QUINTO CONTO ENERGIA: CHIARIMENTI DEL GSE SULLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI
Il GSE
(Gestore dei Servizi Energetici) fornisce chiarimenti sulle richieste di
accesso agli incentivi effettuate entro
30 giorni solari dalla data presunta di raggiungimento del limite di 6,7
miliardi di Euro.
Il GSE
precisa che, in relazione alle richieste di chiarimento pervenutegli si
conferma che il D.M. 05/07/2012, (modalità di incentivazione per la produzione
di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al
raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6
miliardi di euro) cessa di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data di
raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di Euro
individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli
elementi forniti dal GSE, con le modalità di cui al comma 2, Art. 1 del
medesimo decreto.
L’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi comunicati dal GSE
ed entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria
delibera, pubblicata sul sito della medesima Autorità, individua la data in cui
il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito
dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore
di 6 miliardi di euro l’anno.
Le “Regole
Applicative per l’iscrizione ai registri e per l’accesso alle tariffe
incentivanti DM 5 luglio 2012 (QUINTO CONTO ENERGIA)”, definiscono che
manterranno il diritto ad essere valutate le richieste di incentivazione
relative:
• agli
impianti non soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Registro, che entrano in
esercizio anche successivamente alla data di raggiungimento del limite, purché
le stesse pervengano entro 30 giorni solari dalla data di accertamento del
raggiungimento dei 6,7 miliardi di Euro;
• agli
impianti iscritti in posizione utile nei registri, non decaduti.
Inoltre le
richieste di incentivo inviate al GSE successivamente al predetto termine, o
avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal portale informatico
predisposto allo scopo saranno ritenute improcedibili ai fini dell’ammissione
agli incentivi.