INAIL
- CONTRATTI DI LAVORO A PROGETTO - CIRCOLARE N. 13/2013
Si informa che l’Inail, con circolare n. 13 del 19 febbraio
2013, ha fornito indicazioni sulla disciplina dei contratti a progetto a
seguito delle modifiche introdotte alla disciplina in materia dall’art. 1,
commi 22-24 e 27, della L. n. 92, c.d. “riforma del mercato del lavoro”e
dall’art. 24-bis, comma 7, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
In particolare l’Istituto evidenzia che:
a) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Deve intendersi quindi
abrogato, con effetto dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge
n. 92/2012), il riferimento ai “programmi di lavoro o fasi di esso” previsto
dalla precedente normativa;
b) il progetto:
b.1) deve essere funzionalmente collegato ad un risultato
finale e deve individuare il suo contenuto caratterizzante ed il risultato
finale idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del
committente obiettivamente verificabile;
b.2) non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto
sociale del committente, ma deve avere una necessaria specificità e autonomia
di contenuti e obiettivi, pur consistenti in attività rientranti nell’oggetto
sociale del committente;
b.3) non può comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. Per “compiti meramente esecutivi” si intendono quelli
caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in
volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da
parte del collaboratore. Ne consegue quindi la possibilità di riconoscere una
collaborazione a progetto genuina soltanto quando al collaboratore siano
lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti
allo stesso assegnati.
Quanto sopra rilevato, la circolare in esame riporta l’elenco
delle attività che il Ministero del Lavoro ha indicato, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, come difficilmente inquadrabili nell’ambito di
un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto,
ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma.
Nell’illustrare i profili sanzionatori, ed in particolare la
norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 1, comma 24, della
Legge n. 92/2012, secondo cui l’individuazione di uno specifico progetto
costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’Inail osserva che è possibile
ritenere assente il progetto laddove quest’ultimo non sia indicato nel
contratto ovvero si limiti a riprodurre l’oggetto sociale dell’impresa.
Nelle ipotesi di prestazioni svolte con modalità analoghe a
quelle dei lavoratori subordinati opera una presunzione relativa di
subordinazione, suscettibile di prova contraria da parte del committente, che
potrà quindi dimostrare in giudizio che il rapporto rientra nell’ambito delle
collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
Tuttavia, se il giudice accerta la natura subordinata del
rapporto, la sanzione è la trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in
un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di
fatto realizzatasi tra le parti, a prescindere dalla predisposizione del
progetto scritto.
In ogni caso, il controllo giudiziale è limitato
esclusivamente all’accertamento dell’esistenza del progetto e non può
estendersi fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative e produttive che spettano al committente.
La presunzione relativa non trova comunque applicazione per
le prestazioni di elevata professionalità, che possono essere individuate dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
In ordine al corrispettivo nel contratto a progetto, l’Inail
rimarca che la nuova disciplina, nel confermare che il compenso minimo del
collaboratore deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell’attività
svolta, dispone che lo stesso non può essere inferiore ai minimi salariali
applicati, nel medesimo settore, alle mansioni equiparabili svolte dai
lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più
rappresentative sul piano nazionale.
Ove manchi la contrattazione collettiva, il compenso non può
essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di
categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui
profilo di competenza ed esperienza sia analogo a quello del collaboratore, a
parità di estensione temporale della prestazione.
Come indicato nella circolare ministeriale n. 29/2012, il
riferimento alle “retribuzioni minime” comporta che debbano essere presi in
considerazione soltanto i minimi tabellari determinati dai contratti collettivi
di categoria e non tutto il complesso delle voci retributive previste dai
contratti medesimi.
Circa il regime vigente in tema di obbligo assicurativo e di
retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio, l’Istituto
precisa che:
• l’obbligo
assicurativo del personale occupato con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa a progetto continua ad essere assolto secondo le condizioni
stabilite per i lavoratori parasubordinati (v. la circolare della Inail n. 22
del 18 marzo 2004 Cfr. la nostra circolare n. 241 su “l’Informazione” n. 13 del
2.4.2004), in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto
delle modifiche apportate dalla nuova disciplina ai requisiti del progetto;
• fermo restando
quanto evidenziato relativamente ai profili sanzionatori, il premio
assicurativo dovuto (ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore
e di due terzi a carco del committente) continua ad essere calcolato in base al
tasso applicabile alla attività svolta, sull’ammontare delle somme
effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e
massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail (v., da
ultimo, la circolare della Inail n. 42 del 5 settembre 2012).
Al punto 8), la circolare in discorso fornisce alcune
istruzioni operative per i funzionari di vigilanza dell’Istituto,
sottolineando, in via preliminare, che la nuova disciplina trova applicazione
esclusivamente con riferimento ai contratti di collaborazione stipulati dopo il
18 luglio 2012.
Infine, con riguardo alle prestazioni, l’Inail conferma le
indicazioni contenute nella circolare n. 22/2004 sopra richiamata.