CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE SULLE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI
(C.M.
1/E/2013)
L’Agenzia
delle Entrate, con la Circolare n.1/E del 15 febbraio 2013, ha ufficializzato i
chiarimenti forniti, in occasione degli incontri con la stampa specializzata,
relativamente alle novità intervenute nel corso del 2012 in materia fiscale[1].
Per il
settore delle costruzioni trovano conferma le precisazioni, già anticipate
dall’ANCE[2], in materia di
●
IVAper cassa, relativamente a:
cessione del credito
Viene
chiarito che la cessione del credito, in entrambe le forme “pro-solvendo”,
ovvero “pro-soluto”, non realizza il presupposto relativo all’esigibilità
dell’imposta, richiesto ai fini dell’applicabilità del meccanismo dell’ “IVA
per cassa”. Pertanto, per il cedente/prestatore (che ha ceduto il proprio
credito), il regime di “IVA per cassa” si applica solo a seguito dell’effettivo
pagamento, da parte del cliente (debitore ceduto), al nuovo creditore.
pagamento non in contanti
Nell’ipotesi
di utilizzo di mezzi diversi dal contante, l’Agenzia delle Entrate precisa che
il pagamento del corrispettivo si considera avvenuto nel momento in cui il
cedente/prestatore riceve l’accredito sul proprio conto corrente, a prescindere
dalla formale conoscenza a seguito dell’invio del relativo documento contabile
da parte dell’istituto di credito.
note di variazione
Con
riferimento agli effetti, riconducibili all’emissione di note di variazione,
sul computo del termine di 1 anno dall’effettuazione dell’operazione
originaria, viene chiarito che:
a) in caso
di variazioni in aumento intervenute prima del decorso di 1 anno, anche per il
nuovo ammontare dell’imponibile o dell’IVA, il termine annuale si calcola a
decorrere dall’effettuazione dell’operazione originaria.
b) le
variazioni in diminuzione effettuate:
- prima che
l’imposta diventi esigibile, rettificano direttamente l’imposta da liquidare;
- successivamente
al verificarsi dell’esigibilità (ossia dopo il pagamento del corrispettivo),
possono essere computate nella prima liquidazione utile.
● Rivalutazione delle aree edificabili possedute da
privati, con riferimento a:
rivalutazioni dei diritti edificatori
L’Agenzia
delle Entrate, confermando che «i diritti edificatori godono del medesimo
regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili», e che, quindi, sono
autonomi rispetto al diritto di proprietà dell’area, chiarisce che gli stessi
possono essere rivalutati alle stesse condizioni stabilite per la rivalutazione
delle aree in diritto di proprietà.
cessione dell’area ad un prezzo inferiore al nuovo
valore rivalutato
In caso di
cessione dell’area ad un corrispettivo inferiore al valore rivalutato, il
privato può, alternativamente:
- avvalersi
ugualmente della rideterminazione, ai fini del calcolo della plusvalenza
derivante dalla cessione del terreno;
- effettuare
una nuova rivalutazione dell’area, riferita al 1° gennaio 2013, sempre entro il
termine del 30 giugno 2013, attribuendo alla stessa un nuovo valore inferiore a
quello risultante dalla precedente perizia di stima, rilevante sia ai fini
della determinazione della plusvalenza, che delle imposte indirette sulla
vendita.
omessa
indicazione della rivalutazione nel Modello Unico
La mancata
indicazione della rivalutazione nel Modello Unico non pregiudica gli effetti
della rivalutazione, in quanto trattasi di una violazione formale, e come tale,
sottoposta all’applicazione della sanzione compresa tra 258 euro e 2.065 euro.
●
Rivalutazione degli immobili d’impresa, per quanto riguarda:
distruzione o danneggiamento dei beni d’impresa
rivalutati a causa di eventi sismici
La
distruzione, perdita o danneggiamento dei beni d’impresa, rivalutati ai sensi
del D.L. 185/2008, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel maggio
2012 non costituiscono cause di decadenza dalla rivalutazione. Pertanto, il
nuovo valore rivalutato «potrà essere fiscalmente riconosciuto nel 2013, ossia
nel periodo d’imposta in cui ordinariamente decorrono gli effetti fiscali della
rivalutazione».
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[1] Si
tratta della Videoconferenza “Telefisco 2013” avvenuta in data 30 gennaio 2013,
organizzata da “Il Sole 24 Ore” e del Videoforum organizzato dal quotidiano
ItaliaOggi, in data 17 gennaio 2013.
[2] Cfr.
ANCE “Rivalutazione degli immobili – Le risposte dell’AdE a Telefisco 2013” del
5 febbraio 2013; ANCE “IVA per cassa” – Risposte dell’Agenzia delle Entrate
alla stampa specializzata” del 24 gennaio 2013.