MINISTERO DEL LAVORO - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO
DETERMINATO E CONTRATTO A TERMINE - SUCCESSIONE -
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE EX ALL’ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE N.
223/1991 - INTERPELLO N. 40/2012
Con L’interpello n. 40 del 21 dicembre
2012, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla
possibilità di fruire delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8,
comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, laddove un lavoratore iscritto
nelle liste di mobilità sia utilizzato da una impresa attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 20, comma 5-bis,
del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e sia successivamente assunto, ancora
come lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dalla medesima impresa con
contratto a termine di dodici mesi a norma del citato art. 8,
comma 2.
In via preliminare, il menzionato
Dicastero ricorda che il suddetto beneficio contributivo consiste nella
riduzione del contributo per un periodo massimo di dodici mesi, pari a quello
previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo
beneficio per ulteriori dodici mesi in caso di trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato.
In merito a tali benefici, l’art. 4,
comma 13, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 pagine 1-58, ha precisato che, per la
determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i
periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso
soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.
La richiamata disposizione ha dunque
introdotto il criterio del cumulo per la durata massima dell’agevolazione tra i
contratti di lavoro subordinato e periodi di utilizzo del medesimo lavoratore
tramite somministrazione di lavoro.
In sostanza - osserva il Ministero - la
singola impresa che abbia fruito di agevolazioni
attraverso l’utilizzo di lavoratori
somministrati e attraverso contratti di lavoro stipulati direttamente con gli
stessi lavoratori dovrà sommare i relativi periodi ai
fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva.
In seguito a tale previsione normativa,
l’Inps è peraltro intervenuto con messaggio n. 12957 del 2 agosto 2012 per
informare di aver adeguato la modulistica relativa alle istanze di autorizzazione alla fruizione degli sgravi.
Per la fruizione dello sgravio di
mobilità nei contratti di somministrazione, l’Istituto ha previsto che
l’utilizzatore (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di
poteri) debba rilasciare all’Agenzia per il lavoro
un’apposita autocertificazione accompagnata da copia del documento d’identità
di chi l’ha sottoscritta.
Sulla base delle considerazioni
richiamate, nelle ipotesi in questione, il Ministero ritiene pertanto possibile
un cumulo della agevolazione contributiva ma nei
limiti della durata massima complessiva di dodici mesi, prorogabili per
ulteriori dodici mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato.