APPALTI PUBBLICI - NOTA DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULL’OBBLIGO DELLA
FORMA eLETTRONICA PER I CONTRATTI DELLA P.A.
Il
Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, con una nota del 28 febbraio u.s., si è espresso in merito
alla forma da osservare nella stipulazione dei contratti di appalto pubblici.
La
nota – oltre a rispondere ai quesiti sottoposti dall’ANCE alla Funzione
Pubblica - affronta la problematica interpretativa, concernente la disposizione
che, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, prevede la stipulazione
dei contratti di appalto, “a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata” (cfr. il comma 13 dell’art. 11 del codice dei contratti pubblici, come
modificato dal comma 3 dell’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).
In
particolare, nella nota sopra citata è stato chiarito come la disposizione
prescriva l’utilizzo del “documento informatico” (espressione equivalente, per
la Funzione Pubblica, a “forma elettronica” o “documento elettronico”) non solo
per la validità dei contratti rogati con atto pubblico notarile, ma anche per
quelli stipulati con atto pubblico amministrativo o con scrittura privata.
La
posizione ora descritta non corrisponde completamente a quanto espresso sul
tema dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n.
1 del 19 dicembre 2013, ed in particolare nella parte in cui viene evidenziato
che esiste ancora la possibilità per le parti di preferire la “forma cartacea o
le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento” nel caso di stipulazione del
contratto tramite scrittura privata.
Pur
nell’incertezza di un testo poco chiaro, l’Ufficio Legislativo ritiene,
infatti, più vicina al dato letterale e allo spirito della disposizione
l’interpretazione che, escludendo la forma cartacea, ritiene quella elettronica
o informatica “l’unica forma scritta richiesta a pena di nullità per tutti i
contratti pubblici in questione”.
Resta
invece pacifico, sia per Autorità che per la Funzione Pubblica, lo specifico
potere dell’ufficiale rogante presso l’Amministrazione di sopperire alla
eventuale mancanza della firma digitale in capo alla parte privata; ciò
indipendentemente dalla riconducibilità di tale potere - nello specifico caso
dell’atto pubblico amministrativo - a quanto disposto dal D.lgs. n. 82/2005
(art. 25, comma 2 del cd. CAD) oppure a quanto disposto dalla disciplina
notarile.
Ciò
appare in linea con quanto evidenziato dall’Ance, che ha ritenuto come non sia
ancora previsto un obbligo generale per le aziende di dotarsi della firma digitale.
Tale strumento, si ricorda, diventerà obbligatorio per altro scopo, e cioè in
relazione alla necessità di inserire documenti all’interno del sistema AVCpass. Questo sistema di verifica dei requisiti dei
concorrenti alle gare di appalto pubbliche, entrato in vigore dal 1° gennaio
scorso, entrerà a pieno regime gradatamente, con un sistema a scaglioni
suddiviso per importi e tipologie di appalti. Tuttavia, tale sistema a partire
dal prossimo 1° luglio sarà obbligatorio per la maggior parte degli affidamenti.
In
ragione di ciò, la nota dell’Ufficio Legislativo conferma, quindi, la
possibilità per le imprese di sottoscrivere contratti in forma elettronica con
le stazioni appaltanti, ancorché le prime possano non disporre di una firma
digitale. La veridicità della sottoscrizione apposta con una qualsiasi forma
elettronica (inclusa, al limite, una sottoscrizione autografa “scannerizzata”)
dall’impresa contraente al documento informatico verrà, infatti, garantita
dall’attestazione che l’ufficiale rogante compie delle operazioni di
sottoscrizione effettuate in sua presenza.
Tanto
premesso è possibile comprendere che la posizione ministeriale è tale da
imporre non solo alle amministrazioni pubbliche, ma anche alle imprese
l’urgente dotazione di sistemi di sottoscrizione mediante firma digitale,
poiché, come osservato dall’Autorità, “in caso di scrittura privata, non
interviene alcun pubblico ufficiale rogante in grado di accertare la validità
dei certificati di firma digitale o la provenienza dalle parti della sottoscrizione
autografa scansionata ed allegata all’eventuale file del contratto”
(determinazione AVCP n. 1/2013).
A
fronte di tale divergenza interpretativa si rende quindi opportuno, in via
prudenziale, rinnovare alle imprese associate l’invito a dotarsi di firma
elettronica (comunque necessaria per il sistema AVCpass),
considerato che laddove dovesse prevalere la tesi ministeriale il mancato
ricorso alle modalità elettroniche potrebbe comportare la sanzione della
nullità del contratto. E’ evidente, poi, che il possesso della firma
elettronica verrebbe ad eliminare qualsiasi difficoltà operativa ai fini della
sottoscrizione digitale dei contratti.
Rappresenta,
in ultimo, un positivo elemento di certezza la precisazione della Funzione
Pubblica secondo cui il bando dovrà indicare la disciplina applicabile in
materia di sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario. In questo
modo, l’impresa che partecipa ad una gara di appalto potrà, infatti, sapere
anticipatamente se sia in possesso, o meno, dei neo-introdotti requisiti per la
sottoscrizione dei contratti.