PORTE
RESISTENTI AL FUOCO DI GRANDI DIMENSIONI
Sulla
G.U. n. 55 del 7.3.2000 e' pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno
28.2.2000 che consente l'installazione fino al 31.12.2001 di porte resistenti
al fuoco di grandi dimensioni per le quali il D.M. 27.1.1999 prevedeva un
"benestare alla singola installazione" e fino al 31.12.2002 per le
porte per le quali il D.M. 27.1.1999 prevedeva un " benestare di
tipo" entrambi da richiedersi a cura del fabbricante.
L'installazione
e' consentita (con l'esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri per i quali
è richiesto il benestare alla singola installazione), anche in assenza del
benestare, a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione
incendi sia presentata la seguente documentazione:
a.
estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti
dall'art.2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
b.
dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto
la propria personale responsabilita', indica le dimensioni della porta e
garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere
non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al
punto a);
c.
relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per
garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal
produttore.