CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - CIGS - L. N. 223/91 EX ART. 3 - PARAMETRI
DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE - DECRETO MINISTERIALE 4 DICEMBRE 2012
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio
2013 è stato pubblicato il Decreto 4 dicembre 2012 che individua i parametri
oggettivi per la valutazione delle istanze di Cassa integrazione straordinaria
- Cigs di cui all’art. 3, co. 1, della L. n. 223/91, nei casi di dichiarazione
di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa, o di sottoposizione all’amministrazione straordinaria,
presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal
commissario straordinario.
A tal proposito si rammenta che, l’art. 46-bis, co. 1, let.
h), del D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/12 ha
previsto che la concessione della Cigs ai sensi del citato art. 3, co. 1, della
L. n. 223/91 sia subordinata alla sussistenza di prospettive di continuazione o
di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di
occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, per quanto attiene alla sussistenza di
prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, i parametri oggettivi
individuati dal decreto, da indicare, anche in via alternativa, nell’istanza di
concessione della Cigs, saranno i seguenti:
a) misure volte all’attivazione di azioni miranti alla
prosecuzione dell’attività aziendale o alla ripresa dell’attività medesima,
adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale;
b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche
conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell’azienda, ovvero a
proposte di affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa;
c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati
all’individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla
ripresa dell’attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero
l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.
Relativamente alla sussistenza della salvaguardia, anche
parziale dei livelli di occupazione, in aggiunta ad i parametri oggettivi di
cui sopra dovranno essere indicati, in via alternativa, anche i seguenti
ulteriori parametri:
a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese
terze;
b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di
lavoro terzi;
c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati,
programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche
attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di
cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dai soggetti
autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.
Le disposizioni sopra richiamate si applicheranno a tutte le
istanze inoltrate successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del Decreto in parola.