IVA
- RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA PER INTERVENTI DI RECUPERO
(Min.
finanze, Circ. 7/4/00, n. 71/E)
Il
Ministero delle finanze ha risolto alcuni dubbi sorti nel primo periodo di
vigenza dell'agevolazione, introdotta dalla finanziaria 2000, consistente
nell'applicazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, dell'aliquota IVA del 10
per cento alle prestazioni aventi a oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa (art. 7, comma 1, lett. b), legge n. 488/1999, cfr. anche circ. n.
247/1999).
La
medesima aliquota si applica, in linea generale, anche ai beni forniti dal
prestatore del servizio per la realizzazione dell'intervento di recupero.
Immobili
interessati all'agevolazione
I
fabbricati a prevalente destinazione abitativa, cui fa riferimento la
disposizione agevolativa, sono:
-
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad
eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere
dal loro effettivo utilizzo (l'agevolazione si applica indipendentemente dalla
tipologia dell'edificio del quale le singole unità sono parte, e quindi anche
nel caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa);
-
interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo,
ai fini dell'agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di
recupero eseguiti sulle parti comuni (l'aliquota ridotta si applica anche in
relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative
situate nell'edificio);
-
edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della
destinazione abitativa (il termine "privato", contenuto nella norma,
è riferito alla circostanza che l'immobile venga adibito a dimora di soggetti
privati);
-
edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso a condizione che
costituiscano stabile residenza di collettività (orfanotrofi, ospizi, i
brefotrofi);
-
pertinenze di immobili abitativi, non in ragione della loro classificazione
catastale ma in quanto costituiscono parte complementare dell'unità abitativa.
Il beneficio, pertanto, compete anche se gli interventi di recupero che hanno a
oggetto la sola pertinenza di unità a uso abitativo e anche nell'ipotesi in cui
la stessa sia situata in un edificio che non ha prevalente destinazione
abitativa.
Interventi
agevolati
Si
tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione ordinaria, di
manutenzione straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di
ristrutturazione edilizia. Non vengono tuttavia abrogate le disposizioni che
già prevedono, in materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli
interventi di recupero edilizio, le quali, in quanto più favorevoli, vengono
espressamente fatte salve.
La
portata innovativa della norma resta sostanzialmente circoscritta agli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Manutenzione
ordinaria
Il
Ministero ha ricordato che caratteristica della manutenzione ordinaria è il
mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici,
attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente (ad es. piccole
riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici).
Il
beneficio si rende, inoltre, applicabile alle prestazioni di manutenzione
obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di
riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della
funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (porte,
pannelli, serrature, funi ecc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono
corrisposti canoni annui.
Manutenzione
straordinaria
Tra
gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi, sempre a titolo
esemplificativo, la sostituzione di infissi interni e serramenti con modifica
di materiale o tipologia di infisso, gli interventi finalizzati al risparmio
energetico, la realizzazione e l'adeguamento di centrali termiche e di impianti
di ascensori.
Operazioni
agevolate
L'agevolazione
riguarda le prestazioni di servizi aventi a oggetto la realizzazione degli
interventi sopra elencati. Non viene fatto esplicito riferimento al contratto
di appalto, per cui la prestazione può essere oggetto anche di un contratto
d'opera o di altri accordi negoziali.
Non
rientrano nell'agevolazione le prestazioni rese da professionisti (ingegneri,
geometri, architetti, ecc.), in quanto esse non hanno a oggetto la materiale
realizzazione dell'intervento, ma risultano a questo collegate solo in maniera
indiretta e, pertanto restano assoggettate alla aliquota ordinaria del 20 per
cento.
Subappalti
Poiché
la norma agevolativa considera la prestazione avente a oggetto l'intervento di
recupero nella sua unitarietà, l'aliquota ridotta non può essere estesa alle
prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti.
L'agevolazione
è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili
ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Di conseguenza, alle
operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento,
e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti
dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'IVA resta applicabile con
l'aliquota per esse prevista. Tali beni e servizi verranno, naturalmente,
assoggettati all'aliquota del 10 per cento nella successiva fase di riaddebito
al committente, in quanto confluiranno nel corrispettivo globale
dell'intervento di recupero agevolato.
Fornitura
di beni
I
beni finiti e le materie prime e semilavorate, utilizzati per la realizzazione
dell'intervento di recupero, rientrano nella previsione agevolativa, salve le
limitazioni previste per i beni di valore significativo, quando vengano forniti
dal soggetto che esegue l'intervento.
L'aliquota
IVA ridotta compete anche nell'ipotesi in cui l'intervento di recupero si
realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene e non è preclusa dalla
circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a
quello della prestazione.
L'aliquota
del 10 per cento, invece, non si rende applicabile se i beni, anche finalizzati
a essere impiegati in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria,
vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, o
vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori. In tali ipotesi
alle cessioni dei beni dovrà essere applicata l'aliquota del 20 per cento.
Beni
"significativi"
Il
Ministero ha precisato che l'elenco dei beni cosiddetti di "valore
significativo", per i quali l'aliquota ridotta si applica solo fino a
concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei
beni stessi, deve ritenersi tassativo e che i termini utilizzati per
individuarli vanno riferiti anche ai beni che hanno la stessa funzionalità di
quelli espressamente menzionati, ma che per specifiche caratteristiche o esigenze
commerciali assumono una diversa denominazione (ad esempio tra le
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria devono comprendersi
anche gli apparecchi per la climatizzazione).
Per
tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio generale che li
considera parte indistinta della prestazione di servizi.
Valore
della prestazione
Per
calcolare il valore della prestazione occorre considerare il valore complessivo
della stessa, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti
nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La
differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla
fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10 per cento.
Il
valore residuo del bene deve essere assoggettato all'aliquota ordinaria del 20
per cento.
Il
"bene significativo" fornito nell'ambito della prestazione resta
soggetto interamente alla aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera
la metà di quello dell'intera prestazione.
Parti
e pezzi staccati di beni significativi
Il
limite di applicabilità dell'agevolazione previsto per i beni significativi
concerne i beni individuati dal Ministero considerati nella loro interezza e
non è riferibile alle singole parti o pezzi staccati che li compongono.
Le
componenti staccate (ad esempio il bruciatore di una caldaia), quando vengono
fornite nell'ambito di una prestazione di servizi avente a oggetto un
intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma confluiscono
nel trattamento fiscale previsto per la prestazione.
Valore
dei beni significativi
La
norma agevolativa non contiene alcuna previsione in ordine alla quantificazione
dell'imponibile, relativo alla fornitura dei beni di valore significativo, da
assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento. Pertanto come valore di tali
beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato
dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata.
Fatturazione
delle operazioni agevolate
Ai
fini dell'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento alle
operazioni di recupero del patrimonio edilizio effettuate nell'anno 2000, la
data di emissione della fattura deve essere compresa tra il 1° gennaio 2000 e
il 31 dicembre dello stesso anno, a prescindere dalla data di inizio dei lavori
o della loro conclusione.
Per
i lavori che sono iniziati anteriormente al 2000 o che termineranno
successivamente a tale anno, il beneficio si rende applicabile alle rate o agli
acconti fatturati nell'anno.
Contenuto
della fattura
La
fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato
deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche i beni di
valore significativo, che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso;
deve pertanto risultare sia il corrispettivo complessivo dell'operazione,
comprensivo del valore dei beni di valore significativo, che il valore di
questi ultimi.
La
base imponibile da assoggettare all'aliquota del 10 per cento è, infatti,
costituita dalla differenza tra i due importi e dalla parte di valore del bene
significativo corrispondente a tale differenza.
Questi
dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal calcolo
risulti che l'intero valore del bene significativo deve essere assoggettata
all'aliquota ridotta.
Certificazione
fiscale
Se
l'emissione della fattura non è obbligatoria, il documento di certificazione
fiscale emesso in luogo della stessa deve riportare comunque le medesime
indicazioni.
Pagamento
di acconti
Qualora
per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, agevolati
nell'anno 2000, siano già stati pagati degli acconti nell'anno 1999, a tali
somme non si applica l'aliquota IVA del 10 per cento in quanto la norma
agevolativa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2000.
Ministero
finanze
Circ.
7 aprile 2000, n. 71/E
Oggetto:
Applicazione aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni aventi ad oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa (art. 7, comma 1, lettera b, legge n.
488/1999)
Premessa
1.
Immobili interessati all'agevolazione
2.
Tipologia degli interventi agevolati
3.
Operazioni agevolate
3.1
Prestazioni professionali
3.2
Subappalti
3.3
Fornitura di beni
4.
Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito degli interventi di
recupero
4.1
Parti e pezzi staccati di beni significativi
4.2
Valore dei beni significativi
5.
Fatturazione delle operazioni agevolate
5.1
Modalità di fatturazione
5.2.
Modalità di fatturazione in caso di pagamento di acconti
Premessa
Dal
1° gennaio al 31 dicembre 2000, alle prestazioni aventi ad oggetto interventi
di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa, si rende applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento,
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(d'ora in poi indicato brevemente come art. 7, comma 1, lett. b).
Sulla
base della citata disposizione la medesima aliquota si applica, in linea
generale, anche ai beni forniti dal prestatore del servizio per la
realizzazione dell'intervento di recupero.
In
relazione a tale disposizione sono stati forniti i primi chiarimenti con la
circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999. Si ritiene, tuttavia, utile affrontare
le ulteriori problematiche interpretative emerse in questo primo periodo di
vigenza dell'agevolazione, introdotta, come noto, per recepire la direttiva
comunitaria 1999/85/CE del Consiglio del 22 ottobre 1999, con la quale è stata
concessa agli Stati membri la facoltà di applicare, per un periodo di tempo
determinato, una aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro.
1.
Immobili interessati all'agevolazione
L'art.
7,comma 1,lett. b) fa espresso riferimento ai fabbricati a prevalente
destinazione abitativa.
Devono
ritenersi tali:
a)
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad
eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere
dal loro effettivo utilizzo.
L'agevolazione
si applica ai lavori eseguiti sulle singole unità abitative indipendentemente
dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel
caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa.
b)
Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo,
ai fini dell'agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di
recupero eseguiti sulle parti comuni. A tali interventi l'aliquota del 10 per
cento si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle
unità non abitative situate nell'edificio.
Devono
considerarsi "a prevalente destinazione abitativa" i fabbricati
aventi più del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad
uso abitativo privato; in assenza di un espresso richiamo alla legge n. 408 del
1949 (Legge Tupini) e successive modificazioni, per classificare gli immobili
come edifici a prevalente destinazione abitativa non è richiesta anche
l'ulteriore condizione che non possa essere adibito ai negozi più del venticinque
per cento della superficie non abitativa.
Se
l'intervento di recupero viene realizzato, anziché sulle parti comuni, su una
singola unità immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se
tale unità ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a)
o ne costituisce una pertinenza. Restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione
gli interventi che sono eseguiti sulle unità immobiliari aventi diversa
destinazione, pur se facenti parte di un fabbricato che unitariamente considerato
ha prevalente destinazione abitativa.
c)
Edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della
destinazione abitativa, individuata secondo i criteri di cui alle lettere
precedenti. Tali edifici, per la cui definizione si rinvia ai chiarimenti
forniti con la circolare n.151/E del 9 luglio 1999, rientrano nella previsione
agevolativa in esame, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), in quanto il
termine "privato", contenuto nella norma, non è riferito alla natura
pubblica o privata del possessore dell'immobile, ma alla circostanza che questo
venga adibito a dimora di soggetti privati.
Per
l'anno 2000, pertanto, l'aliquota del 10 per cento si applica anche agli
interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lett. a), della l.n.457/1978
realizzati su tali edifici, fermo restando che per le altre tipologie di
interventi contemplate dal citato art. 31, come si dirà al paragrafo seguente,
l'aliquota del 10 per cento si applica in virtù delle disposizioni contenute
nei n.127-duodecies), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) della tabella A, parte
terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
d)
Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art. 1
della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile
residenza di collettività.
Possono
considerarsi tali, ad esempio, gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i
conventi. Per questi edifici non rileva la classificazione catastale ma la
circostanza oggettiva di essere destinati a costituire residenza stabile delle
collettività che vi alloggiano. Naturalmente se l'edificio è destinato solo in
parte a finalità abitative l'aliquota ridotta è applicabile agli interventi che
interessano le parti comuni dell'edificio sempreché la parte abitativa rappresenti
più del cinquanta per cento della superficie e a quelli che vengono realizzati
sulla sola parte abitativa, secondo quanto precisato nelle precedenti lettere
a) e b).
Restano
esclusi dall'ambito oggettivo della norma in esame, in quanto, come già chiarito
con la richiamata circolare n. 151/E, privi del carattere di stabile residenza,
gli altri edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi
della citata legge n. 659 del 1961, quali scuole, caserme, ospedali.
e)
Pertinenze di immobili abitativi.
Gli
immobili funzionalmente connessi all'unità abitativa, tali da costituirne
pertinenza ai sensi dell'art. 817 del codice civile, come già precisato con la
circolare n. 247/E, devono ritenersi compresi nell'ambito applicativo
dell'agevolazione. Il beneficio compete anche se gli interventi di recupero
hanno ad oggetto la sola pertinenza di unità ad uso abitativo ed anche
nell'ipotesi in cui la stessa è situata in un edificio che non ha prevalente
destinazione abitativa. Ciò in quanto l'agevolazione si estende alle pertinenze
non in ragione della loro classificazione catastale ma in quanto costituiscono
parte complementare dell'unità abitativa.
2.
Tipologia degli interventi agevolati
L'art.
7,comma 1, lett. b), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento
agli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b),
c), e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, consistenti, rispettivamente, in
interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di recupero
e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Non vengono tuttavia
abrogate le disposizioni che già prevedono, in materia di aliquote IVA, un
trattamento agevolato per gli interventi di recupero edilizio, le quali, in
quanto più favorevoli, vengono espressamente fatte salve.
Continuano
quindi ad applicarsi, anche per l'anno 2000, le disposizioni recate dai n.
127-quaterdecies) e 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR
n. 633 del 1972 le quali prevedono, tra l'altro, in via non transitoria e senza
limiti attinenti alla tipologia degli immobili, l'applicazione dell'aliquota
IVA del 10 per cento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti
d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'art.31,
lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978, nonché alle cessioni di beni,
escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la relativa realizzazione.
Resta, inoltre, salva l'applicazione del n. 127-duodecies) della Tab. A, parte
terza, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento agli
interventi di manutenzione ordinaria realizzati su edifici di edilizia
residenziale pubblica.
La
portata innovativa della norma resta sostanzialmente circoscritta agli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In ordine alla
individuazione di tali interventi sono stati forniti chiarimenti con la
circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, paragrafo 3.4, emanata d'intesa con il
Ministero dei Lavori Pubblici. In tale occasione è stato precisato che
caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di
finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di
riparazione dell'esistente.
Tra
gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese, a titolo
esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi
impianti tecnologici.
Il
beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione
obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di
riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della
funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es.porte, pannelli,
serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono
corrisposti canoni annui. Resta inteso che, ove in base al contratto di
manutenzione vengano rese anche altre prestazioni, che non consistono nella
realizzazione degli interventi di recupero, per le quali non sia indicato un
distinto corrispettivo (quali ad esempio la copertura assicurativa della
responsabilità civile verso terzi), l'agevolazione in questione non si rende
applicabile poiché oggetto del contratto è costituito da una prestazione
complessa a fronte di un corrispettivo unitario.
Tra
gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi, sempre a titolo
esemplificativo, la sostituzione di infissi interni e serramenti con modifica
di materiale o tipologia di infisso, gli interventi finalizzati al risparmio
energetico, la realizzazione e l'adeguamento di centrali termiche edi impianti
di ascensori.
3.
Operazioni agevolate
L'agevolazione
riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli
interventi suddetti. Non viene fatto esplicito riferimento al contratto di
appalto per cui la prestazione può essere oggetto anche di un contratto d'opera
o di altri accordi negoziali.
3.1
Prestazioni professionali
Non
rientrano nell'agevolazione le prestazioni rese da professionisti in quanto
esse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento ma
risultano a questo collegate solo in maniera indiretta. Va tenuto presente del
resto che tali prestazioni esulano dalla ratio agevolativa della direttiva
comunitaria, tesa a incentivare l'impiego di manodopera in determinati settori
ad alta intensità di lavoro, e che il legislatore nazionale, quando ha voluto
estendere il beneficio di aliquota previsto per il settore edilizio anche alle
prestazioni professionali, le ha espressamente richiamate.
Pertanto,
le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti, ecc.),
anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, restano assoggettate
alla aliquota ordinaria del 20 per cento.
3.2
Subappalti
Particolari
problemi interpretativi si sono posti in relazione all'applicabilità
dell'aliquota ridotta alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di
subappalti. In passato l'Amministrazione Finanziaria ha affermato (Circ.21
febbraio 1973, n. 20, emanata dalla soppressa Direzione Generale delle Tasse e
delle Imposte Indirette sugli Affari) che ai subappalti si applica lo stesso
trattamento tributario previsto per gli appalti, considerato che essi
concorrono alla realizzazione dell'opera finale. Nel caso in esame tuttavia si
ritiene che tale orientamento non possa essere seguito in quanto la norma
agevolativa introdotta dalla legge "finanziaria 2000" considera la
prestazione avente ad oggetto l'intervento di recupero nella sua unitarietà.
Ciò si evince in particolare dall'espresso riferimento, contenuto nell'ultima
parte della disposizione, al "valore complessivo della prestazione",
valore con il quale deve essere raffrontato quello dei beni significativi
forniti per l'esecuzione dell'intervento, al fine di determinare il limite
entro cui a tali beni può essere applicata l'aliquota del 10 per cento.
Nel
rapporto tra l'impresa appaltatrice ed il subappaltatore, non è evidentemente
possibile realizzare il raffronto tra il valore dei beni forniti nell'ambito
del complessivo intervento di recupero ed il valore di questo ultimo.
In
considerazione dei meccanismi applicativi previsti dalla norma dicui all'art.
7, comma1, lett. b) e tenuto conto delle disposizioni comunitarie in attuazione
delle quali essa è stata emanata, si deve ritenere che l'agevolazione sia
diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili
ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente,
alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione
dell'intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'IVA resta
applicabile con l'aliquota per esse prevista. Tali beni e servizi verranno,
naturalmente, assoggettati all'aliquota del 10 per cento nella successiva fase
di riaddebito al committente, in quanto confluiranno nel corrispettivo globale
dell'intervento di recupero agevolato.
3.3
Fornitura di beni
Come
detto in premessa, i beni finiti e le materie prime e semilavorate, utilizzati
per la realizzazione dell'intervento di recupero, rientrano nella previsione
agevolativa, salve le limitazioni previste per i beni di valore significativo
(per le quali si rinvia al paragrafo 4) quando vengano forniti dal soggetto che
esegue l'intervento. L'articolo 7, comma 1, lettera b),infatti, non agevola le
cessioni di beni in quanto tali, ma in quanto la realizzazione dell'intervento,
che è il vero oggetto della agevolazione, comporta anche la fornitura dei beni.
In considerazione della ratio dell'agevolazione deve ritenersi che l'aliquota
IVA ridotta competa anche nell'ipotesi in cui l'intervento di recupero si
realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l'apporto della
mano d'opera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione
dell'operazione. L'oggetto della norma agevolativa è infatti costituito dalla
realizzazione dell'intervento di recupero, a prescindere dalle modalità
utilizzate per raggiungere tale risultato. L'applicazione dell'aliquota
agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un
valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Ciò si evince dal fatto
che lo stesso legislatore, disciplinando l'applicazione dell'agevolazione in
relazione ad alcuni beni cosiddetti di valore "significativo", ha
contemplato l'ipotesi in cui il valore dei beni forniti nell'ambito
dell'intervento sia prevalente rispetto a quello della prestazione. La
circostanza, inoltre, che soltanto in relazione ad alcuni di tali beni la legge
ponga dei limiti per l'applicazione dell'agevolazione, comporta che l'aliquota
del 10 per cento si applica agli altri beni forniti dal prestatore (dovendosi
ritenere tale, ai fini della agevolazione in esame, anche colui che effettua la
semplice posa in opera), a prescindere dal loro valore.
Ad
esempio, la sostituzione degli infissi interni ed esterni consiste in un lavoro
edile che, a seconda che venga o meno mutato il materiale rispetto a quello
degli infissi preesistenti, configura una prestazione di manutenzione
straordinaria o ordinaria e quindi un intervento di recupero agevolato.
Conseguentemente, gli infissi che vengano forniti dal soggetto che esegue la
relativa prestazione di sostituzione rientrano nell'ambito della previsione
agevolativa entro i limiti previsti per i beni di valore cosiddetto
"significativo" di cui si dirà al paragrafo successivo. L'aliquota
del 10 per cento, invece, non si rende applicabile se i beni, anche se
finalizzati ad essere impiegati in un intervento di manutenzione ordinaria o
straordinaria, vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la
prestazione, o vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori. In
tali ipotesi alle cessioni dei beni dovrà essere applicata l'aliquota del 20
per cento.
In
proposito si precisa che in base alla previsione recata dall'art. 7, comma 1,
che fa salve le norme di maggior favore già vigenti, continua ad applicarsi il
n. 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972,
che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento ai beni, escluse
le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero e risanamento conservativo e di quelli di ristrutturazione edilizia
di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, legge n. 457 del 1978. Pertanto, le
cessioni di beni finiti, utilizzati per realizzare tali tipologie di lavori
edilizi, restano assoggettate all'aliquota ridotta anche se acquistate
direttamente dal committente dei lavori. Per la individuazione dei beni finiti
si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/E del 1° marzo 1994.
4.
Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito degli interventi di
recupero
Come
già chiarito l'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b), per le
prestazioni relative agli interventi di recupero si estende, in linea generale,
anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni necessari per i
lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono
nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta
indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno eccezione i
beni cosiddetti di "valore significativo", la individuazione dei
quali è stata effettuata, con decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre
1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie generale), emanato in
attuazione della previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. b) della
legge finanziaria.
Trattasi
di:
-
ascensori e montacarichi;
-
infissi interni ed esterni;
-
caldaie;
-
videocitofoni;
-
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
-
sanitari e rubinetteria da bagno;
-
impianti di sicurezza.
L'elenco
deve ritenersi tassativo, nel senso che la limitazione del beneficio può venire
in causa soltanto in relazione ai beni ivi indicati.
I
termini utilizzati per l'individuazione dei beni suddetti vanno intesi nel loro
significato generico e non in senso tecnico, riferendosi anche ai beni che
hanno la stessa funzionalità di quelli espressamente menzionati ma che per
specifiche caratteristiche o esigenze commerciali assumono una diversa
denominazione (ad esempio tra le apparecchiature di condizionamento e riciclo
dell'aria devono comprendersi anche gli apparecchi per la climatizzazione).
Per
tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio generale che li
considera parte indistinta della prestazione di servizi.
Ai
beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in via normativa è
stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza
rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni
agevolate), invece, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del
valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
Tale
limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo
della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente,
soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e
semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori,
forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato
autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.
In
sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione,
individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito
della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo.
La
differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla
fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10 per cento.
Il
valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 20
per cento.
Può
affermarsi, per semplicità, che il "bene significativo" fornito
nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10
per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera
prestazione. Per i beni aventi un valore superiore l'agevolazione si applica
entro il limite sopra precisato.
4.1
Parti e pezzi staccati
di
beni significativi
Il
limite di applicabilità dell'agevolazione previsto per i beni significativi
concerne i beni, indicati nel decreto Ministeriale, considerati nella loro
interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi staccati che li
compongono.
Le
componenti staccate (ad esempio il bruciatore di una caldaia) quando vengono
fornite nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento
di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma, al pari degli altri
beni diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale come beni
significativi, confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la
prestazione.
Ciò
sia che trattisi di parti aventi notevole rilevanza rispetto alla struttura ed
alla funzionalità del bene sia che trattisi di parti di scarso valore.
4.2
Valore dei beni significativi
La
norma agevolativa non contiene alcuna previsione in ordine alla quantificazione
dell'imponibile, relativo alla fornitura dei beni di valore significativo, da
assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento. Il valore dei suddetti beni
deve quindi essere individuato in base ai principi di carattere generale che
disciplinano l'imposta sul valore aggiunto.
In
particolare assume rilievo l'art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al
quale la base imponibile all'IVA è costituita dall'ammontare dei corrispettivi
dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come
valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi
essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle
parti nell'esercizio della loro autonomia privata.
5.
Fatturazione delle operazioni
agevolate
L'agevolazione
in esame si applica a tutte le operazioni effettuate nell'anno 2000. Ai sensi
dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 le prestazioni di servizi si considerano
effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e, se antecedente, al
momento di emissione della fattura.
Per
le prestazioni effettuate nei confronti degli enti indicati nell'art. 6, quinto
comma, del D.P.R. n.633 del 1972 l'effettuazione è comunque da considerarsi
avvenuta al momento di emissione della fattura anche se l'esigibilità
dell'imposta è differita al momento successivo in cui verrà pagato il
corrispettivo (vedi circ. n. 328/E del 24 dicembre 1997).
Ai
fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, prevista dall'art.
7,comma 1,lett. b) rileva, quindi, la data di emissione della fattura, che deve
essere compresa tra il primo gennaio 2000 ed il 31 dicembre di tale anno, a
prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione. Per i
lavori che sono iniziati anteriormente al 2000 o che termineranno
successivamente a tale anno, il beneficio si rende applicabile alle rate o agli
acconti fatturati nell'anno.
Per
le prestazioni per le quali ai sensi dell'art. 22, n. 4, del D.P.R. n. 633,
l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente al
momento di effettuazione dell'operazione, occorre fare riferimento, i fini
dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, al pagamento
del corrispettivo ed all'assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale
stabilito dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, secondo le modalità
stabilite dal D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 concernente il regolamento per la
semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
5.1
Modalità di fatturazione
La
fattura emessa ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 dal prestatore
che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al
servizio formante l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore
significativo(individuati con il decreto del Ministro delle Finanze del 29
dicembre 1999), che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.
Tale
distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono
suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10 per
cento entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della
prestazione complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 20 per
cento per la parte di valore residua.
Al
fine di evidenziare la corretta applicazione del beneficio occorre che in
fattura sia indicato sia il corrispettivo complessivo dell'operazione,
comprensivo del valore dei suddetti beni, che il valore di questi ultimi. La
base imponibile da assoggettare all'aliquota del dieci per cento risulta
costituita dalla differenza tra i due importi e dalla parte di valore del bene
significativo corrispondente a tale differenza. L'ammontare che residua deve,
invece, essere assoggettato all'aliquota del venti per cento.
I
suddetti dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal
calcolo risulti che l'intero valore del bene significativo deve essere
assoggettata all'aliquota ridotta.
Nella
ipotesi in cui l'emissione della fattura non risulti obbligatoria, il documento
di certificazione fiscale emesso in luogo della stessa deve recare comunque le
indicazioni sopra menzionate, idonee a costituire strumento di supporto per la
verifica della corretta applicazione dell'aliquota del 10 per cento.
5.2.
Modalità di fatturazione in caso
di
pagamento di acconti
Le
modalità di fatturazione sopra descritte, comportano la necessità di
particolari aggiustamenti nel caso in cui il pagamento del corrispettivo
avvenga in più soluzioni.
Rispetto
a tale ipotesi si precisa che se la realizzazione dell' intervento di recupero
comporta anche la fornitura di beni significativi, il limite di valore entro
cui applicare l'aliquota del 10 per cento ai suddetti beni, dovrà essere
calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad
un singolo acconto o al solo saldo.
Il
valore del bene significativo dovrà poi essere riportato, nella quota
percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura
relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene
significativo da assoggettare all'aliquota del 10 per cento sia quella da
assoggettare all'aliquota ordinaria.
In
proposito si precisa che, ove per gli interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, agevolati nell'anno 2000 ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. b),
siano già stati pagati degli acconti nell'anno 1999, a tali somme non si
applica l'aliquota IVA del 10 per cento (salva come sopra detto l'applicazione
del n.127-duodecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.633 del
1972, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria realizzati su
immobili di edilizia residenziale pubblica per i quali si rinvia al paragrafo1)
in quanto la norma agevolativa entra in vigore a partire dal primo gennaio
2000.
Riprendendo
l'ipotesi in cui l'intervento di recupero comporti anche la fornitura di beni
significativi, si fa presente che assume rilevanza, ai fini dell'applicazione
della norma agevolativa, soltanto la parte di valore del bene corrispondente
alla percentuale di pagamenti che verranno effettuati nell'anno di vigenza
dell'agevolazione. Il limite entro cui applicare l'aliquota del dieci per cento
alla parte di valore del bene significativo così individuata, deve essere poi
calcolata in relazione alla sola parte di corrispettivo che verrà fatturata in
tale periodo.