TERRE E ROCCE DA SCAVO - PROCEDURE
SEMPLIFICATE ADOTTATE DA ALCUNE REGIONI
In attesa di
un intervento normativo a livello nazionale, alcune Regioni si sono attivate
definendo procedure ed adempimenti semplificati per il riutilizzo dei materiali
da scavo prodotti nei cd. piccoli cantieri (< 6000 mc).
Si tratta,
in particolare, dell’art. 199 della legge 21 dicembre 2012, n. 26 del Friuli
Venezia Giulia, della delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 89 del 1
febbraio 2013 e della deliberazione regionale del Veneto n. 179 dello scorso 11
febbraio.
L’obiettivo
principale alla base dei provvedimenti regionali è quello non solo di fornire
un quadro normativo di riferimento in materia per gli operatori pubblici e
privati, ma soprattutto di individuare procedure che siano sostenibili sotto il
profilo sia ambientale sia degli oneri e degli adempimenti posti carico delle
imprese.
In questi
primi mesi di applicazione del DM 161/2012, infatti, è emerso chiaramente che
il procedimento delineato per il riutilizzo dei materiali da scavo risulta
essere eccessivamente complesso dal punto di vista tecnico ed amministrativo
per le imprese e soprattutto economicamente sostenibile solo quando si
gestiscano grandi quantitativi di materiali.
A questa
situazione di difficoltà pratico-operativa si sono aggiunte nuove incertezze
applicative a seguito del parere del 14 novembre 2012 con il quale la
Segreteria Tecnica del ministero dell’Ambiente ha affermato che il DM 161 non
tratta dei materiali da scavo prodotti nell’ambito di cantieri di minori
dimensioni, senza però indicare la disciplina applicabile in questi casi.
Per
completezza, si evidenzia che nell’ambito del Consiglio dei Ministri del 8
febbraio 2013 è stato deliberato di sollevare la questione di legittimità
costituzionale riguardo l’art. 199 della legge regionale 26/2012 del Friuli
Venezia Giulia, in quanto tutela dell’ambiente, è di competenza esclusiva dello
Stato.