LL.PP. - 1) MOMENTO PER LA RISERVA
SUGLI ONERI DELLA SICUREZZA - 2) LA PERENZIONE DEI FONDI NON GIUSTIFICA I
RITARDI DEL COMMITTENTE
(LODO Roma
26 settembre 2011 n. 92 — Pres. R. MALIZIA - XXX (avv. Biagetti) c. YYY (Avv.ra
gen. Stato - avv. E. Figliolia).)
1) Gli oneri
della sicurezza seguono un regime a sé in occasione della erogazione dei
pagamenti, sicché il credito per le spese relative non rientra nel regime delle
riserve, potendo essere fatto valere anche con altre forme, posto che il
relativo rimborso obbligatorio, a carico della Stazione appaltante, non attiene
a singole partite contabili, legate all’avanzamento dei lavori, bensì
all’intero appalto, nella sua globalità tecnica o contabile.
2) In tema
di interessi per ritardati pagamenti, la riduzione dei termini di perenzione
dei fondi determinata da sopraggiunte modifiche normative non è giustificazione
sufficiente per esimere il Committente dalla responsabilità per i ritardi, in
quanto incombe su di esso l’onere di procurarsi tempestivamente i mezzi
finanziari per il pagamento dei lavori eseguiti dall’appaltatore secondo la
cadenza dei S.A.L. contrattualmente stabilita.