LL.PP. - LA MANCANZA DEI REQUISITI
DI CARATTERE GENERALE DELL’ART. 38 DEL CODICE NON DEVE ESSERE SEGNALATA
ALL’AUTORITA’
(Consiglio
di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2012 n. 80)
1.- Posto
che in tema di casellario informatico relativo agli appalti pubblici l’attività
di inserimento dei dati da parte dell’Autorità di vigilanza deve ritenersi
meramente esecutiva, senza che residui alla stessa alcuna valutazione sui
contenuti sostanziali l’Impresa partecipante alla gara è titolare di un
autonomo interesse ad impugnare il provvedimento di segnalazione ove questo non
si basi sul disciplinare di gara ma sulla asserita violazione di norme di
legge.
2.- La
mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto
sanzionati con l’esclusione, l’escussione della cauzione provvisoria e la
segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sono riferibili soltanto
alla mancanza dei requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico-organizzativa previsti dall’art. 48 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 ma non
alla mancanza dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione alla gara (art. 38
stesso D.L.vo).