LL.PP. - IL VICEPRESIDENTE DEVE
ATTESTARE LA MORALITA’ PROFESSIONALE
(Consiglio
di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2012 n. 447) —
1.- In
relazione all’art. 38 comma 1 lett. c) D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, il
giudizio d’inidoneità morale degli imprenditori persone giuridiche poggia sulla
convinzione che vi sia la presunzione che la condotta penalmente riprovevole
delle persone fisiche che svolgono od abbiano svolto di recente un ruolo
rilevante all’interno dell’impresa, abbia inquinato l’organizzazione aziendale
e tale presunzione è assoluta nel caso in cui il soggetto ancora svolga un
ruolo all’interno dell’organizzazione di impresa, mentre è relativa,
(consentendo così all’impresa di fornire la prova contraria consistente nella
“completa dissociazione”) nel caso in cui questo sia cessato dalla carica e non
sia ancora trascorso quel lasso di tempo, che ragionevolmente consente di
ritenere il venir meno dell’influenza negativa recata dal soggetto medesimo.
2. - La
dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 38 comma 1 D.L.vo 12 aprile 2006
n. 163 debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, attestante il possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale per l’ammissione alla gara, deve
essere resa anche dal Vice presidente che esercita il potere di rappresentanza
in funzione vicaria (in quanto legittimato a sostituire il legale
rappresentante senza l’intermediazione di autorizzazione o di investitura
ulteriore e senza controllo sull’effettività dell’impedimento e dell’assenza
del titolare primario del potere rappresentativo, essendo l’esercizio della
funzione vicaria conferita al Vice presidente condizionato alla mera assenza
e/o impedimento del Presidente), quando lo statuto della persona giuridica
abilita tale soggetto.