INPS - LEGGE N. 92/12 - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - TRATTAMENTI SPECIALI DI
DISOCCUPAZIONE EDILE - CIRCOLARE N.2/2013
La legge n. 92/2012 ha dettato nuove
norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali
introducendo, in particolare, l’indennità di disoccupazione ASpI e la mini AspI
contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria.
Al riguardo l’Inps, con circolare n. 2
del 7 gennaio 2013, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su
quello del Collegio in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti in
merito al nuovo assetto normativo.
in particolar modo l’istituto ha riassunto la disciplina transitoria delle prestazioni riconducibili al
trattamento di mobilità ordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione
per l’edilizia di cui alla L. n. 451/94 e all’art. da 9 a 19 della L. n. 427/75
che, come noto, dal 1° gennaio 2017 saranno abrogati.
Tralasciando gli aspetti relativi al
trattamento di mobilità, in quanto non previsto per i lavoratori del comparto
dell’edilizia, qui di seguito si evidenziano le indicazioni fornite
dall’Istituto previdenziale con riferimento ai trattamenti
speciali di disoccupazione per l’edilizia nelle tre diverse forme previste
dall’attuale normativa.
Trattamento speciale di disoccupazione
per l’edilizia di cui al decreto legge del 16 maggio 1994 n. 299 convertito,
con modificazioni, nella Legge n. 451 del 1994.
Il trattamento speciale di cui all’art.
3, commi 3 e 4, della L. n. 451/94, è stato abrogato con decorrenza dal 1°
gennaio 2017; pertanto, le domande della prestazione in parola potranno essere
considerate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30
dicembre 2016.
Conseguentemente, le domande con data di
licenziamento 31 dicembre 2016 non potranno più essere gestite, in quanto la
norma sarà abrogata con effetto dal 1° gennaio 2017.
Per completezza, si ricorda che a tale trattamento (18 o 27 mesi per le aree del mezzogiorno) hanno
diritto, nel caso di attuazione di un programma di trattamento straordinario di
integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell’art. 4
della L. n. 223/91, che abbiano un’anzianità aziendale di almeno 36 mesi
di cui almeno 24 di lavoro effettivo prestato.
Per il suddetto trattamento valgono le
valutazioni relative alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e alla
decadenza della prestazione previste per l’indennità di
mobilità ordinaria.
Pertanto, la dichiarazione di immediata
disponibilità di cui all’art. 19, comma 10, del decreto legge n. 185/2008,
convertito nella legge n. 2 del 2009, che doveva, essere effettuata da tutti i
destinatari di qualsiasi trattamento previdenziale dallo scorso 18 luglio,
non dovrà essere più rilasciata per effetto dell’abrogazione del predetto comma
10 da parte dell’art. 4, comma 47, della L. n. 92/12.
Per ciò che concerne le ipotesi di
decadenza dalla prestazione, la cui corresponsione è
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore, l’Inps
ricorda che le cause principali sono riconducibili al rifiuto del lavoratore di
partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per
l’impiego, oppure alla mancata accettazione di un’offerta
di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20
per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto.
La decadenza si verifica anche quando le
attività lavorative o di formazione ovvero di
riqualificazione si svolgano in un luogo che non disti più di 50 chilometri
dalla residenza del lavoratore o comunque sia raggiungibile con mezzi di
trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.
Nelle ipotesi sopramenzionate, qualora
sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, pur venendo meno il diritto
alla stessa, restano salvi i diritti già maturati.
A seguito della comunicazione del
provvedimento di decadenza, l’Istituto potrà recuperare le somme eventualmente
erogate per i periodi di non spettanza del trattamento.
Trattamento speciale di disoccupazione
per l’edilizia di cui alla Legge n. 427 del 1975.
Dal 1° gennaio 2013, come ormai noto, è
entrata in vigore l’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi, mentre dal 1°
gennaio 2017 è prevista l’abrogazione del
trattamento speciale dell’edilizia di cui agli artt. da 9 a 19 della legge 6
agosto 1975, n. 427.
Ai fini di una corretta gestione di tale
trattamento di disoccupazione speciale durante il periodo transitorio, conferma
l’Inps, l’importo e la durata della prestazione di disoccupazione speciale
sarà sempre meno favorevole rispetto alle indennità collegate all’Aspi.
Pertanto, durante il periodo transitorio
1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2016, il lavoratore licenziato dell’edilizia, in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 427 del 1975 (nel
biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro sono stati versati o
dovuti almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali), può
presentare, in alternativa alla domanda di disoccupazione speciale, una
domanda di miniAspi per la quale è necessario che siano stati versati almeno
tredici settimane di contribuzione per l’attività lavorativa negli ultimi
dodici mesi.
Allo stesso tempo, il lavoratore
licenziato che sia in possesso del requisito soggettivo delle 52
settimane di contribuzione può presentare alternativamente la domanda di
disoccupazione speciale in argomento o la domanda di indennità di
disoccupazione Aspi.
Quanto sopra troverà applicazione per le
domande di prestazione di trattamento speciale edile
inoltrate entro i 68 giorni dalla data di licenziamento, termine quest’ultimo
di presentazione, a pena di decadenza, delle domande di Aspi e mini Aspi.
Le domande di trattamento speciale di
disoccupazione edile invece possono essere utilmente trasmesse
anche oltre il 68° giorno dal licenziamento purché nel limite decadenziale di
24 mesi dallo stesso.
Trattamento speciale di disoccupazione
per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991.
Per il trattamento speciale per l’edilizia di cui all’art. 11, co. 2 della L. n. 223/91, l’art. 1, co.
250, lett. h) della Legge di stabilità n. 228/12 ha previsto l’abrogazione a
partire dal 1° gennaio 2017.
In virtù di tale abrogazione, le domande
della prestazione in parola potranno essere considerate per gli eventi di
licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016. Viceversa, le
domande di trattamento speciale per l’edilizia con data di licenziamento 31
dicembre 2016 non potranno più essere gestite, in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1° gennaio 2017.
A tale trattamento, si ricorda, hanno
diritto i lavoratori edili che siano stati impegnati in aree dove sia stata
accertata la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione,
conseguente al previsto completamento di impianti industriali o
di opere pubbliche di grandi dimensioni, per un periodo di lavoro effettivo non
inferiore a 18 mesi e che siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei
lavori edili abbia superato il settanta per cento.
Per il suddetto
trattamento valgono le indicazioni precedentemente richiamate in merito alla
dichiarazione di immediata disponibilità e alla decadenza della prestazione.