L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO E’ VIETATO
VICINO ALLE RISERVE NATURALI
(CdS n. 176
del 15/01/2013)
La Sentenza
del Consiglio di Stato n. 176 del 15/01/2013 stabilisce il divieto la
realizzazione di un impianto fotovoltaico nella fascia di protezione di una
riserva naturale; sono irrilevanti sia lo scarso impatto ambientale del
progetto sia il favore della Ue e della Corte Costituzionale per le energie
rinnovabili.
Nel caso in
esame il Tar aveva rigettato il ricorso di una società cui era stata negata dal
Comune l’autorizzazione alla realizzazione di un parco fotovoltaico in un’area
attigua ad una riserva naturale. La società sosteneva che la zona dove
intendeva realizzare l’impianto fotovoltaico era incolta e che dalla sua installazione
si sarebbero ottenuti dei benefici sia ambientali che economici. La gerarchia
di valori costituzionalmente delineata prevede la prevalenza dell’interesse
ambientale rispetto a quello economico e, pertanto, il Tar ritiene che
l’autorizzazione vada negata in quanto la realizzazione dell’impianto avrebbe
arrecato danni all’ambiente.
Il consiglio
di stato ho confermato tali considerazioni consolidando «la riferita prevalenza
riconosciuta in sede comunitaria e dalla Corte Costituzionale in via generale
all’interesse alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili e la concreta
influenza dell’impianto sull’ambiente circostante sono nel caso di specie
irrilevanti. Infatti è stata prevista la realizzazione di esso impianto
nell’area di protezione esterna di una Riserva naturale, cioè in un luogo ove è
stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell’interesse alla
salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla
gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga
anche in relazione all’eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle
opere di cui è prevista la realizzazione».