LL.PP. - LE VARIAZIONI E L’ORDINE
DEI DOCUMENTI CHE DISCIPLINANO L’APPALTO A CORPO
(LODO Roma
25 ottobre 2011 n. 103 — Pres. A. LINGUITI - XXX (avv. L. dè Medici) c. YYY
(avvii A. Davide e C. Loria).)
1.- Ai fini
della individuazione sia dei documenti in base ai quali stabilire i lavori
ricompresi nella prestazione oggetto del contratto sia dell’ordine di priorità
di essi, va rilevato che: a) nel quadro dei documenti componenti il progetto
esecutivo, gli elaborati grafici sono posti in una posizione prioritaria (art.
35 comma 1 lett. c) D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) rispetto al computo metrico
(lett. g); b) l’esecutore può e deve trarre gli elementi per interpretare con
sicurezza i lavori da eseguire solo dagli elaborati grafici (art. 38 ultimo
comma); c) îl computo metrico deve essere elaborato sulla base dei grafici e
non viceversa (art. 44 comma 2 D.P.R.).
2.- In caso
di appalto a corpo, la previsione dell’art. 90 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554,
che impone al concorrente di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti
o eccessive, inserendo quelle che ritiene mancanti, si riferisce a integrazioni
e riduzioni o inserimenti che si ritengono necessari “rispetto a quanto
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto”, sempre,
ovviamente, col rispetto del criterio della precedenza dei grafici sul computo
metrico e col rispetto del dato logico secondo cui è il computo metrico a
dovere essere elaborato sulla base degli elaborati grafici e non viceversa.
3. - In caso
di appalto a corpo, le lavorazioni richieste dalla Direzione lavori in
variante, rispetto alle risultanze degli elaborati grafici, determinano oneri
aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente rientranti nel compenso a corpo.