OPERE EDILIZIE - E’ RISTRUTTURAZIONE SE GLI INTERVENTI, COMPORTANDO
MODIFICHE SOLO INTERNE, LASCIANO INALTERATI MURI PERIMETRALI, STRUTTURE
ORIZZONTALI E COPERTURA
(Consiglio di Stato, Sezione IV^ , Sentenza del 12 febbraio 2013, n.
844)
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In base ai consolidati principi giurisprudenziali (così, Consiglio
Stato, sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6464), costituiscono ristrutturazione
urbanistica sia la trasformazione degli organismi edilizi con un insieme
sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo in tutto od in
parte diverso dal precedente, sempre che detti interventi riguardino solo
alcuni elementi dell’edificio (ripristino o sostituzione di alcuni elementi
costituitivi dell’edificio; eliminazione, modifica e inserimento di nuovi
elementi o nuovi impianti), sia la demolizione e ricostruzione, sempre che ciò
avvenga con la stessa volumetria e sagoma. Laddove invece vi sia un mutamento
della sagoma, debbono ravvisarsi gli estremi della nuova costruzione (nel senso
che la modifica di altezza e sagoma anche ai fini delle distanze determinano
nuova opera e non ristrutturazione, si veda anche Consiglio Stato, sez. V, 21
febbraio 1994,n. 112). Nell’ambito delle opere edilizie (così, tra tante,
Cassazione civile sez. un., 19 ottobre 2011,n. 21578), la semplice
ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni
esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano
(e, all’esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali
i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura. E’ ravvisabile la
ricostruzione allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento
naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e !intervento si
traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione
rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza
aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla
originaria sagoma di ingombro. Nel vicenda esaminata con la sentenza in esame
il Consiglio di Stato, applicando i principi sopra riportati, ha ritenuto che
nella specie non siano ravvisabili neanche gli estremi della c.d. ricostruzione
(dal primo giudice invece riscontrata e definita nella sottospecie di c.d.
sostituzione edilizia) e, pertanto, non possa che ritenersi che, a causa
dell’evidente e ammesso mutamento di natura del numero degli edifici e del
mutamento di sagoma, si rientri nella ipotesi della nuova costruzione.
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