CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI -          A) DEFINIZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO PER L'ANNO 2000 -                                    B) PRESTAZIONI DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

 

A) Definizione flussi di ingresso per l'anno 2000

Sulla Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2000, recante "Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000".

Il provvedimento, costituisce attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 285, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Ai sensi della norma da ultimo citata, l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote stabilite in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione dei flussi d'ingresso. I decreti in parola sono adottati sulla base dei criteri e delle altre indicazioni contenute nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione.

Con il provvedimento da ultimo intervenuto, è stata definita la quota d'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro per l'anno 2000, e, all'interno di essa, sono state individuate le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo, nonché per l'inserimento nel mercato del lavoro.

 

Quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro

L'art. 1 del D.P.C.M. 8 febbraio 2000 stabilisce che, per l'ano in corso, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero, entro una quota totale massima di 63.000 persone.

L'art. 2 prevede che, nell'ambito del tetto massimo di 63.000 unità, è consentito l'ingresso in Italia di 30.000 lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari non legati all'Italia da specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.

In particolare, è consentito l'ingresso di 2.000 persone per lavoro autonomo, e di 28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere stagionale, ed autorizzati nominativamente secondo le procedure previste dal Testo unico e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

In aggiunta alla quota di 30.000 persone di cui all'art. 2, e sempre nell'ambito del limite massimo di 63.000 unità, è consentito l'ingresso di 18.000 persone provenienti da Paesi che hanno stipulato, o che stipuleranno con l'Italia intese in materia di politiche migratorie. In particolare, l'art. 3 consente l'ingresso in Italia per lavoro subordinato e autonomo, o per l'inserimento nel mercato del lavoro di:

- 6.000 cittadini albanesi;

- 3.000 cittadini tunisini;

- 3.000 cittadini marocchini;

- 6.000cittadini di altri Paesi exracomunitari che sottoscrivano con l'Italia specifiche intese di cooperazione in materia di politica migratoria.

Si evidenzia che le quote definite per i cittadini dianzi elencati sono comprensive anche della nuova forma di ingresso nel territorio italiano attraverso l'istituto della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro disciplinata dall'art. 23 del Testo Unico sull'immigrazione.

Si rammenta che il Ministero del Lavoro, con circolare 17 febbraio 2000, n. 11 ha consentito l'anticipazione dell'ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale di diecimila lavoratori provenienti da Paesi non comunitari.

Gli ingressi per lavoro stagionale sono stati così ripartiti:

- 2000 unità per lavoratori albanesi, tunisini, marocchini;

- 8000 unità per i lavoratori di altre nazionalità.

Trattandosi di "anticipazioni", tali ingressi sono compresi nelle quote definite dal decreto sui flussi d'ingresso.

 

Ingresso in Italia per l'accesso al lavoro tramite prestazioni di garanzia

L'art. 4 del D.P.C.M. 8 febbraio 2000 prevede che, nell'ambito della citata quota massima di 63.000 unità, è consentito l'ingresso in Italia ad un numero massimo di 15.000 persone, di etnie da quelle già considerate nell'art. 3 (vale a dire albanesi, marocchini, tunisini e cittadini di altri Paesi extraUE che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria) attraverso l'istituto della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro previsto dall'art. 23, commi 1, 2 e 3 T.U.. Tale modalità di ingresso è imperniata sulla figura del garante, cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno non inferiore ad un anno, ovvero, a determinate condizioni, un'associazione sindacale o professionale o enti di volontariato.

La garanzia è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, da depositarsi presso la Questura all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso (al riguardo, si veda quanto precisato al punto B).

La garanzia, unitamente alla documentazione necessaria e alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali è prestata, deve essere presentata, entro 60 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. 8 febbraio 2000, alla Questura competente rispetto alla residenza del garante, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso in Italia.

L'autorizzazione va successivamente inviata dal garante agli stranieri interessati, per la presentazione alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del visto d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

L'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 8 febbraio 2000 prevede, a conferma di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 23 T.U., che, qualora le domande di autorizzazione all'ingresso tramite prestazione di garanzia presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. 8 febbraio 2000, ed accolte, non siano sufficienti a coprire interamente la quota di 15.000 unità, per la residua parte possono essere rilasciati i permessi d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso, con graduatoria basata sulla anzianità di iscrizione.

 

B) Prestazione di garanzia fideiussoria

Come accennato, l'istituto della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro, regolato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 286/1998, consente a cittadini stranieri residenti in paesi extracomunitari di ottenere un permesso di soggiorno della durata di un anno, con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento, "ai fini di inserimento nel mercato del lavoro".

Condizione per la concessione del permesso è la presenza di una specifica garanzia che può essere prestata da cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, nonché da organismi vari, tra i quali le associazioni sindacali.

La norma non ha sinora trovato concreta attuazione, poiché il richiamato articolo 23 rinviava al successivo regolamento di attuazione del Testo unico la definizione delle modalità applicative.

Il regolamento di attuazione, emanato con il citato D.P.R. n. 394/1999, ha introdotto, all'art. 34, la disciplina dell'istituto, che troverà, quindi, per la prima volta concreta applicazione, nella misura massima di 15.000 unità, con il D.P.C.M. 8 febbraio 2000, di definizione dei  flussi d'ingresso per l'anno in corso.

La garanzia da prestarsi deve riguardare:

a) l'assicurazione obbligatoria al S.S.N.;

b) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

c) il pagamento delle spese di rimpatrio;

d) la disponibilità di un alloggio idoneo.

La garanzia relativa alle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) va prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Per agevolare l'avvio della operatività dell'istituto, è stato concordato tra il Tavolo di lavoro interministeriale, ANIA e ABI lo schema tipo della fideiussione, che le due associazioni hanno trasmesso alle società di assicurazione ed alle banche loro aderenti.

Il rilascio della fideiussione comporterà il pagamento di una commissione o premio di trecentomila lire circa.