INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CODICE
DELLA STRADA - PRINCIPALI NOVITA’
Il Decreto
Legislativo n. 2 del 16 gennaio 2013 (pubblicato sulla GU n. 15 del 18/1/2013)
interviene in due ambiti principali: da un lato, apportando alcune integrazioni
e correzioni al D. Lgs. 59/2011, recante attuazione della direttiva 2006/126/CE
concernente la patente di guida (le cui norme sono entrate in vigore lo scorso
19 gennaio 2013) dall’altro modificando la disciplina recata dal Capo II del D.
Lgs. 286/2005 (disciplina dell’attività di autotrasportatore) sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.
Il
provvedimento entra in vigore il 2/2/2013. Le disposizioni di cui al capo II si
applicano a far data dal 19/1/2013 fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Si riportano
alcune delle novità di maggior interesse:
• viene
modificato l’articolo 14 del D. Lgs. 286/2005 prevedendo che a decorrere dal 19
gennaio 2013 la carta di qualificazione e l’obbligo di formazione periodica
sono necessari per il conseguimento delle seguenti tipologie di patenti C1, C,
C1E, CE, D1, D, D1E e DE;
• viene
riscritto l’articolo 17 del D.Lgs. n. 286/2005, il quale elenca i soggetti che,
in sede di prima applicazione, sono esentati dall’obbligo di qualificazione
iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. In
particolare sono esentati i soggetti che hanno conseguito le varie tipologie di
patente nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2006 e il 9 settembre 2008
(lett. a), relativa al trasporto di persone) e il 9 settembre 2009 (lett. b),
relativa al trasporto di cose). La determinazione delle date del 9 settembre
2008 e del 9 settembre 2009 si ricollega a quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo
2, della direttiva 2003/59/CE, relativo alla decorrenza dell’applicazione della
direttiva stessa;
• cambia in
parte l’articolo 18 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo ai requisiti per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente, laddove si dispone
in particolare che l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della carta possa
avvenire anche prima del conseguimento della patente di guida corrispondente;
• cambia in
modo sostanziale l’articolo 22 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo al codice
comunitario, ora denominato codice unionale, che deve essere apposto sulla
patente per comprovare che il conducente ha conseguito la carta di
qualificazione del conducente. Le modifiche riguardano in particolare la
sostituzione della carta di qualificazione del conducente in formato cartaceo
(attualmente prevista dal comma 1 della norma vigente) con l’apposizione del
codice unionale armonizzato 95 sulla patente di guida italiana (nuovi commi
1-3);
•
parzialmente corretto il comma 3 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 286/2005 con la
precisazione che la revoca della patente di guida comporta in ogni caso la
revoca della carta di qualificazione del conducente. Attualmente, la revoca
dipende dal mancato superamento dell’esame di revisione, previsto dall’articolo
126-bis del Codice della strada, e in caso di perdita totale del punteggio
sulla patente.