BENEFICI
FISCALI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - DICHIARAZIONE ENTRO IL 30 APRILE
(Nota Agenzia Dogane 26/3/2013, n. 36996)
Entro il 30 aprile 2013 può essere presentata
la dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel primo
trimestre 2013 (dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013).
La misura dell’agevolazione è pari a
214,18609 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra il 1°
gennaio e il 31 marzo 2013.
La domanda di rimborso delle accise può
essere presentata dalle imprese che svolgono attività di autotrasporto merci,
sia in conto proprio che per conto terzi, con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Le dichiarazioni possono essere presentate
agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti
alternativamente:
A) utilizzando il software disponibile sul
sito internet www.agenziadogane.it. La dichiarazione una volta compilata dovrà
essere stampata e trasmessa all’Agenzia delle Dogane allegando la seguente
documentazione:
- dati salvati su supporto informatico (cd
rom);
- copia delle carte di circolazione dei
veicoli interessati dal beneficio;
- copia di valido documento d’identità del
sottoscrittore.
B) per mezzo del Servizio Telematico Doganale
– E.D.I.
Pur non dovendoli allegare alla domanda di
rimborso, le imprese devono conservare e tenere a disposizione per eventuali
controlli i seguenti documenti:
- le fatture di acquisto del gasolio;
- copia della licenza/autorizzazione per
l’esercizio dei servizi di trasporto merci;
- copia dell’autorizzazione comunale nel caso
siano in possesso di un distributore privato di carburanti.
L’importo dell’agevolazione potrà essere
utilizzato, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014, in compensazione, mediante il modello
F24.
Il Codice Tributo da utilizzare è il 6740
mentre come anno di riferimento dovrà essere indicato il 2013 (anno nel quale
si effettua la compensazione del credito).
A decorrere dal 2012 il credito d’imposta
derivante da riduzioni su accise è escluso dal limite di € 250.000,00 per la
compensazione nel modello F24.
Eventuali eccedenze di credito, non
utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2014, dovranno essere
richieste a rimborso entro il 30 giugno 2015.
Si ricorda, infine, che con nota del 31
maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che la mancata presentazione
della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del
trimestre solare di riferimento non fa decadere il diritto a richiedere il
rimborso del credito maturato purché sia presentata apposita dichiarazione
entro il termine di decadenza biennale, decorrente dal giorno in cui il
rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.