STUDI
DI SETTORE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
(DD.MM.
- Finanze - 26/2/00)
Nel
supplemento ordinario n. 48 della Gazzetta Ufficiale del 21 marzo sono stati
pubblicati tre decreti ministeriali con cui vengono approvati 17 nuovi studi di
settore relativi ad attività economiche nei settori del commercio, delle
manifatture e dei servizi.
Con
un altro decreto sono state individuate tre aree territoriali omogenee in
relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di
settore.
Per
l'edilizia sono stati approvati i seguenti studi:
Studio
SG 69 A
-
demolizione di edifici e sistemazione del terreno (Cod. 45.11.0).
Studio
SG 69 B
-
trivellazioni e perforazioni (Cod. 45.12.0).
Studio
SG 69 C
-
costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi (Cod.
45.23.0).
Studio
SG 69 D
-
costruzione di opere idrauliche (Cod. 45.24.0).
Studio
SG 69 E
-
lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile (Cod.
45.21.0);
-
posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici (Cod.
45.22.0);
-
altri lavori speciali di costruzione (Cod. 45.25.0).
Studio
SG 71 U
-
attività non specializzate di lavori edili (Cod. 45.45.1);
-
altri lavori di completamento di edifici (Cod. 45.45.2).
Gli
studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera
prevalente le attività sopra elencate. In caso di esercizio di più attività
d'impresa, per le quali non è stata tenuta contabilità separata, per attività
prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore
entità dei ricavi.
Esclusioni
Gli
studi di settore non si applicano:
-
nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso
l'utilizzo di più punti vendita per i quali non è stata tenuta contabilità
separata;
-
in caso di esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel
medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta contabilità
separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività
non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore
supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
-
nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi derivanti da
attività d'impresa di ammontare superiore a 10 miliardi (esclusi i
corrispettivi delle cessioni di partecipazioni in soggetti IRPEG);
-
nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che
operano esclusivamente a favore delle imprese socie e associate;
-
nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori
che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
I
contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore devono comunicare, in
sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi stessi.
Nei
confronti dei contribuenti che esercitano un'attività oggetto degli studi di
settore approvati, le disposizioni sull'annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a
decorrere dal 1° maggio 2000 (D.M. 24 dicembre 1999).
E'
facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata debbano essere
imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonché gli altri componenti
rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore.
Qualora
tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i
ricavi relativi all'intero periodo di imposta vanno ripartiti applicando ai
ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2000 la percentuale di ripartizione
determinata con riferimenti ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2000.