RIFIUTI - BONIFICA DEI SITI -
NOVITÀ PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’Albo
Gestori Ambientali ha approvato la deliberazione 30 gennaio 2013, n. 1 con la
quale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla delibera 12 dicembre
2001, n. 5 in materia di requisiti e criteri per l’iscrizione alla categoria 9
dell’Albo stesso per lo svolgimento di attività di bonifica dei siti.
In
particolare, è stato integralmente riscritto l’allegato B della delibera n. 5
del 2001, prevedendo che per l’iscrizione alla Classe A le imprese devono
dimostrare di avere eseguito entro il termine dei 5 anni che precedono la domanda
di iscrizione, oppure prendendo in considerazione i migliori cinque anni
dell’ultimo decennio, interventi di bonifica, anche parziali che hanno concorso
ad un intervento di bonifica per un importo complessivo non inferiore
all’importo convenzionalmente stabilito in euro 13.000.000.
Viene quindi
ridotto il termine relativo alla pregressa esecuzione di interventi di
bonifica, che dai sette anni previsti nella versione originaria della delibera
5/2001 passano a cinque.
L’albo,
inoltre, chiarisce che ai fini dell’iscrizione nella categoria 9 per “importo
dei lavori di bonifica cantierabili” si intende l’importo degli interventi di
bonifica così come individuati dalla Parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/2006
(Codice dell’ambiente) e dal DM 25 ottobre 1999, n. 471.