LAVORATORI
ITALIANI ALL’ESTERO - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2013 AGLI EFFETTI
CONTRIBUTIVI E FISCALI - CIRCOLARE N. 17/2013
Con Decreto Interministeriale del 7 dicembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 dicembre 2012, sono state individuate le
retribuzioni convenzionali a valere per l’anno 2013 per i lavoratori italiani
impiegati all’estero, come previsto dall’art. 4 della Legge 398/87.
Le predette retribuzioni costituiscono l’importo base per il
calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i lavoratori
italiani impiegati all’estero in Paesi con i quali non sono in vigore accordi
in materia di sicurezza sociale e per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente dei citati lavoratori. Le predette retribuzioni si applicano
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2013 e fino a tutto il
periodo di paga in corso al 31 dicembre 2013 e nel caso di assunzioni,
risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l’estero nel corso
del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
Il decreto prevede delle retribuzioni specifiche per
l’industria edile. Nella classificazione sono state riportate le qualifiche
previste dal CCNL Edilizia operando una omogeneizzazione nell’inquadramento
all’estero ed in Italia del dipendente e risolvendo i dubbi interpretativi
legati all’individuazione della qualifica di riferimento e, conseguentemente,
della base imponibile previdenziale e fiscale.
Per i quadri ed i dirigenti la retribuzione convenzionale è
determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale
corrispondente, come risulta dalle tabelle di seguito pubblicate.
Si ricorda inoltre che l’Inps con il messaggio n. 995 del 18
gennaio 2012 ha specificato che le disposizioni del Decreto-Legge n. 317/1987
si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea e ai lavoratori extracomunitari, in
possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in
Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Con circolare Inps n. 17 del 5 febbraio 2013, l’Istituto ha
recepito il Decreto in parola fornendo le istruzioni operative di interesse.
Circa tale materia, come noto, permane un contrasto
interpretativo in ordine alla rilevanza delle retribuzioni convenzionali anche
al fine della determinazione della base imponibile ai fini contributivi.
Infatti, mentre è pacifico che il reddito di lavoro
dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che nell’arco di 12
mesi, anche a cavallo di due anni solari, soggiornino nello Stato estero per un
periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni
convenzionali, definite annualmente con decreto interministeriale (per l’anno
2013 si tratta del citato decreto 7 dicembre 2012).
Invece, è controverso se ai fini dell’imponibile contributivo
si debba far riferimento a tali retribuzioni.
Infatti, il Ministero del Lavoro, con nota del 19 gennaio
2001, ha ritenuto che:
- in presenza dei requisiti sopra brevemente riportati, ai
fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali per i lavoratori italiani
operanti all’estero varrebbero le retribuzioni convenzionali, definite
annualmente con decreto interministeriale;
- ai fini degli obblighi contributivi, le retribuzioni da
assumere a base di calcolo sarebbero differenti a seconda dello Stato estero in
cui viene prestata l’attività lavorativa. In particolare:
a) in caso di Paesi Comunitari o con i quali l’Italia abbia
concluso accordi di sicurezza sociale, l’obbligo contributivo dovrebbe essere
assolto in base alle retribuzioni effettive, determinate secondo le regole
comuni contenute nell’art. 12, L.n. 153/1969, e non su quelle convenzionali;
b) in presenza di convenzioni parziali, la base imponibile
previdenziale dovrebbe essere determinata con riferimento alle retribuzioni
effettive o convenzionali, rispettivamente per le forme assicurative
contemplate o meno dalle convenzioni stesse;
c) in assenza degli
accordi in parola, infine, a parere del Ministero, rileverebbero le
retribuzioni convenzionali.
Pertanto, agli effetti operativi, rimane un profilo di
incertezza per i soli lavoratori italiani operanti in Paesi Comunitari o in
Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi di sicurezza sociale o
convenzioni parziali.
In tali casi al fine dell’assolvimento degli adempimenti
contributivi le imprese, anche sulla base della rilevanza economica della
questione, potranno scegliere tra le seguenti due alternative:
- applicare anche in questi casi le retribuzioni
convenzionali stabilite dal decreto 7 dicembre 2012;
- oppure adottare, in via prudenziale, la tesi del Ministero
del Lavoro, e pertanto assumere quale base imponibile la retribuzione
effettivamente erogata, facendo però espressa riserva di ripetizione della
contribuzione indebitamente versata in caso di rettifica dello stesso
orientamento.
Si segnala infine che l’Inps, con circolare n. 45/2007, nel
dettare istruzioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali ha
chiarito che la “retribuzione nazionale”, ai fini della individuazione della corrispondente
retribuzione convenzionale, è costituita dal trattamento mensile che si ottiene
dividendo per 12 il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo
degli emolumenti riconosciuti ai lavoratori per accordo tra le parti, e con
esclusione dell’indennità estero.
Di seguito si pubblicano le tabelle contenute nel citato
decreto interministeriale 7 dicembre 2012 (gli importi sono espressi in euro),
segnalando peraltro che la circolare operativa dell’Inps è pubblicata, oltre
che sui rispettivi siti istituzionali, anche sul sito del Collegio in calce
alla presente nota.
Infine l’Istituto precisa che le aziende le quali, per il
mese di gennaio 2013, hanno operato in difformità dalle disposizioni sopra
sintetizzate, possono effettuare la regolarizzazione, senza aggravio di oneri
aggiuntivi, entro il 16 maggio 2013, attenendosi alle modalità illustrate alla
lettera B) della circolare in esame.
Qualifica |
Retribuzione Convenzionale
Mensile |
OPERAI |
|
Operai |
1.880,85 |
Operai specializzati |
2.068,10 |
Operai 4 livello |
2.212,10 |
IMPIEGATI |
|
Impiegati d’ordine |
2.212,10 |
Impiegati di concetto |
2.546,74 |
Impiegati direttivi di VI livello |
3.151,84 |
Impieg. direttivi di VII livello |
3.621,72 |
Qualifica |
Retribuzione Nazionale Mensile |
Retribuzione Convenzionale
Mensile |
QUADRI |
||
Fascia |
|
|
I |
fino a 3.879,20 |
3.879,20 |
II |
da 3.879,21 a
4.179,37 |
4.179,37 |
III |
da 4.179,38 a
4.479,53 |
4.479,53 |
IV |
da 4.479,54 a 4.779,70 |
4.779,70 |
V |
da 4.779,72 in poi |
5.079,84 |
DIRIGENTI |
||
Fascia |
|
|
I |
fino a 5.768,23 |
5.768,23 |
II |
da 5.768,24 a 6.830,29 |
6.830,26 |
III |
da 6.830,27 a 7.892,26 |
7.892,26 |
IV |
da 7.892,27 a 8.954,26 |
8.954,26 |
V |
da 8.954,27 a 10.016,30 |
10.016,30 |
VI |
da 10.016,31 a 11.078,31 |
11.078,31 |
VII |
da 11.078,32 a 12.140,32 |
12.140,32 |
VIII |
da 12.140,33 a 13.202,34 |
13.202,34 |
IX |
da 13.202,35 a 14.264,36 |
14.264,36 |
X |
da 14.264,37 in poi |
15.326,30 |