INPS - LEGGE N. 92/12 - RIFORMA DEL MERCATO
DEL LAVORO - NOVITÀ IN MATERIA DI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
- CIRCOLARE 137/2012
L’Inps con circolare n. 137 del 12
dicembre 2012, , disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche sul sito
del Collegio in calce alla presente, ha illustrato le principali novità introdotte dalla Legge n. 92/2012 in materia di
incentivi all’assunzione, contenute, in particolare, nei commi 12, 13, 14 e 15
dell’art. 4 della citata legge.
Il nuovo dettato normativo, al fine di
assicurare una disciplina omogenea delle condizioni di spettanza degli
incentivi, ha introdotto alcuni principi generali (anche in relazione alla
somministrazione di lavoro), applicabili a tutte le misure agevolative. E’
stato evidenziato nello specifico, che non è possibile applicare gli incentivi:
- in quei casi in cui il datore di lavoro
non sia libero di scegliere chi assumere;
- nell’ipotesi in cui viene assunto il
lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione; -
nell’ipotesi in cui viene assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione.
a) Obbligo di assumere un determinato
lavoratore
La nota in oggetto, con alcuni esempi
esplicativi, a cui si fa esplicito rinvio, ha ricordato i casi in cui
l’esclusione degli incentivi è stata prevista nelle ipotesi ove
l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da
norme di legge o della contrattazione collettiva. I riferimenti normativi al
riguardo utilizzati nella nota in via esemplificativa, sono quelli rappresentati dall’art. 15 della L. n. 264/49, dall’art. 5 del D.lgs. n. 368/2001
e dall’art. 47, co. 6 della L. n. 428/90.
Al fine di prevenire condotte elusive,
gli incentivi sono altresì esclusi, ai sensi della lett. a), comma 12 dell’art.
4 della L. n. 92/12, anche nelle ipotesi in cui il
lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di
somministrazione. Tale condizione ostativa non si applica ai benefici previsti
dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, perché tale articolo contiene una norma
speciale che prevale sul principio generale contenuto nel citato art. 4, co.
12, lett. a).
La lett. b), co. 4, dell’art. 4,
stabilisce, inoltre, che gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli
incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di
precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
La suddetta ipotesi fa riferimento al
caso in cui, pur ricorrendo un diritto di assunzione in capo ad un determinato
lavoratore, il datore di lavoro assuma un altro lavoratore.
La lett. c), co. 12,
dell’art. 4 stabilisce ulteriormente che gli incentivi non spettano anche nel
caso in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvo i casi in cui l’assunzione,
la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure
siano effettuate presso una diversa unità produttiva.
L’ammissione
ai benefici in virtù della suddetta lett. c) del co.12 incontra limitazioni nel
caso in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano alle proprie
dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione, anche ai sensi
dell’art. 19 del D.L. n. 185/2008.
La lett. d) del co. 12 dell’art. 4 ha
altresì stabilito che gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o
controllo.
Ai fini della determinazione del diritto
agli incentivi e della loro durata, devono essere
cumulati i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si
cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore
nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite
dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’art. 4, co. 1,
lettere a) e b) del D.Lgs n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
La disposizione ha sia lo scopo di
stabilire alcuni limiti circa la spettanza e la durata degli incentivi, sia di
introdurre un criterio di flessibilità che consenta di superare alcune prassi
applicative relative ad un periodo antecedente alla
data del 18 luglio 2012, riguardanti la successione dei rapporti.
La durata massima prevista dalle varie
norme che contemplano incentivi all’assunzione, deve essere valutata
considerando sia gli incentivi goduti quando il
lavoratore era alle dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli
incentivi goduti durante eventuali periodi di utilizzazione indiretta da parte
dello stesso soggetto mediante un contratto di somministrazione.
A titolo esemplificativo, per ciò che concerne i limiti di durata degli incentivi, con riferimento
all’art. 8, co. 2, della L. n. 223/91, vengono rappresentati i seguenti casi:
- se un soggetto utilizza per sei mesi il
lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione, nell’eventualità che - dopo - lo assuma a tempo determinato alle sue dirette
dipendenze, avrà diritto all’agevolazione per sei mesi, anche se il rapporto a
termine ha una durata maggiore;
- se il soggetto utilizza il lavoratore
agevolato mediante un contratto di somministrazione di almeno 12 mesi,
nell’eventualità che - dopo - lo assuma a tempo determinato alle sue dirette
dipendenze, non gli spetterà l’agevolazione contributiva, avendone interamente
goduto - indirettamente - durante la somministrazione.
L’inoltro
tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e
la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita
di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza
del rapporto agevolato e la data della tardiva
comunicazione.
A tal riguardo, la nota in oggetto
ricorda i principali termini per effettuare le comunicazioni telematiche
obbligatorie relative all’assunzione, trasformazione e proroga del rapporto di
lavoro.
La compilazione del
campo “agevolazione” dei moduli telematici è facoltativa; l’omessa o erronea
compilazione non incide sul diritto ai benefici e, quindi, non richiede la
rettifica del modulo inviato.
Gli incentivi sono subordinati altresì al
rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di
lavoro e al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di
regolarità contributiva (DURC).
Ai fini del rilascio del DURC,
l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali,
definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A)
del D.M. 24 ottobre 2007, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso
allegato relativo a ciascun illecito.
L’autocertificazione deve essere resa alla competente Direzione territoriale del Ministero del
lavoro e deve essere menzionata - per consentire i successivi controlli - nelle
comunicazioni inoltrate all’Inps per l’applicazione degli incentivi.
b) Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi
Le regole generali di cui sopra trovano
applicazione anche con riferimento agli incentivi per l’assunzione di
lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi, previsti dall’art. 8, co.
9, della L. n. 407/90. Quest’ultimo riferimento normativo
prevede, in particolare, che per le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi sia
previsto, a favore dei datori di lavoro, uno sgravio contributivo nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi.
Gli incentivi per l’assunzione di
lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi, sono subordinati alla
status ed alla durata della disoccupazione. A tal riguardo, la L. n. 92/12 ha
abrogato la lett. a) dell’art. 4 del D.Lgs. n. 181/00 che
prevedeva la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di
svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione” ed ha altresì modificato il regime della “sospensione” della disoccupazione, previsto
dall’art. 4, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 181/2000, per cui rimane sospeso lo
stato di disoccupazione del lavoratore, di qualunque età, che svolga un
rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
Le novità introdotte dalla L. n. 92/12 in
merito agli incentivi previsti dall’art.8, co. 9, della L. n. 407/90
consistono, in particolare, nell’aver ridotto le cause ostative per il
godimento dell’agevolazioni de quo, escludendo tale
beneficio solo nel caso di licenziamenti intimati per giustificato motivo
oggettivo o per riduzione del personale, ossia per quelle assunzioni effettuate
in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. La
precedente disposizione prevedeva che qualunque tipo di
licenziamento impedisse l’accesso ai benefici contributivi e normativi.
La suddetta condizione ostativa deve
riferirsi solo a quei casi i cui si configuri una violazione di un diritto di
precedenza all’assunzione. Di conseguenza, l’incentivo spetta
qualora, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale, venga offerto il lavoro ai dipendenti licenziati e
questi rifiutino.
Il principio del cumulo consente di
riconoscere l’incentivo, oltre ai casi di assunzioni di
cui all’art. 8, co. 9, della L. n. 407/90, anche nelle ipotesi di
trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, ferma
restando la condizione che il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi se il rapporto fosse cessato invece di essere
trasformato. Ad ogni modo, l’incentivo non spetta nel caso in cui la
trasformazione sia effettuata nei confronti di un lavoratore che abbia maturato
un diritto di precedenza all’assunzione. Il datore di lavoro, in attesa
dell’aggiornamento del modulo 407 predisposto dall’Inps, potrà avanzare
richiesta di incentivo comunicando la trasformazione e trasmettendo la relativa
dichiarazione di responsabilità per il tramite della funzionalità “Cassetto previdenziale”.
c) Gli incentivi per l’assunzione di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Con decorrenza 1° gennaio 2017, essendo
prevista l’abrogazione della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità,
non troveranno più applicazione le disposizioni che prevedono
incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle medesime liste di
mobilità. Pertanto, non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta il
1° gennaio 2017, anche se il lavoratore venisse iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016, oppure anche se il lavoratore restasse
titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31
dicembre 2016. Viceversa, per le assunzioni, proroghe e trasformazioni
intervenute entro il 31 dicembre 2016, sarà possibile applicare
l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se
l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data. A titolo
esemplificativo, se il datore di lavoro assume il 1° ottobre 2016 a tempo
determinato per sei mesi un lavoratore iscritto
nelle liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017;
all’eventuale proroga del rapporto non potrà però più applicarsi l’incentivo
previsto dalla disposizione abrogata.
Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di
licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni,
proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi
dell’art. 33, co. 23, Legge 12 novembre 2011, n.
183. L’applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o
proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali
proroghe legislative della disposizione citata.
Come precedentemente chiarito, gli
incentivi sono esclusi non solo quando viene assunto il
lavoratore titolare di un diritto di precedenza all’assunzione (conformemente a
quanto già prevedeva l’art. 8, co. 4, L. n. 223/1991), ma anche quando viene
violato il diritto di precedenza di un lavoratore diverso da quello assunto o trasformato. Su tale aspetto, la nota Inps in commento
fornisce alcuni esempi a cui si fa esplicito rinvio.
Con riferimento al principio del cumulo
degli incentivi, come precedentemente specificato, viene ad introdursi un
criterio di flessibilità nell’applicazione delle
agevolazioni, che trova il proprio limite nella durata e nella misura massima.
Per ciò che concerne il limite, è prevista un’equivalenza tra l’utilizzazione
diretta e indiretta di uno stesso lavoratore, per cui la durata massima prevista dalle varie norme che contemplano incentivi all’assunzione deve
essere valutata considerando sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era
alle dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli incentivi goduti
negli eventuali periodi di utilizzazione indiretta, mediante un
contratto di somministrazione.
Pertanto, si deve ritenere che, per
un’assunzione a tempo indeterminato che segua - con o senza soluzione di
continuità - ad un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta la
riduzione contributiva per dodici mesi; spetta altresì, quando ricorrano i
presupposti previsti dall’art. 8, co. 4, della L. n. 223/91, il contributo
mensile per la durata prevista dallo stesso comma; la riduzione contributiva e
il contributo mensile, viceversa, non spettano nelle ipotesi in cui
l’assunzione è dovuta perché soddisfa un diritto di precedenza alla
riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a
termine.
La circolare in oggetto conclude fornendo
alcuni chiarimenti relativi a condizioni e termini degli
incentivi previsti nei casi di somministrazione, ricordando altresì, ai fini
della fruizione dei relativi benefici, la necessità di inoltrare all’Inps una
comunicazione distinta per ogni assunzione, proroga o trasformazione del rapporto di lavoro.