DEPENALIZZAZIONE
DEI REATI MINORI - D.LVO N.
507/99 - INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO DESTINATARIO DEL RAPPORTO PER LE
VIOLAZIONI
Il
decreto legislativo in oggetto riguarda, oltre alla depenalizzazione dei reati
minori in materia di lavoro e di previdenza sociale, anche il tema delle
modifiche al sistema penale e precisamente gli articoli 94, 96, 97, 98, 99
della legge 24 novembre 1981/n. 689.
Una
apposita norma e precisamente l'art. 93, comma 1, lett. B) del citato decreto
legislativo n. 507/99 ha individuato nel Ministero del lavoro e della
previdenza sociale l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni
amministrative in caso di violazione delle seguenti norme depenalizzate: legge
26 aprile 1934, n. 653, art. 24, sul lavoro delle donne; legge 22 giugno 1939,
n. 1239, art. 3, sul lavoro domestico; legge 27 maggio 1949, n. 260, art. 6,
sulle ricorrenze festive; legge 19 gennaio 1955, n. 25, art. 23 e 29,
sull'apprendistato; legge 14 febbraio 1958, n. 138, art. 14, sull'orario di
lavoro negli autoservizi; legge 29 novembre 1961, n. 1325, art. 4, sulla tutela
del lavoro delle donne.
Inoltre,
l'art. 103 dello stesso decreto legislativo ha stabilito tra l'altro che i
ministeri competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni
depenalizzate debbono indicare gli uffici, anche periferici, ai quali entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507/99, deve
essere inviato il rapporto previsto dall'art; 17 della già citata legge 24
novembre 1981, n. 689.
Quest'ultima
disposizione, riguardante in via generale le sanzioni amministrativa, dispone
che il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione delle norme deve
presentare, all'ufficio periferico al quale sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o in mancanza al prefetto, un rapporto con la prova delle
contestazioni eseguite o delle notificazioni.
Sulla
G.U. dello scorso 21 marzo, è stato pubblicato il decreto 17 febbraio 2000 del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente per oggetto
"l'individuazione dell'ufficio destinatario del rapporto per le violazioni
depenalizzate".
In
particolare tale provvedimento stabilisce che l'ufficio destinatario del
rapporto per le violazioni depenalizzate di cui al richiamo art. 93, comma 1,
lett. B) del più volte citato decreto legislativo n. 507/99, è la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio.
Con
l'avvenuta individuazione dell'ufficio competente si realizzano le condizioni
per la concreta applicazione della disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Infatti,
gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono essere definiti, mediante
il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica
degli estremi della violazione, di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più
favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del
procedimento.
In
alternativa al pagamento, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o
dalla notifica di illecito gli interessati possono presentare scritti difensivi
e documenti e possono chiedere l'audizione diretta all'autorità competente a
ricevere il rapporto per le violazioni amministrative in parola e ad emettere
l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento, ovvero a disporre l'archiviazione
degli atti nel caso in cui siano accolte le osservazioni dell'interessato:
l'autorità alla quale devono essere presentati gli scritti, i documenti e la
richiesta di audizione è, appunto, la Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente.
Qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, alla
medesima Direzione il funzionario che ha accertato la violazione deve
presentare il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 citata.