INPS
- RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO DEI CREDITI PREVIDENZIALI - ULTERIORI CHIARIMENTI
ISTITUTO
La
Direzione Centrale delle Entrate contributive dell'I.N.P.S., con circolare 15
marzo 2000, n. 61, ha fornito ulteriori precisazioni sulle modalità di
esecuzione della riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi, in
attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Di
seguito sono evidenziate, per le parti di più diretto interesse, le ulteriori
precisazioni fornite dall'I.N.P.S., alcune delle quali sono specificamente
riferite alla riscossione dei crediti previdenziali che sono stati oggetto di
cessione alla società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., ai sensi
dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal
decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni, nella
legge 5 novembre 1999, n. 402.
I
crediti oggetto di cessione
Sulla
scorta di quanto previsto dal decreto interministeriale 5 novembre 1999
l'Istituto precisa che sono stati oggetto di cessione i crediti previdenziali
maturati fino al 31 dicembre 1999 verso le aziende, i comuni, le province, le
regioni e lo Stato, tenuti al versamento a mezzo di denuncia mensile; i crediti
contributivi verso gli artigiani e gli agricoli; i contributi sanitari, solo se
compresi nelle domande di condono; le somme aggiuntive dei crediti ceduti e le
sanzioni amministrative.
Non
sono, quindi, stati oggetto di cessione i contributi dovuti al Servizio
Sanitario Nazionale delle aziende tenute al versamento con il sistema DM, non
compresi in domande di condono, e che devono comunque essere iscritti a ruolo,
nonché i crediti eliminati, con procedure interne, entro il 29 febbraio 2000,
in quanto non esigibili per qualsiasi causale.
I
concessionari della riscossione dovranno procedere ad accreditare le somme
riscosse direttamente alla società di cartolarizzazione, che tratterrà tali
somme fino alla concorrenza dell'anticipazione versata all'I.N.P.S. e delle
spese, e verserà all'Istituto le somme eccedenti.
I
crediti iscritti a ruolo
L'I.N.P.S.
rammenta che sono oggetto di iscrizione a ruolo non solo i crediti
previdenziali oggetto di cessione, ma tutti i crediti insoluti vantati
dall'Istituto stesso nei confronti dei contribuenti morosi.
Non
devono, invece, essere iscritti a ruolo i crediti espressamente indicati
nell'art. 13, comma 6, delle legge n. 448/1998, e cioè: i crediti oggetto di
dilazione di pagamento concessa prima del 29 novembre 1999 e in regolare corso
di pagamento; i crediti oggetto di condono con regolare assolvimento rateale;
quelli per i quali l'ufficio legale dell'Istituto abbia già attivato l'azione
esecutiva; i crediti derivanti da verbali di accertamento impugnati solo in
sede giudiziaria, a meno che l'iscrizione a ruolo non venga disposta con
provvedimento esecutivo del giudice.
La
nuova disciplina della riscossione mediante ruolo, che esplica effetti solo
nella fase finale del recupero coattivo, non influisce sulla precedente fase di
gestione amministrativa del credito, che continua ad essere gestita
dall'I.N.P.S..
Pertanto,
l'Istituto continuerà a gestire il credito, a segnalare all'autorità
giudiziaria gli illeciti penali, ad emettere le ordinanze ingiunzioni per gli
illeciti amministrativi, a notificare ai debitori i crediti accertati con
verbali ispettivi o quantificati dagli uffici ed a concedere le rateazioni di
pagamento.
La
circolare pone in evidenza i nuovi termini di decadenza, previsti dall'art. 25
del decreto legislativo n. 46/1999, per l'iscrizione a ruolo, e,
conseguentemente, per la riscossione da parte dei concessionari.
In
base alla norma da ultimo citata, i contributi devono essere iscritti a ruolo,
a pena di decadenza, entro:
-
il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi
non pagati; in caso di denuncia o di comunicazione tardiva o di riconoscimento
del debito, il termine del 31 dicembre dell'anno successivo decorre dalla data
di conoscenza del debito stesso da parte dell'Ente impositore;
-
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del
provvedimento, in caso di accertamento d'ufficio, oppure, per i crediti
sottoposti a gravame giudiziario dopo che il provvedimento è divenuto
definitivo. Rientrano in questa ipotesi tutti gli atti di quantificazione di
crediti effettuati dagli uffici, anche su segnalazione di terzi.
Tali
termini di decadenza si applicano a contributi e premi non versati ed agli
accertamenti notificati successivamente alla data del 1º luglio 1999. Per i
crediti già in essere anteriormente a tale data, e oggetto di cessione, per i
quali operano gli ordinari termini di prescrizione, l'I.N.P.S. dovrà provvedere
ad interrompere la decorrenza dei termini prescrizionali, in forza di apposito
mandato stipulato con la società cessionaria.
L'art.
24, comma 2 del decreto legislativo n. 46/1999 prevede che l'Ente impositore ha
la facoltà di richiedere, mediante avviso bonario, il pagamento dei crediti
vantati nei confronti dei contribuenti. In caso di mancato pagamento, totale o
parziale, da parte del debitore nei 30 giorni successivi al ricevimento
dell'avviso, viene eseguita l'iscrizione a ruolo.
L'Istituto,
nel contratto di cessione stipulato con la società di cartolarizzazione, si è
impegnato a non avvalersi della facoltà di richiedere, anteriormente
all'iscrizione a ruolo, il pagamento mediante avviso bonario generalizzato dei
crediti ceduti. Tuttavia, anche a seguito degli interventi esperiti da
Confindustria, l'Istituto ha deciso di esercitare la facoltà in parola per i
crediti contabilizzati dal 1º gennaio 2000.
Riscossione
delle sanzioni amministrative
Con
riferimento alle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981,
l'I.N.P.S. precisa che le stesse, se dovute, devono continuare ad essere
richieste tramite ordinanza-ingiunzione.
Pertanto,
mentre per la riscossione dei crediti scritti a ruolo è venuta meno la
necessità di utilizzare altri strumenti di esecuzione forzata, per le sanzioni
amministrative, dovute nel caso in cui i contributi e tutti i relativi oneri
accessori non siano stati pagati, l'Istituto continuerà ad emettere le
ordinanze-ingiunzioni.
In
particolare, l'ordinanza-ingiunzione deve essere emessa per le sanzioni
amministrative dovute per le violazioni consistenti nell'ommissione totale o
parziale del versamento dei contributi (art. 35, comma 1, legge n. 689/1981), o
per le altre violazioni dalle quali derivi comunque l'omesso o parziale
versamento dei contributi (art. 35, comma 3, legge n. 689/1981).
L'iscrizione
a ruolo di tali somme è, pertanto, subordinata alla verifica, ad opera delle
Sedi, dell'emissione della predetta ordinanza, e del mancato pagamento delle
sanzioni entro i termini assegnati.
Le
altre sanzioni amministrative, di cui all'art. 35, comma 7, della legge n.
689/1981, dovute per le violazioni previste dalle leggi in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie, che non consistono nell'omesso o
parziale versamento dei contributi, e che non sono allo stesso connesse, ai
sensi del citato comma 3, continuano ad essere richieste dalla Direzione Provinciale
del lavoro - Servizio ispezione del lavoro.
La
circolare contiene, infine, dettagliate istruzioni concernenti le varie fasi
della procedura di riscossione, e, in particolare: la preparazione dei ruoli;
la cancellazione delle partite; i pagamenti successivi ai ruoli; gli
adempimenti dell'area DM e l'individuazione dei provvedimenti che, anche nella
fase di riscossione coattiva mediante ruolo, continuano ad essere di competenza
dell'Istituto (ad esempio, sgravio e sospensione). Al riguardo, si pone in
evidenza che l'I.N.P.S. può sempre disporre, in sede di autotutela, la
sospensione della riscossione, nel caso in cui il contribuente dimostri
l'erroneità dell'iscrizione a ruolo, e presenti apposita istanza. In caso di
pagamento integrale effettuato e documentato dal debitore, la sospensione può
essere accordata anche per i crediti già ceduti.