RIVALUTAZIONE IMMOBILI -
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Riconosciuta
ai privati la possibilità di rivalutare autonomamente il diritto edificatorio
rispetto all’area sottostante, con l’effettuazione della perizia di stima ed il
pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% entro il 30 giugno 2013.
Inoltre,
l’eventuale cessione dell’area ad un corrispettivo inferiore al valore di
perizia non fa venir meno la rivalutazione, a condizione che questo venga
comunque indicato nell’atto e costituisca la base di calcolo delle imposte di
registro ed ipo-catastali.
Questi i
principali chiarimenti d’interesse per il settore delle costruzioni, forniti
dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte ai quesiti formulati dalla stampa
specializzata, in occasione dell’incontro dello scorso 30 gennaio 2013[1],
relativamente alle novità intervenute nel corso del 2012 in materia fiscale.
Rivalutazione
delle aree edificabili possedute da privati
1.
Rivalutazione dei diritti edificatori
Come noto,
il trasferimento dei diritti edificatori (cessione di cubatura) è stato fino ad
oggi una delle questioni maggiormente dibattute in tema di circolazione dei
beni, specialmente per quel che riguarda la qualificazione giuridica di tali diritti.
Sul tema è
intervenuto l’art.5, comma 3, del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge 106/2011, il quale ha previsto che i contratti di trasferimento,
costituzione e modificazione dei diritti edificatori siano soggetti a
trascrizione nei registri immobiliari[2], includendo, di fatto, i diritti
edificatori nella categoria dei diritti aventi efficacia reale.
Tale
assimilazione dei diritti edificatori ai diritti reali di godimento conferma,
sotto il profilo fiscale, l’orientamento del Ministero dell’economia e finanze,
che si era espresso, in passato, a proposito della disciplina applicabile, ai
fini IVA, alla cessione di cubatura.
Infatti, con
la Risoluzione 17 agosto 1976, prot. 250948, il Ministero aveva a suo tempo
precisato che la cessione di cubatura è equiparata alla cessione di diritti
reali immobiliari di godimento.
In
considerazione di tale modifica normativa, è stato chiesto all’Agenzia delle
Entrate se il valore del diritto edificatorio di cui sia titolare un soggetto
privato, possa essere rivalutato con le stesse regole che consentono la
rideterminazione del valore delle aree edificabili (ed agricole).
In merito,
si ricorda, infatti, che l’art.1, co.473, della legge 228/2012 (legge di
Stabilità 2013), ha riaperto i termini per la rivalutazione delle aree
edificabili ed agricole possedute da privati non esercenti attività commerciale
al 1° gennaio 2013[3], da effettuare mediante la redazione di una perizia
giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul
reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, entro il 30
giugno 2013[4].
Al riguardo,
l’Agenzia delle Entrate, confermando che «i diritti edificatori godono del
medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili», e che,
quindi, sono autonomi rispetto al diritto di proprietà dell’area, chiarisce che
gli stessi possono essere rivalutati alle stesse condizioni stabilite per la
rivalutazione delle aree in diritto di proprietà, ossia:
- possesso
del diritto edificatorio alla data del 1° gennaio 2013;
- redazione
della perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2013;
- versamento
dell’imposta sostitutiva del 4% (ovvero della 1a rata) entro il 30 giugno 2013.
2. Cessione
dell’area ad un prezzo inferiore al nuovo valore rivalutato
Nella
medesima materia, l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’ipotesi in cui il
contribuente, pur avendo effettuato la rivalutazione, intenda cedere l’area ad
un corrispettivo inferiore al nuovo valore della stessa.
Già in
passato, infatti, con la C.M. n.15/E/2002, era stato precisato che, in sede di
trasferimento, è necessario che il venditore indichi nell’atto se vuole tener
conto o meno del valore periziato dell’area, per consentire agli uffici
verificatori di valutare la corretta applicazione delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale.
In
particolare, l’Amministrazione finanziaria, già allora, chiariva che,
nell’ipotesi in cui il contribuente decida, all’atto del trasferimento del
terreno e, quindi, in sede di determinazione delle imposte indirette (registro,
ipotecarie e catastali), di non voler tenere conto del valore rideterminato
dello stesso[5], anche le plusvalenze, da assoggettare alle imposte sul
reddito, devono essere determinate non tenendo conto del valore periziato
dell’area, ma assumendo il costo d’acquisto della stessa, secondo gli ordinari
criteri dettati dall’art.68 del TUIR, D.P.R. 917/1986.
Nello stesso
ambito, è stato successivamente chiarito che anche se non si vuole tener conto
della rivalutazione, non si ha comunque diritto ad ottenere il rimborso
dell’imposta sostitutiva del 4% già versata e, se si è scelta la rateizzazione
della stessa, restano, comunque, dovute le eventuali rate non ancora versate
(C.M. n.35/E/2004).
Integrando i
precedenti chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate precisa, ora, che, in caso di
cessione dell’area ad un corrispettivo inferiore al valore rivalutato, il
privato può, alternativamente:
- avvalersi
ugualmente della rideterminazione, ai fini del calcolo della plusvalenza[6]
derivante dalla cessione del terreno, con le seguenti modalità:
-
indicazione nell’atto del valore rivalutato dell’area;
- pagamento
delle imposte d’atto (registro, ipotecarie e catastali) sul nuovo valore
dell’area;
- effettuare
una nuova rivalutazione dell’area, riferita al 1° gennaio 2013, sempre entro il
termine del 30 giugno 2013, attribuendo alla stessa un nuovo valore (da
utilizzare come valore di riferimento al momento della cessione, sia ai fini
della determinazione della plusvalenza, che delle imposte indirette sulla
vendita) inferiore a quello risultante dalla precedente perizia di stima[7].
Al riguardo,
viene, altresì, precisato che la nuova rivalutazione può essere eseguita anche
prima del 30 giugno 2013, purché entro la data di stipula dell’atto di cessione
dell’area.
Qualora
l’imposta pagata in occasione della precedente rivalutazione risulti maggiore
di quella dovuta per la nuova, l’interessato non deve effettuare nessun
ulteriore versamento, ma la parte eccedente non può essere chiesta a rimborso.
A tal fine,
i dati dell’ultima rivalutazione devono essere indicati nel quadro RM del
Modello Unico 2014, relativo al periodo d’imposta 2013.
3. Omessa
indicazione della rivalutazione nel Modello Unico
In tal
ambito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la mancata indicazione della
rivalutazione nel Modello Unico non pregiudica gli effetti della rivalutazione,
che viene ricordato, si producono con il versamento della sostitutiva (ovvero
della 1a rata).
Tale
omissione costituisce, invece, una violazione formale, sottoposta
all’applicazione della sanzione compresa tra 258 euro e 2.065 euro[8].
Rivalutazione
degli immobili d’impresa
Si segnala,
inoltre, che l’Agenzia delle Entrate si è espressa anche in merito agli effetti
della rivalutazione dei beni d’impresa, riconosciuta nel periodo d‘imposta
2008, nell’ipotesi di loro distruzione o danneggiamento a causa di eventi
sismici.
Come noto,
l’art.15, co.16-23, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella
legge 2/2009, ha previsto, a favore delle imprese, la possibilità di rivalutare
civilisticamente i beni immobili risultanti nel bilancio in corso al 31
dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati alla vendita (ossia i
“beni merce”, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività, per esempio
il magazzino delle imprese edili) e delle aree edificabili.
La medesima
rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio dell’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007 (in sostanza, nel bilancio relativo all’esercizio
2008), poteva assumere anche efficacia fiscale mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP (pari al 7% per i
beni ammortizzabili ed al 4% per quelli non ammortizzabili)[9].
Al riguardo,
l’Agenzia precisa che la distruzione, perdita o danneggiamento di tali beni in
conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 non costituiscono
cause di decadenza dalla rivalutazione[10].
Pertanto, il
nuovo valore rivalutato «potrà essere fiscalmente riconosciuto nel 2013, ossia
nel periodo d’imposta in cui ordinariamente decorrono gli effetti fiscali della
rivalutazione»[11].
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[1] Si
tratta della Videoconferenza “Telefisco 2013”, organizzata annualmente da “Il
Sole 24 Ore”.
[2]Ai sensi
dell’art. 2643 del Codice Civile, punto 2 bis.
[3]Tale
possibilità è stata introdotta, per la prima volta, dall’art.7 della legge
448/2001.
[4]
L’imposta sostitutiva può essere corrisposta in un’unica rata, ovvero in 3 rate
annuali di pari importo, da versare entro il 30 giugno di ciascuna delle
annualità 2013, 2014 e 2015.
Sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata (art.2, co.2, D.L.
282/2002, convertito con modificazioni, nella legge 27/2003 – cfr. ANCE “Legge
di Stabilità 2013 – Le misure fiscali d’interesse per il settore” dell’11
gennaio 2013).
[5] Ad
esempio, se il terreno ha subito un deprezzamento per cause naturali o per
effetto dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici.
[6] Ai sensi
degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[7]In tal
caso, il corrispettivo di cessione coinciderebbe con il nuovo valore dell’area.
[8]Ai sensi
dell’art.8, co.1, del D.Lgs. 471/1997.
[9]In
particolare, sono stati ammessi alla rivalutazione:
-i
fabbricati strumentali (es. opifici), iscritti in bilancio tra le
immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l’imposta
sostitutiva è pari al 7%;
-i
fabbricati non strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra
le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi,
l’imposta sostitutiva è pari al 4%.
In merito è
stata prevista, altresì, la possibilità di affrancamento del saldo attivo che
si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta
sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%.
[10]
Infatti, si decade dall’agevolazione nelle ipotesi di cessione, assegnazione ai
soci o destinazione del bene a finalità estranee all’esercizio d’impresa o al
consumo personale o familiare dell’imprenditore, prima dell’inizio del sesto
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la
rivalutazione (in sostanza, prima del 1° gennaio 2014, in caso di periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il
sopraggiungere di una delle citate cause di decadenza comporta che la
plusvalenza imponibile venga determinata in base al costo del bene prima della
rivalutazione.
In queste
ipotesi è, comunque, riconosciuto al cedente un credito d’imposta pari
all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni
ceduti.
[11]Si
ricorda, infatti, che gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono:
- dal quinto
esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in
sostanza, dal 2013), per il riconoscimento del maggior valore di tali beni, ai
fini dell’ammortamento fiscale;
- dal sesto
esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata
eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza
imponibile nell’ipotesi di cessione degli immobili.