CAPITALIZZAZIONE
DEGLI INTERESSI BANCARI (ANATOCISMO) - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEGLI
INTERESSI
Di
particolare interesse per le imprese appaiono i recenti sviluppi sulla
regolamentazione delle modalità di calcolo degli interessi nelle operazioni
poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
Nel
corso del 1999, alcune sentenze della Cassazione, relativamente al tema della
capitalizzazione degli interessi (cd. anatocismo), hanno dichiarato illegittima
la prassi delle banche di trasformare ogni tre mesi in capitale gli interessi
dovuti dai clienti, mentre a carico della banca il conteggio è annuale.
Con
il decreto legislativo n. 342/1999 (in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre
1999) il legislatore ha stabilito una revisione delle modalità di calcolo degli
interessi e il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio)
ha emanato, così come previsto dal D. Lgs. 342/1999, le modalità e i criteri
per la produzione degli interessi sugli interessi scaduti (Deliberazione 9
febbraio 2000 in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000).
Alcune
associazioni a tutela del consumatore, hanno avviato una campagna di
informazione su questo tema, suggerendo alcune possibili azioni. Spetterà,
comunque, a ciascun impresa verificare l'opportunità di intraprendere azioni
volte alla restituzione degli interessi pagati in eccesso, e di valutarne gli
effetti nell'ambito dei rapporti con gli istituti di credito.
Quadro
normativo di riferimento.
L'art.
1283 del codice civile prevede che "in mancanza di usi contrari", gli
interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre
che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
L'ordinamento
italiano regola con tale articolo l'anatocismo, ammettendo tale pratica, in
mancanza di usi contrari, solo alle suddette condizioni.
Gli
istituti di credito, a partire dall'entrata in vigore (1 gennaio 1952) delle
Norme bancarie uniformi predisposte dall'Abi, applicano una capitalizzazione
degli interessi con cadenza trimestrale.
Stante
le numerose azioni avviate contro gli istituti di credito, proprio in relazione
al calcolo degli interessi, il legislatore è intervenuto per regolare tale
aspetto.
L'art.
25 del D. Lgs 4 agosto 1999, n. 342 ha aggiunto al primo comma dell'art. 120
del Testo Unico delle leggi in materia bancaria il seguente secondo comma: il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati
nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata
nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori che creditori.
Con
Deliberazione 9 febbraio 2000 il CICR ha emanato le modalità e i criteri per la
produzione di interessi sugli interessi scaduti. Con riguardo alle operazioni
di conto corrente, la Deliberazione prevede che l'accredito e l'addebito degli
interessi avvenga sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente
stabiliti e che debba essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi creditori e debitori.
Per
quanto riguarda la validità temporale di tali disposizioni, l'art. 25 del D.
Lgs 342/1999 prevede che le clausole relative alla produzione di interessi
sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla
data di entrata in vigore della delibera CICR (22 aprile 2000), sono valide ed
efficaci fino a tale data.
Si
afferma dunque la validità e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo
trimestrale contenute nei contratti stipulati fino all'entrata in vigore della
delibera CICR.
Tale
disposizione ha però determinato numerosi dubbi interpretativi, anche con
riferimento alle più recenti decisioni giurisprudenziali.
L'orientamento
giurisprudenziale
Nel
corso del 1999, la Cassazione ha espresso un cambiamento di indirizzo
giurisprudenziale, dichiarando illegittima la prassi della capitalizzazione
trimestrale degli interessi, attraverso quattro sentenze (le prime due sono
state le nn. 2374/99 e 3096/99).
La
questione giuridica si fonda sulla sussistenza o meno di un uso normativo che,
sulla base del disposto dell'art. 1283, consentirebbe di superare i limiti,
dettati dallo stesso articolo, all'anatocismo.
La
Cassazione in queste sentenze ha ritenuto di non ravvisare usi normativi nelle
prassi seguite dagli istituti di credito. L'esistenza di un uso normativo
presuppone un atteggiamento psicologico di spontanea adesione a un precetto
normativo e la ripetizione uniforme e costante nel tempo. Mentre il secondo
elemento sussiste, la Cassazione nega che gli utenti bancari ritengano di
adempiere ad un obbligo giuridico nel pagare quattro volte all'anno gli
interessi agli istituti di credito.
La
prassi in uso fino ad oggi, aggiunge la Corte, è accolta dai clienti senza
opposizione perché le clausole del contratto, incluse nei moduli predisposti
dagli istituti di credito, non sono soggette a negoziazione individuale e la
sottoscrizione di esse costituisce presupposto indefettibile per accedere ai
servizi bancari.
Cosa
possono fare le imprese.
L'art.
25 del D. Lgs 342/1999, relativamente alla validità o meno delle condizioni
esistenti, ha scatenato interpretazioni al riguardo assai discordanti.
Nel
frattempo è stato avviato un giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
25 del D. Lgs 342, motivato, tra l'altro, dalla illegittimità dell'efficacia
retroattiva della norma.
A
questo punto il dubbio interpretativo sarà sciolto dalla Corte Costituzionale,
la cui decisione è prevista per il mese di giugno.
Nell'attesa,
l'associazione dei consumatori Adusbef ha indicato la possibilità per i
consumatori di inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (il cui
testo è riportato in calce alla presente nota) contenente la richiesta di
restituzione degli interessi pagati in più, non solo alle banche delle quali si
è clienti ma anche a tutte quelle con le quali si sono intrattenuti rapporti
negli ultimi 10 anni.
Ovviamente
l'Istituto di credito non esaudirà tale richiesta ma la lettera produrrà
l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione (decennale, ma decorre
solo dalla data di chiusura del rapporto) del proprio diritto alla restituzione
delle somme derivanti dall'illegittima capitalizzazione trimestrale.
Naturalmente,
come già detto, spetterà a ciascun impresa verificare l'opportunità di
intraprendere simili azioni.
FACSIMILE
della
richiesta di eliminazione della trimestralizzazione degli interessi bancari e
del loro ricalcolo.
Raccomandata
A.R.
Spett.le
BANCA_____________________
Via
_______________________ n. ___
(________________________________)
p.c.
(posta normale)
Spett.le
Banca Centrale Europea
Kaiserstrasse,
29
D-60311
FRANCOFORTE SUL MENO
OGGETTO:
c/c n° __________________,
intestato__________________________,
Io
Sottoscritto _____________________, residente in ______________________, via_______________________________, invito e
diffido il Vs. Istituto a voler ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del
rapporto sino ad oggi, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione
trimestrale degli interessi, in quanto in contrasto con la disposizione di cui
all'art. 1283 c.c.
Attenderò
un Vs. rendiconto in tal senso entro non oltre 10 giorni dalla ricezione della
presente, vedendomi costretto, in caso di silenzio o diniego, a tutelare i miei
interessi nelle più opportune sedi competenti.
La
presente vale anche quale interruzione dei termini prescrizionali di
impugnazione dell'estratto conto decennale.
Firma)________________________
Data_____________________