INPS - RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO DEI CREDITI PREVIDENZIALI - ULTERIORI CHIARIMENTI ISTITUTO

 

La Direzione Centrale delle Entrate contributive dell'I.N.P.S., con circolare 15 marzo 2000, n. 61, ha fornito ulteriori precisazioni sulle modalità di esecuzione della riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Di seguito sono evidenziate, per le parti di più diretto interesse, le ulteriori precisazioni fornite dall'I.N.P.S., alcune delle quali sono specificamente riferite alla riscossione dei crediti previdenziali che sono stati oggetto di cessione alla società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1999, n. 402.

 

I crediti oggetto di cessione

Sulla scorta di quanto previsto dal decreto interministeriale 5 novembre 1999 l'Istituto precisa che sono stati oggetto di cessione i crediti previdenziali maturati fino al 31 dicembre 1999 verso le aziende, i comuni, le province, le regioni e lo Stato, tenuti al versamento a mezzo di denuncia mensile; i crediti contributivi verso gli artigiani e gli agricoli; i contributi sanitari, solo se compresi nelle domande di condono; le somme aggiuntive dei crediti ceduti e le sanzioni amministrative.

Non sono, quindi, stati oggetto di cessione i contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale delle aziende tenute al versamento con il sistema DM, non compresi in domande di condono, e che devono comunque essere iscritti a ruolo, nonché i crediti eliminati, con procedure interne, entro il 29 febbraio 2000, in quanto non esigibili per qualsiasi causale.

I concessionari della riscossione dovranno procedere ad accreditare le somme riscosse direttamente alla società di cartolarizzazione, che tratterrà tali somme fino alla concorrenza dell'anticipazione versata all'I.N.P.S. e delle spese, e verserà all'Istituto le somme eccedenti.

 

I crediti iscritti a ruolo

L'I.N.P.S. rammenta che sono oggetto di iscrizione a ruolo non solo i crediti previdenziali oggetto di cessione, ma tutti i crediti insoluti vantati dall'Istituto stesso nei confronti dei contribuenti morosi.

Non devono, invece, essere iscritti a ruolo i crediti espressamente indicati nell'art. 13, comma 6, delle legge n. 448/1998, e cioè: i crediti oggetto di dilazione di pagamento concessa prima del 29 novembre 1999 e in regolare corso di pagamento; i crediti oggetto di condono con regolare assolvimento rateale; quelli per i quali l'ufficio legale dell'Istituto abbia già attivato l'azione esecutiva; i crediti derivanti da verbali di accertamento impugnati solo in sede giudiziaria, a meno che l'iscrizione a ruolo non venga disposta con provvedimento esecutivo del giudice.

La nuova disciplina della riscossione mediante ruolo, che esplica effetti solo nella fase finale del recupero coattivo, non influisce sulla precedente fase di gestione amministrativa del credito, che continua ad essere gestita dall'I.N.P.S..

Pertanto, l'Istituto continuerà a gestire il credito, a segnalare all'autorità giudiziaria gli illeciti penali, ad emettere le ordinanze ingiunzioni per gli illeciti amministrativi, a notificare ai debitori i crediti accertati con verbali ispettivi o quantificati dagli uffici ed a concedere le rateazioni di pagamento.

La circolare pone in evidenza i nuovi termini di decadenza, previsti dall'art. 25 del decreto legislativo n. 46/1999, per l'iscrizione a ruolo, e, conseguentemente, per la riscossione da parte dei concessionari.

In base alla norma da ultimo citata, i contributi devono essere iscritti a ruolo, a pena di decadenza, entro:

- il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi non pagati; in caso di denuncia o di comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, il termine del 31 dicembre dell'anno successivo decorre dalla data di conoscenza del debito stesso da parte dell'Ente impositore;

- entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, in caso di accertamento d'ufficio, oppure, per i crediti sottoposti a gravame giudiziario dopo che il provvedimento è divenuto definitivo. Rientrano in questa ipotesi tutti gli atti di quantificazione di crediti effettuati dagli uffici, anche su segnalazione di terzi.

Tali termini di decadenza si applicano a contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º luglio 1999. Per i crediti già in essere anteriormente a tale data, e oggetto di cessione, per i quali operano gli ordinari termini di prescrizione, l'I.N.P.S. dovrà provvedere ad interrompere la decorrenza dei termini prescrizionali, in forza di apposito mandato stipulato con la società cessionaria.

L'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 46/1999 prevede che l'Ente impositore ha la facoltà di richiedere, mediante avviso bonario, il pagamento dei crediti vantati nei confronti dei contribuenti. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, da parte del debitore nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'avviso, viene eseguita l'iscrizione a ruolo.

L'Istituto, nel contratto di cessione stipulato con la società di cartolarizzazione, si è impegnato a non avvalersi della facoltà di richiedere, anteriormente all'iscrizione a ruolo, il pagamento mediante avviso bonario generalizzato dei crediti ceduti. Tuttavia, anche a seguito degli interventi esperiti da Confindustria, l'Istituto ha deciso di esercitare la facoltà in parola per i crediti contabilizzati dal 1º gennaio 2000.

 

Riscossione delle sanzioni amministrative

Con riferimento alle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981, l'I.N.P.S. precisa che le stesse, se dovute, devono continuare ad essere richieste tramite ordinanza-ingiunzione.

Pertanto, mentre per la riscossione dei crediti scritti a ruolo è venuta meno la necessità di utilizzare altri strumenti di esecuzione forzata, per le sanzioni amministrative, dovute nel caso in cui i contributi e tutti i relativi oneri accessori non siano stati pagati, l'Istituto continuerà ad emettere le ordinanze-ingiunzioni.

In particolare, l'ordinanza-ingiunzione deve essere emessa per le sanzioni amministrative dovute per le violazioni consistenti nell'ommissione totale o parziale del versamento dei contributi (art. 35, comma 1, legge n. 689/1981), o per le altre violazioni dalle quali derivi comunque l'omesso o parziale versamento dei contributi (art. 35, comma 3, legge n. 689/1981).

L'iscrizione a ruolo di tali somme è, pertanto, subordinata alla verifica, ad opera delle Sedi, dell'emissione della predetta ordinanza, e del mancato pagamento delle sanzioni entro i termini assegnati.

Le altre sanzioni amministrative, di cui all'art. 35, comma 7, della legge n. 689/1981, dovute per le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, che non consistono nell'omesso o parziale versamento dei contributi, e che non sono allo stesso connesse, ai sensi del citato comma 3, continuano ad essere richieste dalla Direzione Provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro.

La circolare contiene, infine, dettagliate istruzioni concernenti le varie fasi della procedura di riscossione, e, in particolare: la preparazione dei ruoli; la cancellazione delle partite; i pagamenti successivi ai ruoli; gli adempimenti dell'area DM e l'individuazione dei provvedimenti che, anche nella fase di riscossione coattiva mediante ruolo, continuano ad essere di competenza dell'Istituto (ad esempio, sgravio e sospensione). Al riguardo, si pone in evidenza che l'I.N.P.S. può sempre disporre, in sede di autotutela, la sospensione della riscossione, nel caso in cui il contribuente dimostri l'erroneità dell'iscrizione a ruolo, e presenti apposita istanza. In caso di pagamento integrale effettuato e documentato dal debitore, la sospensione può essere accordata anche per i crediti già ceduti.