DETRAZIONE IRPEF DEL 50% -
ISTRUZIONI DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2013 E 730
Le spese per
l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da
imprese di costruzioni, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, possono
beneficiare della detrazione “potenziata” al 50%, entro l’importo massimo di
96.000 euro.
Questa una
delle principali novità contenute nelle istruzioni ai Modelli 730 e Unico
Persone Fisiche 2013[1] (relativi al periodo d’imposta 2012), che confermano
l’orientamento dell’Ance in base al quale i nuovi importi di detrazione si
applicano anche all’acquisto di fabbricati integralmente ristrutturati[2].
Come noto,
l’art. 16-bis, comma 3 del TUIR – D.P.R. 917/1986, prevede, in via permanente,
la detrazione del 36% per l’acquisto di abitazioni poste all’interno di
fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da
cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile, a condizione che il rogito venga stipulato entro sei mesi dalla
fine dei lavori.
In generale,
l’agevolazione spetta forfettariamente in misura pari al 25% del corrispettivo
d’acquisto, nel limite massimo di 48.000 euro.
Tale
beneficio si aggiunge alla detrazione del 36% riferita alle spese di recupero
di edifici residenziali, nel limite massimo di 48.000 euro per unità
immobiliare, anch’essa applicabile in via permanente (art. 16-bis, comma 1 del
TUIR – D.P.R. 917/1986).
Proprio con
riferimento alla detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, l’art. 11
del D.L. 83/2012 (cd. “decreto Sviluppo”), convertito nella legge 134/2012, ha
innalzato dal 36% al 50% la percentuale di spese detraibili sostenute dal 26
giugno 2012 al 30 giugno 2013, e a 96.000 euro (da 48.000) il limite massimo
agevolabile per tali interventi.
Al riguardo,
si evidenzia che la norma del “decreto Sviluppo” si riferisce agli interventi
“di cui di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”[3].
Secondo
l’orientamento dell’Ance, tale maggiore detrazione sarebbe applicabile anche
all’acquisto di fabbricati interamente ristrutturati, e ciò risulterebbe da una
lettura sistematica delle disposizioni contenute nell’art. 11 del DL 83/2012.
Infatti, lo
stesso art. 16-bis, comma 3 del TUIR – D.P.R. 917/1986, nel riconoscere il
beneficio per l’acquisto di fabbricati integralmente ristrutturati, rinvia
espressamente al citato comma 1 della medesima disposizione, a cui l’art. 11
del D.L. 83/2012 fa riferimento nell’aumentare gli importi detraibili.
Da questa
ricostruzione normativa si evince chiaramente che, anche per tale fattispecie,
la detrazione si rende applicabile, sino al prossimo 30 giugno 2013, nella
misura del 50% di un importo forfettariamente stabilito nel 25% del
corrispettivo d’acquisto, da assumere entro l’ammontare massimo di 96.000 euro.
Il suddetto
orientamento ANCE, trova conferma nelle istruzioni ai Modelli 730 ed UNICO
persone fisiche 2013, laddove, nella sezione III A, dedicata alle spese per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio (rispettivamente quadro “E” e
quadro RP), viene chiarito che “se le spese per l’acquisto dell’immobile sono
state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione spetta nella
misura del 50%, entro l’importo massimo di 96.000 euro”.
A tal
riguardo, in attesa di ulteriori conferme ufficiali da parte dell’Agenzia delle
Entrate, da noi specificamente interpellata in materia, tutte le imprese che
hanno in corso “rogiti pendenti”[4], possono garantire ai loro acquirenti la
fruizione della detrazione al 50% per tutti gli importi pagati entro il 30
giugno 2013.
Le istruzioni
alla prossima dichiarazione dei redditi rappresentano, infatti, già di per se,
orientamento dell’amministrazione finanziaria in materia.
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[1]Approvati
dall’Agenzia delle Entrate con i Provvedimenti, rispettivamente, protocollo n.
2013/13125 del 31 gennaio 2013 (Unico 2013) e protocollo n. 2013/5269 del 15
gennaio 2013 (730), disponibili sul sito internetwww.agenziaentrate.gov.it.
[2] Cfr.
ANCE “Potenziamento” del 36% - Applicazione all’acquisto di abitazioni
ristrutturate del 28 gennaio 2013.
[3]Consistenti
nel recupero delle unità immobiliari residenziali e nell’acquisto/costruzione
di parcheggi pertinenziali.
[4]Ossia
rogiti non ancora stipulati, che abbiano ad oggetto l’alienazione di abitazioni
facenti parte di edifici interamente ristrutturati dall’impresa cedente.