APPALTI PUBBLICI - E’ ILLEGITTIMO IL RICORSO ALL’AVVALIMENTO PER IL
CERTIFICATO DI QUALITA’
(T.A.R. Campania Napoli, Sez. II del 27/2/2013 n. 1155)
L’avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e
non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente “prestare” la
certificazione posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile
2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo
verrebbe meno la stessa essenza dell’istituto, finalizzato non già ad
arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire
a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai
requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3
dicembre 2009, n. 7592), garantendo l’affidabilità dei lavori, dei servizi o
delle forniture appaltati (così C.d.S., sez. V, 10
gennaio 2013, n. 90).
Occorre,
infatti, che l’impresa ausiliaria si impegni espressamente e chiaramente a
fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati
alla qualità soggettiva “prestata”, al fine di garantire alla stazione
appaltante l’effettività della messa a disposizione, in relazione
all’esecuzione dell’appalto, delle sue risorse e del suo apparato organizzativo
in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità
(cfr. C.d.S., sez. III, n. 2343/11 cit.)