IRPEF - DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - DICHIARAZIONE SPETTANZA - FIGLI A
CARICO - NUOVI IMPORTI - LEGGE N. 228/2012 - LEGGE DI STABILITA’ 2013
Si informa che sul Supplemento Ordinario
n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n 302/2012 è
stata pubblicata la Legge n. 228 del 24.12.2012 c.d. Legge di stabilità
2013 che
All’art. 3, comma 483) ha incrementato
gli importi delle detrazioni spettanti per i figli a carico.
Pertanto, a partire dal periodo d’imposta
2013, le predette detrazioni competono nelle seguenti misure teoriche:
- figlio di età superiore a 3 anni: 950
euro (da 800 euro);
- figlio di età inferiore a 3 anni: 1.220
euro (da 900 euro);
- figlio portatore di handicap di età
superiore a 3 anni: 1.350 euro (da 1020 euro);
- figlio portatore di handicap di età
inferiore a 3 anni: 1.620 euro (da 1120 euro).
Per i soggetti con più di tre figli a
carico rimane fermo l’aumento di 200 euro della detrazione
per ciascun figlio a partire dal primo.
Come per il passato le citate detrazioni
non competono integralmente, ma per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In
presenza di più figli l’importo di 95.000 euro è
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Rimane altresì invariata l’ulteriore
detrazione di 1.200 euro spettante ai soggetti con 4 o più figli a carico.
Sul sito del Collegio, in calce alla presente si riporta il modello aggiornato con le modifiche
apportate dalla Legge in parola.
aggiornato per l’utilizzo da parte dei
dipendenti che comunicano variazioni delle detrazioni richieste negli anni
precedenti o per i soggetti neo assunti per la
richiesta iniziale.
Si ricorda infatti che con il Decreto
Legge n. 70 del 13.05.2011 (cosiddetto “decreto sviluppo”), convertito con
Legge n. 106 del 12.07.2011, è stato abolito l’obbligo per lavoratori
dipendenti e pensionati di richiedere annualmente al
sostituto d’imposta, tramite apposita dichiarazione di spettanza, le detrazioni
d’imposta per familiari a carico.
La dichiarazione dovrà essere prodotta
solo in caso di variazione della spettanza delle detrazioni precedentemente
richieste.
È stato inoltre
abolito l’obbligo per il dipendente o pensionato di richiedere la detrazione
per redditi da lavoro dipendente o da pensione; tale detrazione verrà
attribuita direttamente dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo
possesso.