RIFIUTI - DICHIARAZIONE MUD 2013
Il 30 aprile 2013 scade il termine per la presentazione
della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti
nell’anno 2012.
Con il DPCM 20 dicembre 2012 è stata approvata la nuova
modulistica da utilizzare ai fini della presentazione della dichiarazione MUD.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le
dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile con riferimento alla produzione
dei rifiuti avvenuta nell’anno precedente e sino alla piena operatività del
sistema Sistri.
La predisposizione di un nuovo modello MUD si è resa
necessaria a causa della sospensione, in attesa del compimento di alcune
verifiche tecnico operative, del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che, in
genere, tale obbligo sorge solo nel caso in cui si producano rifiuti
pericolosi.
Fra le novità introdotte con il nuovo modello, si segnala
l’obbligo di trasmissione per i trasportatori a titolo professionale di rifiuti
prodotti da terzi (iscritti in Cat.4 e/o 5) e l’obbligo di comunicare il
quantitativo di rifiuti in giacenza.
Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare
attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di
controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono
stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto
attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2013,
segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento.
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti;
- chiunque effettui a titolo professionale attività di
raccolta e trasporto di rifiuti;
- le imprese e gli enti che hanno più di dieci dipendenti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo
n.152/2006, art. 184, comma 3, lettere: c) rifiuti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali; g) rifiuti derivanti dall’attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e
da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione.
Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
- le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non
pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti
derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto
legislativo n.152/2006);
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi, (art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006);
- le imprese e gli enti che non hanno più di dieci
dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto
legislativo n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettere: c) rifiuti da lavorazioni
industriali; d) rifiuti da lavorazioni artigianali e g) rifiuti derivanti
dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi.
Come detto più sopra, si evince che non sono soggette
all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione
che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17”
del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i
materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo della presentazione della
dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di
recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad
esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie
esaurite al piombo, ecc.
Modalità di compilazione, termine di scadenza e
destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere presentata alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede
l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro il 30 aprile 2013.
La modulistica deve essere trasmessa telematicamente
utilizzando il sito www.mudtelematico.it. Fa eccezione la sola comunicazione
semplificata che può essere utilizzata dai piccoli produttori di rifiuti.
Da quest’anno, pertanto, non è più possibile presentare il
MUD in formato cartaceo.
Il file della dichiarazione da trasmettere telematicamente
potrà essere creato con il software già messo a disposizione da Unioncamere sul sito www.unioncamere.it oppure
www.ecocerved.it.
Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti
devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma
digitale (Smart Card, Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
MUD “semplificato”
In alternativa alla trasmissione telematica, possono
presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “sezione
rifiuti semplificata” di cui all’Allegato 2 al DPCM 20/12/2012, le imprese per
le quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
- i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si
riferisce la dichiarazione,
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre
trasportatori e più di tre destinatari,
Le Comunicazioni semplificate possono essere spedite alla
CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono
essere riportati i dati identificativi della dichiarazione, come da schema
riportato nell’Allegato 6 al DPCM 20/12/2012.
Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di
versamento dei diritti di segreteria.
La CCIAA competente è quella della provincia nel cui
territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante
spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.
Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto
di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione
semplificata (solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15
euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:
Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121
Brescia
c/c postale numero 330258 - indicando nella causale di
versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “diritti di
segreteria MUD - anno 2013”.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD
l’attestazione di versamento.
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite
bonifico bancario alla UNIPOL Banca Spa - Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46 -
codice IBAN: IT20M0312711202000012000002.
Nella causale è necessario indicare la descrizione
“diritti di segreteria MUD - anno 2013” e il codice C2DIR.SEGR.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del
bonifico.
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la
presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2013) si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 ad € 160,00.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente
incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di
ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.