L’ AUTORITA’ FORNISCE INDICAZIONI
SULLA FORMA DEI CONTRATTI DI APPALTO E LA POSSIBILITA’ DI SOTTOSCRIVERLI CON
MODALITA’ ELETTRONICA
Determinazione
n. 1 del 13 febbraio 2013
Indicazioni
interpretative concernenti la forma dei
contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice
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Premessa
1. Ambito
oggettivo di applicazione
2. Forma del
contratto
3. La
modalità elettronica
Premessa
Sono pervenute a questa Autorità diverse
segnalazioni che lamentano la sussistenza
di incertezze applicative in relazione all’art. 11, comma 13, del d.lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nel
seguito, Codice), nel testo novellato dall’art.
6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012,
n. 221 (cd. decreto sviluppo bis). Il citato art. 6, comma 3, vigente a far
data dal 1° gennaio 2013 (cfr. art. 6,
comma 4, decreto crescita), dispone che
«il contratto è stipulato, a pena di
nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o
mediante scrittura privata».
Vale osservare che, prima delle modifiche, l’art.
11 prevedeva, quali forme di stipula del
contratto, l’atto pubblico notarile, la forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice, la
scrittura privata, nonché la «forma elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante».
La ratio
della novella è agevolmente rinvenibile
nell’intento di estendere al settore dei contratti pubblici, soggetti alla disciplina del Codice,
l’utilizzo delle modalità elettroniche di
stipulazione in linea con le misure di informatizzazione pubblica e
progressiva dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi adottate nel più ampio quadro dell’Agenda Digitale.
Tuttavia, l’applicazione delle nuove disposizioni non è
scevra da criticità riguardanti l’ambito
di applicazione oggettivo della norma e l’individuazione
delle diverse opzioni percorribili dalle stazioni appaltanti con particolare riguardo all’esatta
estensione dell’obbligo di ricorso alle
modalità elettroniche. In attesa di un pur auspicabile chiarimento
normativo, l’Autorità, al fine di
evitare difficoltà per le stazioni appaltanti nella gestione di una fase cruciale per il
perfezionamento dell’iter procedimentale ed in considerazione della sanzione di
nullità prevista dalla norma in esame,
ritiene opportuno adottare il presente atto di
determinazione che offre alcune prime indicazioni a carattere
interpretativo.
1. Ambito
oggettivo di applicazione
Al fine di individuare l’ambito oggettivo di
applicazione della novella legislativa,
occorre rammentare che la disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nella legge generale di contabilità dello Stato
(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440), agli
articoli 16, 17 e 18. Ad avviso dell’Autorità, tali disposizioni non rientrano tra quelle abrogate dall’entrata in
vigore del Codice (cfr. art. 256) né
possono ritenersi tacitamente o implicitamente abrogate, sicché, mentre i pertinenti articoli del regio decreto, in
quanto norme generali, disegnano un
sistema applicabile a tutti i
contratti pubblici, l’art. 11, quale
norma speciale, in quanto riferita all’ambito
oggettivo di applicazione del Codice, si limita ad elencare tutte le possibili forme del contratto di appalto.
Tali considerazioni valgono anche nel mutato
quadro legislativo, dovendosi ulteriormente
ritenere che l’applicazione delle nuove disposizioni sia circoscritta
alla species di contratto pubblico di cui
all’art. 3 del Codice e soggetto alla relativa disciplina, con
esclusione dei contratti sottratti
all’applicazione del Codice stesso (si pensi, a titolo esemplificativo, ai contratti di compravendita
o locazione immobiliare stipulati dalle
pubbliche amministrazioni).
2. Forma del
contratto
La novella legislativa vale in primo luogo a
superare le incertezze interpretative
determinatesi, sotto la vigenza della precedente formulazione, in
relazione al requisito della forma
scritta ad substantiam per i contratti soggetti all’applicazione del Codice. Pertanto,
secondo quanto già osservato
dall’Autorità (cfr. parere AG 43/2010), tutti i contratti stipulati
dalla pubblica amministrazione, anche
quando quest’ultima agisce iure privatorum,
richiedono la forma scritta ad
substantiam (Corte di Cassazione, sez. I civile, 4 settembre 2009,
n. 19206).
In linea generale, si osserva poi che il
documento pubblico è definito dal codice
civile (art. 2699) come il «documento
redatto con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato ad attribuirgli
pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato».
La definizione di scrittura privata è ricavata, invece, da quest’ultima
definizione, per relationem, venendo ad
identificare il documento sottoscritto da un privato senza la
partecipazione, nell’esercizio delle sue
funzioni, di un pubblico ufficiale abilitato a dare pubblica fede agli atti ed ai documenti
formati in sua presenza, atteso che il
codice civile si limita a stabilirne l’efficacia (artt. 2702 e ss.).
Chiarito quanto precede, occorre verificare
l’estensione dell’obbligo di ricorso alle
modalità elettroniche di stipula.
Al riguardo si osserva che, dall’esegesi
letterale delle due disposizioni
succedutesi nel tempo, detto obbligo appare circoscritto alla
stipulazione in forma pubblica
amministrativa, non essendovi una analoga specificazione con riguardo all’utilizzo della scrittura
privata, nei casi in cui detto utilizzo è
consentito. La presenza della congiunzione avversativa “o”, prima
dell’espressione “mediante scrittura
privata”, non depone nel senso di poter ritenere estendibile l’inciso “in modalità
elettronica” anche alla stipulazione per
scrittura privata. A corroborare tale interpretazione concorre il fatto
che la modalità elettronica debba
avvenire “secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante”: detta specificazione sembra logicamente riferita alla sola forma
pubblica amministrativa, per la quale
l’intervento dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante lascia presupporre una specifica disciplina di
dettaglio, prevista da ciascuna
amministrazione, per la stipula dei contratti allo stesso demandata.
Una tale interpretazione sembra, inoltre,
coerente anche con il disposto dell’art.
334, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 (nel seguito,
Regolamento), in materia di servizi e
forniture, a tenore del quale «il contratto affidato mediante cottimo
fiduciario è stipulato attraverso
scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante
dispone l’ordinazione dei beni o dei
servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di
invito». Vale, altresì osservare, che,
in caso di scrittura privata, non interviene
alcun pubblico ufficiale rogante in grado di accertare la validità
dei certificati di firma digitale o la
provenienza dalle parti della sottoscrizione
autografa scansionata ed allegata all’eventuale file del contratto (sul
punto, si rinvia a quanto osservato al
paragrafo 3).
Pertanto, la modalità elettronica costituisce una
modalità attuativa obbligatoria della
forma pubblica amministrativa e non una forma alternativa alla stessa
(in questo senso, cfr. anche disegno di
legge A.S. n. 3533 “Conversione in legge
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese” Vol. II
- Sintesi e schede di lettura, ottobre 2012, n.
397/II, pagg. 85-86). In altri termini, stante il tenore letterale
della disposizione, la “forma
elettronica” è l’unica modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa,
mentre la forma cartacea resta legittima
in caso di scrittura privata.
Alla luce delle considerazioni che precedono,
dunque, la stipulazione del contratto
conseguente all’atto di aggiudicazione può assumere, a seconda
delle disposizioni di volta in volta applicabili,
una delle seguenti forme:
a. atto
pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16
febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.; in
particolare, si menzionano le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio
2010, n. 110 “Disposizioni in materia di
atto pubblico informatico redatto dal notaio, a
norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”);
b. forma
pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a
cura dell’Ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice;
c. scrittura
privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento.
Fermo quanto sin qui osservato, laddove sia ammessa
la stipulazione per scrittura privata, è
chiaramente nella facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con firma digitale; parimenti, lo scambio
delle lettere ex art. 334 del
Regolamento può avvenire mediante “modalità elettroniche” (i.e. invio tramite posta elettronica
certificata).
3. La
modalità elettronica
Ulteriore conseguenza della novella è che ogni
amministrazione, al fine della
stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa mediante
ufficiale rogante, è chiamata ad
adottare le disposizioni regolamentari relative alla “modalità elettronica”, anche con rinvio a quelle del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale, nel seguito CAD).
Assume, quindi, importanza dirimente chiarire il
significato da attribuire all’espressione
“modalità elettronica. Al riguardo giova precisare che il CAD laddove
tratta delle modalità informatiche con
cui devono essere redatte le scritture private (rectius gli atti
pubblici e le scritture private di cui all’art.
1350 c.c., dal n. 1 al n. 12), all’art. 21, comma 2-bis, parla espressamente
di “documento informatico”, precisando
che le suddette scritture sono
sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con
firma digitale.
L’espressione usata, invece dal legislatore nel contesto
dell’art. 11, comma 13, non rinvia al
concetto di documento informatico o ad una più generica modalità informatica, ma semplicemente ad una non
meglio specificata “modalità
elettronica”.
A
questo si aggiunga, inoltre, che con
riferimento agli accordi tra pubbliche
amministrazioni (art. 15, l. della legge 7 agosto 1990, n. 241) – con previsione
asimmetrica rispetto a quella utilizzata
per la stipula dei contratti di appalto di cui al Codice – il comma 2 dell’art. 6 del decreto sviluppo bis, espressamente ha previsto che, a far data dal
1° gennaio 2013, i suddetti accordi “(…)
sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la
nullità degli stessi”. Ciò a
dimostrazione del fatto che la medesima fonte normativa, laddove ha inteso fare riferimento al Codice
dell’amministrazione digitale, lo ha
richiamato espressamente.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 25, comma
2, del CAD, secondo cui “l’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della
sottoscrizione autografa, o di qualsiasi
altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma
è stata apposta in sua presenza dal
titolare”, l’espressione utilizzata dall’art. 11, comma 13, può essere intesa anche nel senso che, per la forma pubblica
amministrativa, è ammesso il ricorso
all’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l’attestazione, da parte
dell’Ufficiale rogante, dotato di firma
digitale, che la firma dell’operatore è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento della sua identità
personale.
Sulla base
di quanto sopra considerato
IL CONSIGLIO
ritiene che:
•
l’applicazione dell’art. 11, comma 13,
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species
di contratto pubblico di cui all’art. 3
del Codice;
• i
contratti pubblici di cui all’art. 3 del
medesimo Codice debbano essere redatti, a pena
di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma
pubblica amministrativa, con modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale
rogante dell’amministrazione
aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata,
quindi, resta ammissibile la forma
cartacea e le forme equipollenti ammesse
dall’ordinamento;
• la
“modalità elettronica” della forma
pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della
sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82.