TUTELA
DELLA MATERNITA’ - DECRETO 22 DICEMBRE 2012 - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO L.
N. 92/12 - MODALITÀ ATTUATIVE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio
2013 è stato pubblicato, tra gli altri,
il Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, recante le modalità attuative delle misure a
sostegno della genitorialità previste, in via sperimentale per gli anni
2013-2015 dall’art. 4, commi 24-26, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
A tal proposito si rammenta che il comma 24 dell’articolo
sopra citato:
- alla lettera a), introduce l’istituto del congedo
obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro
i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due
giorni, anche continuativi, da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa
alla madre che si trovi in congedo di maternità;
- alla lettera b), attribuisce alla madre lavoratrice, al
termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, la
possibilità di avvalersi di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o
per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei
servizi privati accreditati.
Sulla base del dettato dei commi 25 e 26 del medesimo art. 4,
il menzionato decreto interministeriale ha definito i criteri di accesso e le
modalità di utilizzo delle suddette misure e determinato il numero e l’importo
dei voucher, nonché, per la misura di cui alla lettera b) del comma 24, la
quota di risorse da destinare alla stessa per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, a valere sul “Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne”.
Di seguito si fornisce una nota illustrativa delle
disposizioni di tale decreto, facendo riserva di ritornare sull’argomento ad
esito delle istruzioni che verranno diramate dagli Enti competenti.
Congedo obbligatorio e facoltativo del padre Ambito di
applicazione.
Ai sensi dell’art. 1 del provvedimento in esame:
- la nuova disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi
del padre lavoratore dipendente si applica alle nascite avvenute a partire dal
1° gennaio 2013;
- entrambi gli istituti:
- sono fruibili dal padre entro il quinto mese di vita del
figlio;
- si applicano anche al padre adottivo o affidatario;
- il congedo obbligatorio di un giorno:
- può essere fruito dal padre anche durante il congedo di
maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;
- è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di
paternità, a norma dell’art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2011, n. 151;
- il congedo facoltativo di uno o due giorni, anche
continuativi:
- può essere fruito dal padre a condizione che la madre
lavoratrice scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di
maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo
post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti
dal padre;
- è fruibile dal padre anche contemporaneamente
all’astensione della madre.
Trattamento economico, normativo e previdenziale
L’art. 2 stabilisce che, per i giorni di congedo obbligatorio
e facoltativo, il padre lavoratore dipendente ha diritto ad un’indennità
giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione, corrisposta
con le modalità indicate dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. L’art. 22,
comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, dispone che l’indennità di maternità è
corrisposta secondo le modalità previste dall’art. 1 del Decreto-Legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio
1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Per il trattamento normativo e previdenziale si applicano le
disposizioni in materia di congedo di paternità, di cui agli articoli 29 e 30
del suddetto D.Lgs.. Gli articoli 29 e 30 del D.Lgs. n. 151/2001, stabiliscono,
rispettivamente, che il trattamento economico e normativo ed il trattamento
previdenziale del congedo di paternità sono quelli previsti per il congedo di
maternità, di cui agli articoli 22, 23 e 25 del medesimo decreto.
Modalità di fruizione
Secondo l’art. 3:
- il padre deve comunicare al datore di lavoro i giorni in
cui intende fruire del congedo obbligatorio e facoltativo con un anticipo non
minore di quindici giorni, ove possibile, in relazione all’evento nascita,
sulla base della data presunta del parto.
La comunicazione deve essere eseguita in forma scritta,
ovvero mediante l’utilizzo (se presente) del sistema informativo aziendale per
la richiesta e la gestione delle assenze.
Il datore di lavoro, a sua volta, è tenuto a comunicare
all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a
disposizione dall’Istituto.
Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve
allegare alla richiesta la dichiarazione della madre di non fruire del congedo
di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello
fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.
La predetta documentazione deve essere trasmessa anche al
datore di lavoro della madre.
I congedi obbligatori e facoltativi non possono essere fruiti
ad ore.
Contributo alla madre lavoratrice per l’acquisto dei servizi
per l’infanzia misura del beneficio e modalità di erogazione
Come in precedenza accennato, l’art. 4, comma 24, lettera b),
della Legge n. 92/2012, riconosce alla madre lavoratrice, al termine del
periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, la facoltà di
richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile
alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati
accreditati.
In proposito, il decreto interministeriale in oggetto:
- all’art. 4, stabilisce che la richiesta può essere
presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo
parentale;
- all’art. 5, precisa che il beneficio consiste in un
contributo pari ad un importo di € 300 mensili, per un periodo massimo di sei
mesi.
Tale contributo:
- se utilizzato per i servizi di baby-sitting, viene
corrisposto attraverso il sistema dei buoni lavoro, di cui all’art. 72 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- nel caso invece di fruizione della rete pubblica dei
servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, consiste in un
pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza dell’importo di
€ 300 mensili, e previa esibizione, da parte di detta struttura, della
documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
A norma dell’art. 9, la fruizione dei benefici in discorso
comporta, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un
mese del periodo di congedo parentale, di cui all’art. 32 del D.Lgs. n.
151/2001.
Al fine della rideterminazione del congedo, l’Inps comunica
al datore di lavoro l’ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.
Modalità di ammissione al beneficio
Ai sensi dell’art. 6:
- per accedere all’uno o all’altro dei benefici sopra
descritti, la madre lavoratrice deve presentare domanda tramite i canali telematici
e secondo le modalità tecnico-operative che saranno stabilite in tempo utile
dall’Inps, indicando:
- a quale dei benefici intende accedere;
- di quante mensilità intenda fruire (con conseguente
riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale).
Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le domande
dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale (unico a livello
nazionale), i cui termini iniziale e finale verranno indicati dall’Inps, che
provvederà a darne preventiva comunicazione attraverso i diversi canali
informativi disponibili.
Ai bandi possono partecipare, oltre alle lavoratrici i cui
figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia
fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.
Il beneficio viene riconosciuto nei limiti delle risorse
stanziate per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una
graduatoria nazionale, che terrà conto dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), con ordine di priorità per i nuclei familiari con
ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione
della domanda.
Le graduatorie sono pubblicate dall’INPS entro quindici
giorni dalla scadenza del bando.
Entro i successivi quindici giorni, le lavoratrici utilmente
collocate in graduatoria, che abbiano optato per il contributo al servizio di
baby-sitting, possono recarsi presso le Sedi dell’Istituto per ricevere i
voucher richiesti.
Secondo quanto previsto dall’art. 8, nel caso di opzione per
il contributo per l’accesso alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei
servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della
domanda on-line per accedere al beneficio, deve verificare la disponibilità dei
posti presso le strutture pubbliche e private aderenti alla sperimentazione,
che verranno iscritte in un apposito elenco pubblicato sul sito www.inps.it,
unitamente alle istruzioni sulle modalità di pagamento dei servizi dalle
medesime erogati. Tale elenco sarà aggiornato in tempo reale ed integrato con
la procedura di domanda on-line delle madri lavoratrici aventi diritto al
contributo, al fine di consentire alle stesse di visualizzare, durante la
compilazione della domanda, le strutture presenti in elenco.
Esclusioni e limitazioni
L’art. 7 dispone che:
- non sono ammesse al contributo le madri lavoratrici che, in
relazione al figlio per il quale intendano richiederlo:
- risultano totalmente esentate dal pagamento della rete
pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito dall’art. 19, comma 3,
del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- le lavoratrici a tempo parziale usufruiscono del beneficio
in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa;
- le lavoratrici iscritte alla Gestione separata possono
fruire dei benefici fino ad un massimo di tre mesi;
- qualora il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto
dopo l’ammissione al contributo, la madre lavoratrice decade dal beneficio per
il periodo successivo alla decadenza stessa, senza obbligo di restituzione
delle somme percepite.
Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria
L’art. 10 affida all’Inps il compito di provvedere al
monitoraggio della spesa e di comunicarne le risultanze ai Ministeri del Lavoro
e dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di un’eventuale revisione dei
criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di
sperimentazione successivi al primo.