LL.PP. - 1) MOMENTO PER LA RISERVA SUGLI ONERI DELLA SICUREZZA - 2) LA PERENZIONE DEI FONDI NON GIUSTIFICA I RITARDI DEL COMMITTENTE

(LODO Roma 26 settembre 2011 n. 92 — Pres. R. MALIZIA - XXX (avv. Biagetti) c. YYY (Avv.ra gen. Stato - avv. E. Figliolia).)

 

1) Gli oneri della sicurezza seguono un regime a sé in occasione della erogazione dei pagamenti, sicché il credito per le spese relative non rientra nel regime delle riserve, potendo essere fatto valere anche con altre forme, posto che il relativo rimborso obbligatorio, a carico della Stazione appaltante, non attiene a singole partite contabili, legate all’avanzamento dei lavori, bensì all’intero appalto, nella sua globalità tecnica o contabile.

2) In tema di interessi per ritardati pagamenti, la riduzione dei termini di perenzione dei fondi determinata da sopraggiunte modifiche normative non è giustificazione sufficiente per esimere il Committente dalla responsabilità per i ritardi, in quanto incombe su di esso l’onere di procurarsi tempestivamente i mezzi finanziari per il pagamento dei lavori eseguiti dall’appaltatore secondo la cadenza dei S.A.L. contrattualmente stabilita.