VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE -
TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
(TAR Puglia Bari Sez. I Sentenza n. 109 del 29 gennaio
2013)
Deve ritenersi illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione
preposta ad emettere il provvedimento di valutazione di impatto ambientale
sebbene la parte richiedente abbia comunque provveduto a tutti gli adempimenti
istruttori ed alle pubblicazioni previste dalle legge.
Così il Tar Puglia sez. I, Bari, con la sentenza n. 109
del 29/1/2013, ha censurato il comportamento della Provincia di Foggia (in
quanto ente competente chiamato ad emettere il provvedimento di VIA) ribadendo
che la conclusione del procedimento di VIA è sottoposta al termine di 150 giorni
dalla presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 152/2006. Si tratta di un principio fondamentale non
derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.