COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO - REGIME SANZIONATORIO - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO
In
data 24 marzo 2000 il Ministero del lavoro ha diramato la circolare n. 17 che
contiene alcune indicazioni in merito al regime sanzionatorio relativo alla
legge sul collocamento obbligatorio.
Infatti
la legge n. 68/99, abrogando la legge n. 482/68 e non contemplando su tale
specifico tema alcuna disposizione transitoria tra vecchio e nuovo apparato sanzionatorio, ha creato il problema di
quale sanzione applicare per le violazioni commesse in passato nei confronti della
citata legge n. 482/68 e delle quali sia in corso ancora il relativo
procedimento.
L'individuazione
di una soluzione specifica si è imposta anche in considerazione del passaggio
da un sistema sanzionatorio penale, proprio della suddetta legge n. 482, a
quello esclusivamente amministrativo della legge n. 68.
In
particolare, la Direzione generale dell'impiego del citato Dicastero ha
chiarito che le Direzioni provinciali del lavoro, competenti per l'applicazione
delle sanzioni, dovranno effettuare un nuovo accertamento riguardo alla
permanenza degli illeciti commessi durante la vigenza della suddetta legge n.
482 ed alla loro configurabilità come fattispecie sanzionatoria ai sensi della
vigente legge n. 68.
Solo
verificandosi tali presupposti saranno applicate le sanzioni contemplate dalla
nuova normativa, con decorrenza peraltro dall'entrata in vigore della legge n.
68, ovvero dal 18 gennaio 2000.
Si
pubblica qui di seguito il testo della circolare in parola.
Ministero
del lavoro
e
della Previdenza Sociale
Roma,
24 marzo 2000
Circolare
n. 17/2000
Oggetto:
Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Regime sanzionatorio.
Com'è
noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie innova
radicalmente il sistema delle sanzioni applicabili al datore di lavoro
inadempiente; alla previgente normativa penale si sostituisce infatti un
assetto sanzionatorio amministrativo e muta, inoltre, la stessa natura
sostanziale dell'illecito contestato.
In
assenza di una specifica legislazione transitoria, è pertanto necessario
individuare le modalità concrete di intervento sulle violazioni commesse nel
passato e per le quali il relativo procedimento sia tuttora in corso, posto
che, in presenza di una depenalizzazione, non è applicabile la norma penale
pregressa né è immaginabile l'irrogazione della nuova sanzione amministrativa
(come disposto dall'articolo 40 della legge n. 689 del 1981), posto che si è in
presenza di categorie di illecito diverse da quelle previste sotto la vigenza
della precedente disciplina.
Si
rende dunque inevitabile procedere all'effettuazione di un nuovo accertamento,
che sarà diretto a verificare la perdurante sussistenza di motivi di illiceità
della condotta, sanzionabili secondo il nuovo impianto delineato dall'articolo
15 della legge n. 68 del 1999.
Pertanto,
sarà cura delle Direzioni in indirizzo, procedere ad un nuovo accertamento per
gli illeciti commessi nel periodo di vigenza dell'abrogata legge n. 482 del
1968 al fine di verificare se sussistano o meno, a norma della nuova
disciplina, situazioni di inadempienza oggi sanzionabili sul piano
amministrativo. In altre parole, per potersi dichiarare la punibilità del
datore di lavoro sarà necessario che l'inadempienza precedentemente commessa
corrisponda ad una fattispecie sanzionatoria prevista dalla citata legge n. 68 e
che, naturalmente, il datore di lavoro stesso non abbia già provveduto a sanare
la propria condizione.
E'
appena il caso di precisare che la sanzione, accertata secondo quanto sopra
delineato, potrà essere applicata solo per il periodo che decorre dalla data di
entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, stante l'irretroattività della
norma amministrativa sostanziale. Non è pertanto sanzionabile, in esito al
nuovo accertamento, il periodo antecedente alla predetta data, seppure
connotato dal medesimo comportamento illecito.
All'esito
dell'illustrato procedimento, si provvederà alla notificazione o alla
contestazione dell'illecito secondo le consuete procedure.
A
tale riguardo, ai fini di un logico raccordo tra le disposizioni legislative e
quelle di attuazione delle legge n. 68, si chiarisce che il differimento del
termine per la presentazione dei prospetti alla data del 31 marzo per l'anno
2000, reso necessario in funzione del recente avvio del processo di
decentramento dei servizi per l'impiego, può ben considerarsi quale termine
ultimo per la richiesta di avviamento (che si ricorda, è assolto anche
attraverso l'obbligo di presentazione del prospetto medesimo). Pertanto, oltre
tale termine, il mancato o tardivo inoltro del prospetto configura una situazione
di inadempienza da parte del datore di lavoro e conseguentemente comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della citata legge.
Si
invitano le Direzioni regionali e provinciali a voler assicurare la massima,
sollecita diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti degli
operatori e degli utenti.