non solo per il settore edile.
La
norma, inoltre, non trova applicazione per le tipologie contrattuali diverse
dal contratto d’appalto di opere e servizi (art.1655 del Codice Civile), quali,
tra l’altro, il contratto d’opera e le forniture di beni.
La
Circolare, in estrema sintesi, precisa:
·
l’esclusione della disciplina per i committenti che sono
persone fisiche che non svolgono attività d’impresa;
·
l’esclusione della disciplina per i condomini;
·
l’applicazione della responsabilità solidale fiscale
in presenza di tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e
subappaltatore) e l’operatività della sola sanzione in capo al
committente (da 5.000 a 200.000 euro), anche in presenza di un semplice
contratto di appalto (senza necessità di subappalto);
·
la possibilità di rilasciare la certificazione di regolarità
fiscale, in materia di versamenti IVA e di ritenute sui redditi da lavoro
dipendente, in modo unitario, nell’ipotesi di più contratti intercorrenti tra
le medesime parti;
·
la necessità, in caso di pagamento dei corrispettivi tramite
bonifico bancario, di attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al
momento della disposizione di bonifico e non anche di quelli scaduti al momento
del successivo accredito delle somme.
Per
un approfondimento della materia in esame, si rinvia alla circolare in oggetto ed
alle recenti “linee guida”
predisposte dall’Ance, reperibili sul sito internet del Collegio Costruttori
all’indirizzo www.ancebrescia.it,
unitamente ad un fac-simile di “dichiarazione
sostitutiva”.
Gli
uffici dell’Associazione restano a disposizione per qualsiasi ulteriore
chiarimento si rendesse necessario.
Allegati:
-
Dichiarazione
sostitutiva (formato pdf)
-
Dichiarazione
sostitutiva (formato word)