LA DISCIPLINA RELATIVA AI
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DEI LORO COMPONENTI NON TROVA
APPLICAZIONE NEI RAPPORTI TRA I PRIVATI
(TAR Como,
sentenza n.84/13)
Si pubblica
di seguito una sentenza che consolida la retroattività della legge 7/7/2009
numero 88, nella quale è definito come la disciplina relativa ai requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione
,nei rapporti tra i privati e, in particolare, nei rapporti tra
costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, come invece invocato nel caso di
specie.
In buona
sostanza l’articolo 11. co. 5, della suddetta legge 88, come modificata
dall’art. 15, comma 1, lett. c) legge 04/06/2010 numero 96, è una norma che,
essendo di natura interpretativa, ha portata retroattiva e si applica quindi
anche ai giudizi in corso.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
di Como, II Sezione civile, in composizione monocratica in persona
del ……. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa
promossa con citazione da
A attore con
gli Avv.ti ………
B convenuta
con l’Avv. ………
FOGLIO DI
PRECISAZIONE
DELLE
CONCLUSIONI PER L’ATTORE
Voglia
l’Ill.mo Tribunale, per tutti i motivi in fatto ed ìn diritto dí cui agli atti
COSI’
GIUDICARE NEL MERITO
In
principalità
• Accertare
e dichiarare, cosi come esplicitato nella CTIP dell’Ing. ….. agli atti, la
sussistenza di gravi vizi presenti nell’ abitazione dell’ attore in particolare
in riferimento alla mancanza dei requisiti acustici passivi dell’ edificio, ex
DPCM 1997 e L.R. Lombardia 13/2001 superanti la normale tollerabilità;
• accertare e
dichiarare l’impossibilità di intervenire per il risanamento acustico;
• accertare
in conseguenza il deprezzamento dell’ unità immobiliare dell’attore in ragione
di non meno del 20% del suo valore;
e per gli
effetti
• Condannare
la B come evidenziata al risarcimento di tutti i danni subiti dal A e
conseguenti al diminuito valore economico dell’unità immobiliare de quo pari ad
€ ….. o in quell’altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di
giustizia; oltre interessi legali dal gennaio 2006 - data del rogito notarile
di acquisto - sino all’effettivo soddisfo oltre ai danni biologico e morale da
liquidarsi equitativamente anche in considerazione del silenzio opposto da B
In subordino
• Nella
denegata ipotesi in cui siano accertati i vizi di cui alla domanda di cui
sopra, e gli stessi fossero emendabili, per l’effetto condannare la B a porre
in essere tutte le opere remediali necessarie a sua cura e spese, incluso il
risarcimento di tutti gli oneri ed i costi che l’attore e la sua famiglia
dovessero subire.
In via
istruttoria
• Si chiede
ammettersi ,CTU, a mezzo tecnico specializzato in acustica ambientale, diretta
all’accertamento del rispetto dei requisiti acustici passivi dell’edificio de
quo ed in carenza anche parziale degli stessi dica se sia possibile rimediarvi
stabilendone gli importi o in ipotesi negativa dichiarare la quota percentuale
del deprezzamento dell’immobile de quo.
Con ogni
riserva di produzione e/o deduzione occorrenda.
In ogni caso
• Spese,
diritti ed onorari rifusi.
FOGLIO DI
PRECISAZIONE
CONCLUSIONI
in favore dì
B convenuta con l’avv. …… nella causa promossa da A - attore - con gli avv.
……..
L’avvocato
….. per la convenuta … rilevato che la disciplina contenuta all’art. 11, comma
5 della legge n° 88/2009, come modificata dall’art. 15, comma 1, lettera c)
della legge n° 96/2010, quest’ultima quale norma di interpretazione autentica
di precedenti disposizioni di legge, impedisce la valutazione relativa ai requisiti
previsti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 e comunque in qualsiasi modo
attinenti ai requisiti acustici passivi degli immobili compravenduti, chiede
dichiararsi la irrilevanza giuridica e processuale della esperita Consulenza
Tecnica d’Ufficio, e chiede che il Tribunale voglia rigettare le domande di
parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di
citazione notificato il 14.12.2008, A
conveniva in giudizio la B affinché fosse accertata e dichiarata, così come
esplicitato nella consulenza tecnica di parte dell’ingegner ………… allegata agli
atti di causa, la sussistenza di gravi vizi presenti nell’abitazione
dell’attore con particolare riferimento alla mancanza dei requisiti acustici
passivi dell’edificio, ex DPCM 5.1.2.1997 e L. R. Lombardia n. 13/2001,
superante la normale tollerabilità. Chiedeva altresì che fosse accertata e
dichiarata l’impossibilità di intervenire per il risanamento acustico con
conseguente deprezzamento della propria unità immobiliare in ragione di non
meno del 20% del suo valore, con condanna della convenuta al risarcimento di
tutti danni subiti, connessi al diminuito valore economico dell’immobile
quantificati in euro ..….. o in quell’altra somma, maggiore o minore, che fosse
stata ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal gennaio 2006 sino al
saldo, e oltre ai danni biologico e morale da liquidarsi in via equitativa,
anche in considerazione del silenzio opposto da B.
In via
subordinata, nel caso in cui non fossero stati accertati i vizi di cui sopra o
gli stessi fossero stati comunque dichiarati emendabili, fosse comunque
condannata la convenuta a porre in essere tutte le opere necessarie a
rimediarli a sua cura e spese, incluso il risarcimento di tutti gli oneri e
costi che l’attore e la sua famiglia avessero dovuto sostenere.
Si
costituiva in giudizio B e chiedeva in via preliminare di essere autorizzata a
chiamare in causa l’Impresa Costruzioni C, costruttrice dell’unità immobiliare
oggetto di causa, affinché garantisse e tenesse indenne la convenuta nel caso
in cui fosse stata accolta la doman¬da dell’attore, anche parzialmente.
Nel merito
chiedeva che fossero respinte tutte le domande di parte attrice perché
infondate in fatto, in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di
costituzione risposta, con riserva di successivo approfondimento e con condanna
della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Nessuno si
costituiva in giudizio per l’impresa Costruzioni C che veniva, pertanto,
dichiarato contumace.
La causa,
istruita con produzioni documentali e C.T.U., passava in decisione sulle
conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
La domanda
dell’attore dev’essere respinta.
Nell’atto di
citazione A sosteneva che il proprio appartamento acquistato da B fosse carente
dei requisiti acustici previsti dal DPCM 5 dicembre 1997, come risultava
dall’allegata consulenza di parte.
In corso di
causa, peraltro, allorché era già stata conferita la consulenza d’ufficio, è
stato modificato l’articolo 11 comma 5 della legge 7/7/2009 numero 88
dall’articolo 15, comma 1, lettera c) della L. 4 giugno 2010 numero 96 il quale
ha così stabilito: “in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma I, l’articolo 3, colma I, lett. e), della L 26 ottobre 1995 n. 447, si
interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi
degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione ,nei rapporti tra i
privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti
di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronuncia giudiziale
passata in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte
asseverata da un tecnico abilitato”.
L’articolo I
del DPCM 5/12/1997, invocato in questa sede da parte attrice per fondare la
propria domanda, così recita al comma uno: “il presente decreto, in attuazione
dell’articolo 3, collima 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995 numero 447,
determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore in¬terne agli edifici ed i
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al
fine di ridurre l’esposizione umana al rumore”.
È quindi
evidente che a seguito della modifica intervenuta con l’articolo 15, comma 1,
lettera e) L. 4 giugno 2010 n. 96, l’articolo tre, comma 1 lett e) della legge
26 ottobre 1995, numero 447 e il conseguente decreto di attuazione, ossia il
DPCM 5/12/1997, di cui viene invocata l’applicazione di questa sede, non opera
più e non trova applicazione con particolare riferimento ai rapporti tra
privati e nei rapporti tra costruttori - venditori e acquirenti di alloggi,
come invece invocato nel caso di specie.
La norma di
cui all’articolo 5 L.n. 88/2009, come modificata dalla legge numero 96/2010
sopra menzionata, lascia fermi unicamente gli effetti derivanti dalle pronunce
giudiziali già passate in giudicato.
Pertanto,
essendo la presente causa nella fase istruttoria allorché è intervenuta la
normativa in discorso, la stessa deve trovare applicazione nel presente
giudizio, con la conseguenza che il DPCM 5/12/1997, in quanto non più operante,
non può più essere invocato dall’attore a fondamento delle proprie pretese.
In buona
sostanza la norma di cui all’articolo 11. co. 5, legge 7/7/2009 numero 88 come
modificata l’art. 15, comma 1, lett. c) legge 4 giugno 2010 numero 96 è una
norma che, essendo di natura interpretativa, ha portata retroattiva e si
applica quindi anche ai giudizi in corso (vedi Cass., sez. 1,17.5.2012 numero
7792; Cass, sez. due sent, 19.6.2012 n. 10089; VI, Cass., sez. lav., 10/11/2010
n. 2287; Corte Cost., 3.9. 2011, n.257).
Non appare
quindi condivisibile quanto sostenuto da parte attrice nel senso che la
normativa in questione sarebbe applicabile unicamente gli edifici costruiti
successivamente all’entrata in vigore della ridetta legge. Infatti, se così
fosse, l’articolo 15 legge numero 96/2010 non avrebbe avuto senso di esistere
in quanto fa salvi espressamente solo gli effetti delle sentenze passate in
giudicato ciò che non può che significare che essa si applichi viceversa a
tutti i giudizi in corso, necessariamente aventi ad oggetto abitazioni
realizzate nel vigore della precedente disciplina.
Poiché,
peraltro, la modifica legislativa sopra menzionata è entrata in vigore nel
corso del presente giudizio le spese di lite devono essere compensate ai sensi
dell’articolo 92 II comma c.p.c. per la sussistenza di giusti motivi.
Lo stesso
deve dirsi con riferimento alle spese di C.T.U.
P.Q.M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione;
1) rigetta
la domanda di parte attrice per le ragioni indicate in parte motiva;
2) dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di
C.T.U.
Così deciso
in Corno, il 9.11.2012.