ATTIVITĄ SOGGETTE AI CONTROLLI ANTINCENDIO: OBBLIGO di SOSTITUIRE I DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO
Scade il 16/02/2013 il termine ultimo previsto per la sostituzione dei dispositivi
di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attivitą
soggette ai controlli antincendio dei VVF sprovvisti di marcatura CE, ai sensi
del D.M. 03/11/2004.
In
particolare lart. 5 del citato D.M. 03/11/2004, entrato in vigore il
16/02/2005, prevede che: «I dispositivi non muniti di marcatura CE, gią
installati nelle attivitą di cui allart. 3 del presente decreto, sono
sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o
sostituzione della porta o modifiche dellattivitą che comportino
unalterazione peggiorativa delle vie di esodo entro otto anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. [...]».
Il termine
risulta in scadenza il prossimo 16/02/2013.
Si ricorda
che il termine in oggetto, di cui allart. 5 del D.M. 03/11/2004, era
originariamente previsto pari a 6 anni e che č stato prorogato di 2 anni ai
sensi del D.M. 06/12/2011, che aveva inoltre modificato il campo di
applicazione del D.M. 03/11/2004 medesimo, alla luce delle disposizioni introdotte
dal regolamento di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151.