DEDUCIBILITÀ IRPEF/IRES DELLA
COMPONENTE IRAP PER IL COSTO DEL LAVORO - RICHIESTA DI RIMBORSO
Dal 18
gennaio 2013 le imprese possono richiedere all’Agenzia delle Entrate, in via
telematica e secondo una specifica tempistica variabile per aree geografiche,
il rimborso IRPEF/IRES, per le annualità 2007-2011, commisurato alla quota IRAP
versata e riferita al costo del personale dipendente.
Lo prevede
il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2012
Prot. n.2012/140973 che approva, altresì, il Modello relativo all’istanza di
rimborso, con le relative Istruzioni, disponibile sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
Come noto,
l’art.2 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011
(cd. “Decreto Monti”) prevede l’integrale deducibilità, ai fini IRPEF/IRES,
della quota IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e assimilato[1].
In pratica,
il 100% della quota di IRAP riferita al costo dei lavoratori dipendenti (al
netto delle deduzioni spettanti[2]) va ad abbattere il reddito imponile
IRPEF/IRES del datore di lavoro.
Le suddette
disposizioni hanno efficacia dal periodo d’imposta 2012, nonché per i periodi
precedenti, per i quali, alla data del 28 dicembre 2011[3], non sia ancora
scaduto il termine di 48 mesi dalla data del versamento ai fini della richiesta
di rimborso[4].
In sostanza,
possono essere chieste a rimborso le maggiori imposte sui redditi (ovvero la
maggiore eccedenza a credito), versate dal 28 dicembre 2007 al 28 dicembre
2011[5], a condizione che sussista il presupposto per la richiesta di rimborso,
consistente nella concorrenza degli oneri per il personale alla determinazione
della base imponibile IRAP.
Circa
l’ambito soggettivo, la facoltà di richiedere il rimborso delle maggiori
imposte sui redditi versate è riconosciuta alle:
- società di
capitali e enti commerciali[6];
- società di
persone e imprese individuali[7];
- banche e
altri enti e società finanziari[8];
- imprese di
assicurazione[9];
- persone
fisiche, società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni[10].
Pertanto,
anche le imprese operanti nel settore delle costruzioni possono beneficiare dei
predetti rimborsi IRPEF/IRES, sempreché abbiano sostenuto oneri per il
personale che abbiano concorso alla determinazione della base imponibile IRAP.
Per quel che
riguarda, invece, le modalità di calcolo sia della quota IRAP deducibile dalle
imposte dirette, sia dell’IRPEF/IRES rimborsabile, in assenza di precise
indicazioni ministeriali, si ritiene che possa essere utilizzato il seguente
procedimento:
1.
individuazione dell’importo delle spese per il personale dipendente ed
assimilato[11] sostenute in ogni periodo d’imposta del quinquennio 2007-2011.
Si tratta,
tra l’altro, di:
- salari e
stipendi;
- oneri
sociali;
-
trattamento di fine rapporto;
-
trattamento di quiescenza e simili;
2.
applicazione delle deduzioni IRAP spettanti ai sensi dell’art.11, co.1, lett.a,
nn.1-5, co. 4-bis, co. 4-bis1 e 4-septies del D.Lgs. 446/1997.
Si tratta,
in particolare, di:
contributi
per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (premi INAIL);
«deduzioni
per scaglioni» a favore delle PMI[12]:
-Base Imp. = € 180.759,91 deduzione pari a € 7.350;
- € 180.759,91 < Base Imp. = € 180.839,91 deduzione pari a
€ 5.500;
- € 180.839,91 < Base Imp. = € 180.919,91 deduzione pari a
€ 3.700;
- € 180.919,91 < Base Imp. = € 180.999,91 deduzione pari a
€ 1.850;
«deduzioni
per dipendenti»:
- contributi
previdenziali ed assistenziali per dipendenti a tempo indeterminato;
- «deduzione
forfetaria» pari a € 4.600 per ogni dipendente a tempo indeterminato, aumentata
a € 10.600 per dipendenti di sesso femminile e per quelli di età < 35
anni[13];
- in
alternativa alle 2 precedenti:
- spese per
apprendisti, disabili, assunti con contratto di formazione e lavoro e addetti
alla ricerca e sviluppo;
- solo per
soggetti con componenti positivi = € 400.000: «deduzione forfetaria» pari a €
1.850 per ogni dipendente (esclusi apprendisti, disabili e assunti con CFL)
sino ad un massimo di 5;
3. individuazione dell’incidenza del costo del
personale sulla base imponibile IRAP.
In
particolare, si ritiene che questa vada determinata effettuando il rapporto tra
il costo netto del personale (precedenti punti 1 e 2) e l’ammontare complessivo
della base imponibile del periodo d’imposta di riferimento (valore della
produzione al netto di tutte le deduzioni spettanti);
4.determinazione
dell’ammontare dell’IRAP già versata e riferita al costo del personale.
Tale importo
si ottiene applicando la percentuale risultante dal rapporto, di cui al punto 3,
all’IRAP versata nel medesimo periodo d’imposta[14].
In tal
ambito, occorre precisare che, nell’ipotesi in cui l’impresa abbia già fruito
della previgente deduzione forfetaria dall’IRPEF/IRES della quota IRAP pari al
10% delle spese per il personale dipendente, in vigore fino al 2011[15], la
quota IRAP deducibile deve essere determinata al netto dell’IRAP già dedotta ai
sensi di tale disposizione (cfr. anche rigo RI3, colonna 2 e 3, e relative
Istruzioni al Modello);
5. deduzione
dell’IRAP pagata e relativa al costo del personale, come ricostruita in base al
punto 4, dalla base imponibile IRPEF/IRES del periodo d’imposta di riferimento.
La nuova
base imponibile, così rideterminata, consente di ricalcolare l’imposta,
applicando le aliquote previste, rispettivamente, ai fini IRPEF/IRES;
6.
determinazione dell’importo richiedibile a rimborso, risultante dalla
differenza fra l’imposta originariamente versata[16] e l’IRPEF/IRES ricalcolata
in base al punto 5 (cfr. rigo RI5, colonna 6 del Modello).
L’istanza di
rimborso deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro i
seguenti termini:
- in linea
generale, 48 mesi dalla data di versamento delle imposte sui redditi;
- 60 giorni
dall’attivazione della procedura di rimborso (variabile per area geografica
secondo la calendarizzazione fissata dal Provvedimento Prot. n.2012/140973),
nell’ipotesi in cui il termine di 48 mesi, ancora pendente al 28 dicembre 2011,
scada entro i predetti 60 giorni.
In merito,
nelle Istruzioni al Modello viene precisato che la richiesta telematica di
rimborso deve essere presentata anche nelle ipotesi in cui siano già state
presentate a suo tempo l’istanza telematica ai sensi dell’art.6 del D.L.
185/2008, ovvero (alla data del 2 marzo 2012) quella cartacea[17] ai sensi
dell’art.38 del D.P.R. 602/1973.
Il
Provvedimento precisa, altresì, le modalità di erogazione dei rimborsi
nell’ipotesi di mancata disponibilità delle risorse finanziarie, fermo restando
che viene garantito l’assolvimento di tutte le richieste di rimborso.
Al riguardo,
si pubblica sul sito internet del Collegio (www.ancebrescia.it) il calendario
per l’invio delle istanze telematiche di rimborso, con la precisazione che «Le
istanze di rimborso si considerano presentate all’Agenzia delle Entrate secondo
l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, determinato dal
periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica,
secondo il programma (…), e l’invio della stessa istanza, indipendentemente
dalla data in cui è avvenuta la trasmissione.»
Le istanze
trasmesse precedentemente rispetto alla tempistica prevista per ciascuna
regione si considerano inviate per ultime (nel senso che viene loro assegnata
l’ultima posizione dell’ordine di trasmissione come sopra determinato).
In pratica,
verranno soddisfatte, dapprima, le richieste di rimborso che si riferiscono ai
periodi d’imposta più remoti e, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, la
priorità dei rimborsi segue l’ordine di trasmissione delle relative istanze
(riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente
competenti).
Note
[1] Cfr.
“Legge 214/2011, di conversione del D.L. 201/2011 (Manovra Monti)”.
[2] Ai sensi
dell’art.11, co.1, lett.a, 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. 446/1997.
[3] Si
tratta della data di entrata in vigore della legge 214/2011, di conversione del
D.L. 201/2011 (cfr. anche l’art.2 dello stesso, come modificato dall’art.4,
co.12, del D.L. 216/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012 –
cd. “Decreto Milleproroghe 2012”).
[4] Ai sensi
dell’art.38 del D.P.R. 602/1973.
[5] Per i
versamenti in acconto, il termine dei 48 mesi decorre dal versamento del saldo
(cfr. le Istruzioni al Modello e R.M. 459/E/2008).
[6] Cfr.
art.5, D.Lgs. 446/1997.
[7] Cfr.
art.5-bis, D.Lgs. 446/1997.
[8] Cfr.
art.6, D.Lgs. 446/1997.
[9] Cfr.
art.7, D.Lgs. 446/1997.
[10] Cfr.
art.8, D.Lgs. 446/1997.
[11]
L’art.2, co.1, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge
214/2011, si riferisce, infatti, alla nozione di «personale dipendente e
assimilato» - cfr. anche artt.5 – 5-bis, D.Lgs. 446/1997 e art.2425, lett.B,
n.9, c.c.
[12] A
partire dal 2014, gli importi deducibili per scaglioni verranno aumentati nella
misura prevista dall’art.1, co.484, lett.b, della legge 228/2012 – legge di
Stabilità 2013 – cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2013 – Le misure fiscali
d’interesse per il settore” - ID n. 9532 - 11 gennaio 2013.
[13] Nelle
regioni del Mezzogiorno gli importi sono pari, rispettivamente, a € 9.200 e €
15.200. Per completezza, si ricorda che, per tutte le regioni, dal 2014 gli
importi deducibili verranno incrementati ai sensi dell’art.1, co.484, lett.a,
della medesima legge di Stabilità 2013.
[14] Al
riguardo, nelle Istruzioni al Modello viene specificato che «Nel rigo RI3 va
determinata la quota di IRAP deducibile dal reddito ai fini IRPEF/IRES, pari
all’imposta relativa alla quota imponibile delle spese per il personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti (…) versata nel
periodo d’imposta di riferimento, sia a titolo di saldo che di acconto. A
questo fine, è necessario che nei periodi di imposta cui si riferisce il
versamento IRAP, a saldo e in acconto, gli oneri per il personale abbiano
concorso alla determinazione della base imponibile dell’IRAP».
[15] Dal
2008 era stata, infatti, prevista la deducibilità forfetaria dall’IRPEF/IRES
del 10% dell’IRAP versata in presenza di spese per il personale dipendente e
assimilato (art.6 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge
2/2009). La disposizione è stata, poi, abrogata dall’art.2, co.1-bis, del
“Decreto Monti”, ed è ora in vigore solo per la deducibilità, in misura pari al
10%, dell’IRAP dovuta sugli interessi passivi ed oneri assimilati (al netto
degli interessi attivi e proventi assimilati).
[16] Si
tratta dell’imposta a debito indicata nella dichiarazione dei redditi.
[17] Nelle
Istruzioni al Modello viene previsto che, per consentire il loro esame in via
prioritaria, tali istanze debbano essere inviate entro 60 giorni
dall’attivazione della procedura telematica.