CITTADINI
STRANIERI EXTRACOMUNITARI - A)
DEFINIZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO PER L'ANNO 2000 - B) PRESTAZIONI DI GARANZIA
FIDEIUSSORIA
A)
Definizione flussi di ingresso per l'anno 2000
Sulla
Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62, è stato pubblicato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2000, recante
"Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel
territorio dello Stato per l'anno 2000".
Il
provvedimento, costituisce attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 285, recante il Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.
Ai
sensi della norma da ultimo citata, l'ingresso nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote stabilite in appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di definizione dei flussi d'ingresso. I decreti in
parola sono adottati sulla base dei criteri e delle altre indicazioni contenute
nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione.
Con
il provvedimento da ultimo intervenuto, è stata definita la quota d'ingresso
degli stranieri per motivi di lavoro per l'anno 2000, e, all'interno di essa,
sono state individuate le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo, nonché
per l'inserimento nel mercato del lavoro.
Quota
massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro
L'art.
1 del D.P.C.M. 8 febbraio 2000 stabilisce che, per l'ano in corso, sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di
lavoro autonomo, cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero,
entro una quota totale massima di 63.000 persone.
L'art.
2 prevede che, nell'ambito del tetto massimo di 63.000 unità, è consentito
l'ingresso in Italia di 30.000 lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari
non legati all'Italia da specifiche intese di cooperazione in materia
migratoria.
In
particolare, è consentito l'ingresso di 2.000 persone per lavoro autonomo, e di
28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a
carattere stagionale, ed autorizzati nominativamente secondo le procedure
previste dal Testo unico e dal relativo regolamento di attuazione, approvato
con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
In
aggiunta alla quota di 30.000 persone di cui all'art. 2, e sempre nell'ambito
del limite massimo di 63.000 unità, è consentito l'ingresso di 18.000 persone
provenienti da Paesi che hanno stipulato, o che stipuleranno con l'Italia
intese in materia di politiche migratorie. In particolare, l'art. 3 consente
l'ingresso in Italia per lavoro subordinato e autonomo, o per l'inserimento nel
mercato del lavoro di:
-
6.000 cittadini albanesi;
-
3.000 cittadini tunisini;
-
3.000 cittadini marocchini;
-
6.000cittadini di altri Paesi exracomunitari che sottoscrivano con l'Italia
specifiche intese di cooperazione in materia di politica migratoria.
Si
evidenzia che le quote definite per i cittadini dianzi elencati sono
comprensive anche della nuova forma di ingresso nel territorio italiano attraverso
l'istituto della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro disciplinata
dall'art. 23 del Testo Unico sull'immigrazione.
Si
rammenta che il Ministero del Lavoro, con circolare 17 febbraio 2000, n. 11 ha
consentito l'anticipazione dell'ingresso in Italia per lavoro subordinato
stagionale di diecimila lavoratori provenienti da Paesi non comunitari.
Gli
ingressi per lavoro stagionale sono stati così ripartiti:
-
2000 unità per lavoratori albanesi, tunisini, marocchini;
-
8000 unità per i lavoratori di altre nazionalità.
Trattandosi
di "anticipazioni", tali ingressi sono compresi nelle quote definite
dal decreto sui flussi d'ingresso.
Ingresso
in Italia per l'accesso al lavoro tramite prestazioni di garanzia
L'art.
4 del D.P.C.M. 8 febbraio 2000 prevede che, nell'ambito della citata quota
massima di 63.000 unità, è consentito l'ingresso in Italia ad un numero massimo
di 15.000 persone, di etnie da quelle già considerate nell'art. 3 (vale a dire
albanesi, marocchini, tunisini e cittadini di altri Paesi extraUE che
sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria)
attraverso l'istituto della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro
previsto dall'art. 23, commi 1, 2 e 3 T.U.. Tale modalità di ingresso è
imperniata sulla figura del garante, cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno non inferiore ad
un anno, ovvero, a determinate condizioni, un'associazione sindacale o
professionale o enti di volontariato.
La
garanzia è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, da
depositarsi presso la Questura all'atto della presentazione della domanda di
autorizzazione all'ingresso (al riguardo, si veda quanto precisato al punto B).
La
garanzia, unitamente alla documentazione necessaria e alla indicazione
nominativa degli stranieri per i quali è prestata, deve essere presentata,
entro 60 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. 8 febbraio 2000, alla Questura
competente rispetto alla residenza del garante, al fine del rilascio dell'autorizzazione
all'ingresso in Italia.
L'autorizzazione
va successivamente inviata dal garante agli stranieri interessati, per la
presentazione alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al
rilascio del visto d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.
L'art.
4, comma 2, del D.P.C.M. 8 febbraio 2000 prevede, a conferma di quanto
stabilito dall'ultimo comma dell'art. 23 T.U., che, qualora le domande di
autorizzazione all'ingresso tramite prestazione di garanzia presentate entro 60
giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. 8 febbraio 2000, ed accolte, non siano
sufficienti a coprire interamente la quota di 15.000 unità, per la residua
parte possono essere rilasciati i permessi d'ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e
iscritti in apposite liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
dei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso, con graduatoria basata sulla anzianità
di iscrizione.
B)
Prestazione di garanzia fideiussoria
Come
accennato, l'istituto della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro,
regolato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 286/1998, consente a cittadini
stranieri residenti in paesi extracomunitari di ottenere un permesso di
soggiorno della durata di un anno, con contestuale iscrizione nelle liste di
collocamento, "ai fini di inserimento nel mercato del lavoro".
Condizione
per la concessione del permesso è la presenza di una specifica garanzia che può
essere prestata da cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti,
nonché da organismi vari, tra i quali le associazioni sindacali.
La
norma non ha sinora trovato concreta attuazione, poiché il richiamato articolo
23 rinviava al successivo regolamento di attuazione del Testo unico la
definizione delle modalità applicative.
Il
regolamento di attuazione, emanato con il citato D.P.R. n. 394/1999, ha
introdotto, all'art. 34, la disciplina dell'istituto, che troverà, quindi, per
la prima volta concreta applicazione, nella misura massima di 15.000 unità, con
il D.P.C.M. 8 febbraio 2000, di definizione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso.
La
garanzia da prestarsi deve riguardare:
a)
l'assicurazione obbligatoria al S.S.N.;
b)
la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale;
c)
il pagamento delle spese di rimpatrio;
d)
la disponibilità di un alloggio idoneo.
La
garanzia relativa alle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) va prestata
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Per
agevolare l'avvio della operatività dell'istituto, è stato concordato tra il
Tavolo di lavoro interministeriale, ANIA e ABI lo schema tipo della
fideiussione, che le due associazioni hanno trasmesso alle società di
assicurazione ed alle banche loro aderenti.
Il
rilascio della fideiussione comporterà il pagamento di una commissione o premio
di trecentomila lire circa.