STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA
VG69U - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Sul
Supplemento Straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre
2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 28
dicembre 2012, che, per il comparto dei servizi, approva 23 nuovi Studi di
Settore, applicabili a partire dal periodo d’imposta 2012, tra cui lo Studio
VG69U (“Costruzioni”), che sostituisce il precedente UG69U, parimenti elaborato
su base regionale.
Come noto,
l’art.10-bis della legge 146/1998 prevede che gli Studi di Settore vengano
revisionati, al massimo, ogni tre anni dalla loro entrata in vigore, o
dall’ultima revisione.
Con
riferimento al settore delle costruzioni, l’ultima revisione dello Studio di
Settore risaliva al 2010 (Studio UG69U, applicato per i periodi d’imposta
2009-2010-2011).
In merito,
si ricorda che l’art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. 195/1999[1], ha stabilito che,
a partire dall’anno 2012, gli Studi di Settore revisionati siano pubblicati in
G.U. entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
Lo Studio
VG69U è stato approvato dalla Commissione degli esperti nella riunione dello
scorso 6 dicembre 2012[2], anche a seguito del “via libera condizionato”
dell’ANCE, la quale ha subordinato il proprio assenso al formale impegno
dell’Amministrazione Finanziaria a:
• tenere in
debita considerazione tutte le criticità che emergeranno nella fase di
effettiva implementazione dello strumento;
• sottoporre
all’attenzione della categoria le risultanze dei correttivi congiunturali, che
saranno introdotti anche con riferimento al 2012, successivamente
all’approvazione dello Studio.
L’art. 1,
comma 10, del Decreto del 28 dicembre 2012 stabilisce, infatti, che i nuovi
Studi di Settore possono essere integrati dai correttivi congiunturali,
indispensabili per garantire una corretta rappresentazione dell’attuale quadro
economico, caratterizzato da una forte crisi dei mercati.
Inoltre, si
evidenzia che, anche lo Studio VG69U (come il precedente UG69U) presenta una
struttura “regionalizzata”, in base alla quale le funzioni di ricavo sono
specifiche per ciascuna Regione, al fine di tener conto di come la collocazione
territoriale delle imprese incida direttamente sui modelli organizzativi, sui
costi dei fattori produttivi, sui livelli di qualità e di prezzo dei prodotti.
Sotto tale
profilo, si ricorda che, nella medesima Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 2012 (SS. n. 16), è stato pubblicato il Decreto relativo alla
“territorialità del livello delle quotazioni immobiliari” (D.M. 28 dicembre
2012), che individua specifici indicatori territoriali, al fine di
differenziare l’applicabilità dello Studio di Settore per le costruzioni[3] a
seconda del luogo in cui viene svolta l’attività economica.
I dati,
provenienti dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI), riferiti al 2010,
suddividono il territorio nazionale sulla base del valore di mercato degli
immobili[4] per comune, provincia, regione e area territoriale, tenuto conto,
altresì, del loro stato conservativo (scadente, normale, ottimo).
Con
riferimento all’ambito applicativo si ricorda che, lo Studio VG69U interessa
tutte le imprese e le società operanti nel settore edile con ricavi ed
incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2 del D.M. 28 dicembre
2012).
Sul piano
operativo, come stabilito dall’art.5 del D.M. 28 dicembre 2012, tali soggetti
sono tenuti a presentare la “Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli Studi di Settore”, allegata al modello UNICO 2013.
Note
[1] Comma
aggiunto dall’art.23, comma 28, lettera a), del DL 98/2011 convertito, con
modifiche, nella legge 111/2011, così modificato dall’art. 2, comma 35, del DL
138/2011 convertito, con modifiche, nella legge 148/2011.
[2] Cfr.
l’art. 83, comma 19-20, del DL 112/2008, convertito con modificazioni, nella
legge 133/2008.
[3] Tale
territorialità si applica anche alla Studio sulla Valorizzazione immobiliare
(Studio VG40U).
[4] Si
tratta delle abitazioni civili, abitazioni di tipo economico, laboratori,
magazzini, negozi, uffici, ville e villini come risulta dalla Nota tecnica e
Metodologica allegata al decreto sulla “territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari”.