LL.PP. - IL CONTO FINALE E IL
COLLAUDO SONO DOCUMENTI DISTINTI - LE RISERVE NON SONO DA CONFERMARE SUL
COLLAUDO
(LODO
Cagliari 3 novembre 2011 n. 107 — Pres. S. SEGNERI - XXX (avv. G.M. Lauro) c.
YYY (avv. R. Angioni).)
1.- Il conto
finale dell’appalto, previsto dall’art. 173 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, e
il certificato di collaudo, previsto dall’art. 199 stesso D.P.R. n. 554, sono
documenti totalmente distinti ed aventi funzioni diverse, con la precisazione
che solo il primo costituisce la sede in cui l’appaltatore deve confermare le
riserve che non hanno costituito oggetto di accordo bonario che intende
coltivare, mentre nel certificato di collaudo l’appaltatore non ha l’onere di
confermare le riserve precedentemente iscritte negli atti contabili, ma in
calce ad esso può apporre le sole domande volte a contestare le operazioni di
collaudo e le sue risultanze.