APPALTI PUBBLICI DEL MINISTERO DELLA DIFESA - NUOVO REGOLAMENTO
RELATIVO ALL’ESECUZIONE E ALL’ATTUAZIONE DEGLI APPALTI
E’
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236,
recante la «disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di
lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163», Codice dei contratti pubblici (G.U.R.I. del 7 gennaio
2013 n. 5).
Con
il D.P.R. n. 236/2012, di seguito indicato come Regolamento, è stata data
attuazione all’articolo 196 del Codice dei contratti pubblici, sostituendo il
D.P.R. 19 aprile 2005 n. 170, recante il «Regolamento concernente disciplina
delle attività del Genio militare» a suo tempo previsto dalla legge n. 109/1994
e il D.M. 14 aprile 2000 n. 200, recante il capitolato generale d’oneri per i
contratti stipulati dall’Amministrazione della difesa.
Il
Regolamento, che entrerà in vigore il 6 luglio 2013, ossia dopo centottanta
giorni dopo la sua pubblicazione, disciplina le attività di costruzione,
demolizione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati da
Ministero della Difesa, svolte attraverso il Genio militare, ossia l’organo
della Difesa che si occupa di progettare, realizzare e gestire le
infrastrutture delle Forze armate.
Per
quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni
del citato Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di
esecuzione e attuazione, D.P.R. n. 207/2010, nonché quelle in materia negoziale
previste dal Codice dell’ordinamento militare, D.Lgs.
n. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, D.P.R. n. 90/2010.
Il
Regolamento non sostituisce, invece, il decreto D.lgs. n. 208/2011 che continua
ad applicarsi per i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche
non militare.
Ambito applicazione
Il
Regolamento è applicabile limitatamente ai contratti e alle procedure in
economia relativi a lavori, servizi e forniture, di competenza del Ministero
della difesa di cui sono parte organismi della Difesa.
Per
quanto riguarda gli appalti di lavori, sono considerati tali quei bandi in cui
siano previste le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque
d’interesse del Ministero della difesa.
I
lavori sono svolti mediante il Genio militare ossia l’articolazione
dell’Amministrazione della difesa che assicura: 1) la progettazione e la
realizzazione delle infrastrutture di sostegno all’attività istituzionale delle
Forze armate; 2) l’amministrazione, la gestione e il mantenimento dei beni
immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali.
Al
riguardo, è specificato che i lavori relativi alle infrastrutture ricadenti
nelle categorie di cui all’art. 231, comma 4, e all’art. 233 del Codice
dell’ordinamento militare (ad. es. aeroporti ed eliporti, basi navali, caserme,
stabilimenti e arsenali) sono disciplinati dal Regolamento, purché non
dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale (art. 4, comma 1).
Il
Regolamento non si applica, infatti, ai lavori direttamente correlati a forniture
di materiale militare e materiale sensibile, a quelli connessi a fini
specificatamente militari o che siano lavori sensibili ossia a quelle opere che
destinate alla sicurezza comportano, richiedono o contengono informazioni
classificate (cfr. art. 2 del decreto D.Lgs. n.
208/2011).
Sono,
altresì, esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento, e rientrano
nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 207/2010, gli interventi sulle
strutture dell’Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia e gli
altri interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (art. 3, comma 3).
Appalti di lavori
Riguardo
agli appalti di lavori, il Regolamento disciplina la realizzazione di
infrastrutture finanziate con fondi nazionali usate dalle Forze armate per
attività non riconducibili alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze
alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO (art. 5).
I
lavori e le opere finanziati dalla NATO in relazione ai quali il Ministero
della difesa svolge il ruolo di Nazione ospite, sono realizzati con le
procedure proprie della NATO (art. 6). Inoltre la realizzazione di
infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati o da altre
organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, è disciplinata da appositi
memorandum di intesa che regolano tutte le attività tecnico-amministrative,
dalla programmazione al collaudo, anche in deroga alle procedure del
Regolamento (art. 7).
L’elaborazione
del programma triennale e la redazione dell’elenco annuale dei lavori sono di
competenza degli Stati maggiori di Forza armata e degli organi centrali del
Ministero della difesa, quali enti programmatori (art. 17, comma 1).
La
programmazione degli interventi con finanziamento sui Fondi comuni della NATO è
attuata dagli organismi della stessa NATO in coordinamento con gli enti del
Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO (art. 18).
Organi del procedimento e programmazione
Un
ruolo centrale negli appalti disciplinati dal Regolamento è svolto da Geniodife, ossia la Direzione generale dei lavori e del
demanio del Ministero della difesa che sovrintende agli aspetti tecnici e
amministrativi delle attività del Genio militare, avvalendosi degli organi
tecnici di Forza armata, dei comandi e degli organi esecutivi del Genio
dislocati sul territorio nazionale.
E’,
comunque, fatta salva la competenza di Teledife per
quanto attiene alle opere speciali, OS 17 (concernente le linee telefoniche ed
gli impianti di telefonia) e OS 19 (relativo agli impianti di reti di
telecomunicazione e di trasmissione dati), di cui all’allegato «A» del D.P.R.
n. 207/2010, ove assumano carattere preminente nell’appalto (art. 10).
Per
ufficiale del Genio, il Regolamento intende l’ufficiale dell’Arma del genio, dell’Arma
delle trasmissioni o dei Corpi tecnici, nonché del ruolo tecnico-logistico
specialità genio dell’Arma dei carabinieri, dotato dei titoli culturali e
professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell’intervento e
alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento
nell’ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio
(art. 9, comma 1).
Agli
ufficiali del Genio militare o ai dirigenti funzionari tecnici civili con
almeno 5 anni di servizio sono assegnati, per la realizzazione di lavori
pubblici, gli incarichi di responsabile unico del procedimento, responsabile
per la progettazione e responsabile per l’esecuzione. In caso di particolari
esigenze organizzative, il responsabile del procedimento potrà svolgere anche
incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, qualora si tratti di
manutenzione ordinaria di importo fino a 200.000 euro (art. 13, comma 3).
Agli
organi del Genio militare spettano anche il coordinamento, la direzione e il
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei lavori.
Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte
I
lavori con finanziamento della NATO sono appaltati secondo le procedure
indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996), che prevede la partecipazione
all’appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell’alleanza (art. 33 comma 1).
In
tali casi, nelle procedure concorsuali Geniodife
provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
del bando di gara recante le informazioni sui lavori da eseguire, in conformità
alle disposizioni del Codice e del Regolamento generale, a esclusione della
pubblicità a livello comunitario.
Le
ditte italiane che intendono partecipare alla gara ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata della
documentazione comprovante le capacità tecniche e amministrative richieste nel
bando.
Per
i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l’affidamento con
procedure ordinarie, si procede con le disposizioni previste dal Codice dei
contratti, con esclusione degli adempimenti in materia di pubblicità e
partecipazione a livello comunitario.
I
lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati, salvo diversa
determinazione della NATO, con il criterio del prezzo più basso, previo
eventuale esame delle offerte che possono essere ritenute non congrue (art.
34).
Di
particolare interesse, è la possibilità che il bando di gara possa prevedere,
in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell’appalto, il trasferimento all’affidatario della proprietà di
beni immobili. Al riguardo, il bando di gara può, altresì, prevedere che
l’immissione nel possesso dell’immobile possa aver luogo anteriormente al
trasferimento della proprietà; trasferimento che è, invece, legato
all’approvazione del certificato di collaudo (art. 35, comma 1).
Gestione del contratto
Per
quanto riguarda la fase dell’esecuzione il Regolamento disciplina la gestione
del contratto di appalto e, in particolare, la direzione, l’esecuzione e la
contabilità dei lavori, nonché il collaudo (artt. 36-61), integrando e
parzialmente derogando alle disposizioni previste dal Codice e dal Regolamento
sui contratti pubblici.
Da
evidenziare che, in deroga a quanto previsto dall’art. 216, comma 1, del D.P.R.
n. 207/2010, la nomina del collaudatore è effettuata dall’ente deputato
all’approvazione del contratto (art. 47).
Riguardo
al collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO, è stabilito
che, acquisito il certificato di collaudo, Geniodife
trasmetterà il documento riepilogativo di spesa, redatto dall’organo esecutivo
del Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione
tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della NATO (art.
60, comma 2).
Lavori in economia
Nell’ambito
dei procedimenti disciplinati dal Regolamento, l’art. 62 chiarisce che i lavori
eseguibili in economia sono quelli individuati dall’art. 125 del Codice
nell’ambito delle categorie generali e quelli concernenti le seguenti ulteriori
categorie generali:
a)
lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni
constatati in sede di collaudo;
b)
lavori effettuati con finanziamento della NATO quando ragioni di urgenza non
consentano il ricorso alle normali procedure di appalto (cfr. la procedura
«URGENT REQUIREMENTS» documento AC/4 - D(95)002);
c)
lavori realizzati fuori dal territorio nazionale;
d)
lavori interferenti con l’attività operativa di enti e reparti quando questa
non possa essere interrotta o differita.
Al
riguardo, l’art. 64 del Regolamento precisa che, ai sensi 125, comma 1, e
dell’art. 196, comma 7, del Codice, i lavori in economia possono essere
eseguiti con tre sistemi:
1.
in amministrazione diretta, in tal caso non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 euro;
2.
a mezzo reparti del Genio, anche con l’ausilio di personale di truppa, i tal
caso i lavori in economia possono comportare una spesa complessiva superiore a
50.000 euro. I lavori così effettuati sono eseguiti da apposite unità che vi
provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purché
questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati.
3.
a mezzo cottimi, in tal caso l’importo complessivo dei cottimi non deve essere
superiore a 200.000 euro, a tale limite di importo fanno eccezione i lavori
realizzati fuori dal territorio nazionale e i lavori con finanziamento della
NATO eseguibili in economia (vedi il soprariportato punto “c”) che possono
essere eseguiti per qualsiasi importo.
Con riferimento ai lavori in economia, il Regolamento stabilisce, infine, alcune disposizioni riguardanti la contabilità dei lavori in economia, il collaudo dei lavori in economia eseguiti mediante manodopera militare, gli interventi realizzati fuori del territorio nazionale, il contenzioso per i lavori con finanziamento NATO e la consegna delle opere (artt. 70 - 90).