DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI - D.LVO        N. 507/99 - INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO DESTINATARIO DEL RAPPORTO PER LE VIOLAZIONI

 

Il decreto legislativo in oggetto riguarda, oltre alla depenalizzazione dei reati minori in materia di lavoro e di previdenza sociale, anche il tema delle modifiche al sistema penale e precisamente gli articoli 94, 96, 97, 98, 99 della legge 24 novembre 1981/n. 689.

Una apposita norma e precisamente l'art. 93, comma 1, lett. B) del citato decreto legislativo n. 507/99 ha individuato nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle seguenti norme depenalizzate: legge 26 aprile 1934, n. 653, art. 24, sul lavoro delle donne; legge 22 giugno 1939, n. 1239, art. 3, sul lavoro domestico; legge 27 maggio 1949, n. 260, art. 6, sulle ricorrenze festive; legge 19 gennaio 1955, n. 25, art. 23 e 29, sull'apprendistato; legge 14 febbraio 1958, n. 138, art. 14, sull'orario di lavoro negli autoservizi; legge 29 novembre 1961, n. 1325, art. 4, sulla tutela del lavoro delle donne.

Inoltre, l'art. 103 dello stesso decreto legislativo ha stabilito tra l'altro che i ministeri competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate debbono indicare gli uffici, anche periferici, ai quali entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507/99, deve essere inviato il rapporto previsto dall'art; 17 della già citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quest'ultima disposizione, riguardante in via generale le sanzioni amministrativa, dispone che il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione delle norme deve presentare, all'ufficio periferico al quale sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o in mancanza al prefetto, un rapporto con la prova delle contestazioni eseguite o delle notificazioni.

Sulla G.U. dello scorso 21 marzo, è stato pubblicato il decreto 17 febbraio 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente per oggetto "l'individuazione dell'ufficio destinatario del rapporto per le violazioni depenalizzate".

In particolare tale provvedimento stabilisce che l'ufficio destinatario del rapporto per le violazioni depenalizzate di cui al richiamo art. 93, comma 1, lett. B) del più volte citato decreto legislativo n. 507/99, è la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Con l'avvenuta individuazione dell'ufficio competente si realizzano le condizioni per la concreta applicazione della disciplina di cui alla  legge 24 novembre 1981, n. 689.

Infatti, gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono essere definiti, mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

In alternativa al pagamento, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica di illecito gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti e possono chiedere l'audizione diretta all'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative in parola e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento, ovvero a disporre l'archiviazione degli atti nel caso in cui siano accolte le osservazioni dell'interessato: l'autorità alla quale devono essere presentati gli scritti, i documenti e la richiesta di audizione è, appunto, la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, alla medesima Direzione il funzionario che ha accertato la violazione deve presentare il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 citata.