LL.PP. - ESCLUSIONE DALLA GARA SOLO SE L’ IRREGOLARITA’ FISCALE E’ DEFINITIVA
(Consiglio
di Stato sez. V 17/1/2013 n. 261)
Il Collegio
ritiene, pertanto, che il giudice di primo grado abbia correttamente fatto
applicazione dei condivisibili principi contenuti nella circolare n. 34/E del
25 maggio 2007, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi
operativi ai propri uffici locali in merito alle modalità di attestazione della
regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici, alla luce della nuova normativa introdotta dal codice dei
contratti pubblici.
Secondo la
menzionata circolare dell’Agenzia delle Entrate vi è regolarità fiscale quando,
alternativamente:
- a carico
dell’impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai
definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di
impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia
passata i n giudicato;
- in caso di
violazioni tributarie accertate, la pretesa dell’amministrazione finanziaria
risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta,
anche mediante definizione agevolata.
La circolare
dell’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che non può essere considerata
irregolare la posizione dell’impresa partecipante qualora sia ancora pendente
il termine di sessanta giorni per l’impugnazione (o per l’adempimento) ovvero,
qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la
pronuncia giurisdizionale.