LA DISCIPLINA DELLA GARANZIA
DECENNALE POSTUMA
(LODO Udine
5 ottobre 2011 n. 96 — Pres. A. CABRINI — XXX (avv. G. Zgagliardich) c. YYY
(avv. T. Borlina).)
1.- In caso
di transazione tra Committente e appaltatore, il primo non può rinunciare alla
garanzia di cui all’art. 1669 Cod. civ., perché la responsabilità per gravi
difetti ivi prevista è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di
garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili
destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell’incolumità personale
dei cittadini, e quindi di interessi generali inderogabili, che trascendono i
confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti.
2.- Ai fini
dell’applicazione dell’art 1669 Cod. civ., vanno fatti rientrare nella
locuzione “gravi difetti” non solo quelli che possono pregiudicare la sicurezza
o la stabilità dell’edificio, ma anche quelli che incidono sulla funzione
economica del bene, o sulla sua concreta destinazione, o sul normale godimento
o sul suo valore di scambio, pertanto, la nozione di grave difetto va
scrutinata non solo alla luce dei fattori strutturali intrinseci all’edificio,
ma anche della sua funzione economica e pratica.
3.- In
riferimento alla locuzione ‘gravi difetti” di cui all’art 1669 Cod. civ., il
pregiudizio può riguardare non solo l’opera nel ‘suo complesso, ma anche le sue
parti, ovvero elementi secondari o accessori, quali infissi, pavimentazioni,
rivestimenti, impermeabilizzazioni, impianti ecc. bastando che il vizio sia
tale da menomare l’opera in maniera considerevole, incidendo in tal modo sul
valore funzionale o economico dell’intero bene.
4.- Si è in
presenza di gravi difetti ai sensi dell’art 1669 Cod. civ. in caso di cedimenti
dei pavimenti, di fessurazioni alle pareti e di infiltrazioni d’acqua, che per
la loro gravità ed estensione abbiano influito negativamente sul normale
godimento dell’opera oggetto dell’appalto, destinata ad accogliere utenti dei
servizi sanitari e anziani.
5.- In tema
di difetti dell’opera, la prescrizione decennale dell’azione di garanzia
previsto dall’art 1669 Cod. civ. decorre dalla data di ultimazione dei lavori e
non, quindi, dal collaudo dell’opera o dalla consegna o dalla vendita.
6.- In tema
di difetti dell’opera, il termine di decadenza previsto dall’art. 1669 Cod.
civ. decorre dalla scoperta dei vizi e/o difformità, con la precisazione che ai
fini del decorso del termine non è sufficiente che il Committente abbia il
sospetto o il dubbio circa l’esistenza di un qualche difetto, ma occorre che
abbia acquisito un’adeguata conoscenza della presenza del difetto e delle sue
cause.
7.-In tema
di difetti dell’opera, il termine per proporre la denuncia prevista dall’art.
1669 Cod. civ. può decorrere anche dal momento in cui il vizio e le relative
cause sono stati accertati mediante accertamento tecnico preventivo o c.t.u..