LL.PP. - IL VICEPRESIDENTE DEVE ATTESTARE LA MORALITA’ PROFESSIONALE

(Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2012 n. 447) —

 

1.- In relazione all’art. 38 comma 1 lett. c) D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, il giudizio d’inidoneità morale degli imprenditori persone giuridiche poggia sulla convinzione che vi sia la presunzione che la condotta penalmente riprovevole delle persone fisiche che svolgono od abbiano svolto di recente un ruolo rilevante all’interno dell’impresa, abbia inquinato l’organizzazione aziendale e tale presunzione è assoluta nel caso in cui il soggetto ancora svolga un ruolo all’interno dell’organizzazione di impresa, mentre è relativa, (consentendo così all’impresa di fornire la prova contraria consistente nella “completa dissociazione”) nel caso in cui questo sia cessato dalla carica e non sia ancora trascorso quel lasso di tempo, che ragionevolmente consente di ritenere il venir meno dell’influenza negativa recata dal soggetto medesimo.

2. - La dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 38 comma 1 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l’ammissione alla gara, deve essere resa anche dal Vice presidente che esercita il potere di rappresentanza in funzione vicaria (in quanto legittimato a sostituire il legale rappresentante senza l’intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore e senza controllo sull’effettività dell’impedimento e dell’assenza del titolare primario del potere rappresentativo, essendo l’esercizio della funzione vicaria conferita al Vice presidente condizionato alla mera assenza e/o impedimento del Presidente), quando lo statuto della persona giuridica abilita tale soggetto.