AGEVOLAZIONE FISCALE PER IL
RECUPERO DEI FABBRICATI (50%) - APPLICAZIONE ALL’ACQUISTO DI ABITAZIONI
INTERAMENTE RISTRUTTURATE
Il
potenziamento della detrazione del 36%, in vigore dal 26 giugno 2012, secondo
quanto riportato nelle istruzioni al Modello 730/2013 e secondo l’ANCE, si
applica anche all’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente
ristrutturati da imprese.
L’applicabilità
della maggiore detrazione anche per tale fattispecie - oltre che confermato
dalle istruzioni al Modello 730/2013 - è chiaramente desumibile da una lettura
sistematica delle disposizioni contenute nell’art.11 del D.L. 83/2012,
convertito nella legge 134/2012, che ha “temporaneamente” aumentato (dal 26
giugno 2012 al prossimo 30 giugno 2013) l’importo detraibile, con quelle
stabilite dall’art.16-bis del TUIR – D.P.R. 917/1986, che regola la detrazione
del 36% “a regime”.
In
particolare, l’art.11 del D.L. 83/2012 ha innalzato al 50% (dal 36%) la
percentuale di spese detraibili, e a 96.000 euro (da 48.000) il limite massimo
agevolabile, per gli interventi “di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”, consistenti
nel recupero delle unità immobiliari residenziali e nell’acquisto/costruzione
di parcheggi pertinenziali.
La medesima
detrazione riconosciuta in caso di acquisto di abitazioni ristrutturate è,
invece, stabilita dal successivo comma 3 dello stesso art.16-bis del TUIR, per
cui una lettura superficiale delle norme porterebbe ad escludere tale
fattispecie dall’ambito applicativo del potenziamento dell’agevolazione.
Tuttavia, lo
stesso comma 3, nel riconoscere il beneficio all’acquisto di fabbricati
integralmente ristrutturati, rinvia espressamente al citato comma 1
dell’art.16-bis del TUIR, a cui l’art.11 del D.L. 83/2012 fa riferimento
nell’aumentare gli importi detraibili.
Da questa
ricostruzione normativa si evince chiaramente che, anche per tale fattispecie,
la detrazione si rende applicabile, sino al prossimo 30 giugno 2013, nella
misura del 50% di un importo forfettariamente stabilito nel 25% del
corrispettivo d’acquisto, da assumere entro l’ammontare massimo di 96.000 euro.
Si ricorda
infine, che in assenza di proroga, a decorrere dal 1° luglio 2013, la
detrazione riprenderà ad operare secondo la percentuale (36%) ed i limiti
massimi di spesa (48.000) previsti a regime dall’art.16-bis del D.P.R. 917/1986
– TUIR.