APPLICABILITÀ DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 36/50 PER CENTO ALLE SPESE
DI ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Si pubblica la risoluzione n.22/E del 24/4/2013 con la
quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato a quali condizioni viene
riconosciuta la detrazione fiscale ai proprietari di immobili che installano
pannelli fotovoltaici destinati a produrre energia elettrica per la casa.
Risoluzione n.22/E del 24/4/2013
Direzione Centrale Normativa
Roma, 2 aprile 2013
Oggetto: Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione
fiscale del 36 per cento, prevista dall’art. 16-bis del TUIR, alle spese di
acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di
energia elettrica
Quesito
ALFA chiede chiarimenti in merito alla applicabilità della
detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR alle spese sostenute per
l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
ALFA ritiene che l’installazione su edifici residenziali
di impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica possa
beneficiare della detrazione IRPEF di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell’art. 16-bis del TUIR, analogamente ai lavori che interessano gli impianti
elettrici, idraulici e di riscaldamento, che beneficiano, senz’altro, di tale
detrazione, rientrando nelle tipologie di interventi edilizi di cui alle lett. da a) a d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001. Al
riguardo, richiama anche il DM n. 37 del 2008, in materia di sicurezza degli
impianti all’interno degli edifici, che ricomprende fra gli impianti elettrici,
ossia quelli di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e
utilizzazione dell’energia elettrica, anche quelli di autoproduzione di energia
fino a 20 kw di potenza nominale, considerandoli
parte integrante dell’impianto elettrico.
ALFA riporta, inoltre, la circolare n. 57/E del 1998 che,
nel commentare gli interventi attualmente riconducibili alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, ammette alla detrazione
fiscale del 36 per cento anche le opere previste dall’art. 1 del decreto del
Ministro dell’Industria del 15 febbraio 1992, fra cui è compresa, alla lett. e), l’installazione di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica. ALFA, tuttavia, esprime delle perplessità
sulla riconducibilità dell’impianto fotovoltaico alla lett.
h) del comma 1 del citato art. 16-bis, in quanto in detta lett.
h) sono comprese opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e
gli stessi, ove riferiti alla installazione di impianti basati sull’impiego di
fonti rinnovabili di energia, sarebbero circoscritti al solare termico per la
produzione di acqua calda, che ha un’incidenza immediatamente misurabile sul
risparmio energetico dell’edificio.
Evidenzia, infine, che nella circolare n. 46/E del 2007 e
nella risoluzione
n. 207/E del 2008 è precisato che le tariffe incentivanti
introdotte dal c.d. conto energia non sono applicabili all’elettricità prodotta
da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la
detrazione fiscale del 36 per cento, desumendone a contrario che è possibile
fruire della detrazione del 36 per cento anche per l’acquisto e l’installazione
di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, se non si
beneficia delle tariffe incentivanti.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 16-bis del TUIR, introdotto dall’art. 4 del
decreto-legge n. 201 del 2011, ha reso permanente la detrazione dall’IRPEF
delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
originariamente disciplinata dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più
volte prorogata.
La relazione illustrativa al disegno di legge di
conversione del citato DL n. 201 del 2011 specifica che l’art. 16-bis del TUIR,
nel confermare sia l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
n. 449 del 1997 sia le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, ha inteso
fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia.
Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lett. h) comprende quelli “relativi alla realizzazione di
opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in
assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione
attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della
normativa vigente in materia.”.
L’art. 16-bis del TUIR si applica alle spese sostenute a
decorrere dal 1° gennaio 2012. Al riguardo, occorre precisare che la
disposizione che prevedeva l’applicabilità della detrazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, alle spese sostenute per gli interventi di cui alla lett. h) – in concomitanza con la proroga per l’anno 2012
della detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 1, commi da 344 a 347, della
legge n. 296 del 2006, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica degli edifici – è stata successivamente soppressa ad opera dell’art.
11, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012.
Nella relazione illustrativa al d.l.
da ultimo citato si afferma che gli interventi di cui alla lett.
h), pur avendo la medesima finalità di quelli agevolati ai sensi del citato
articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, non rispondono
alle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere la predetta agevolazione
e che, pertanto, sarebbero stati ingiustificatamente esclusi, per l’anno 2012,
anche dalla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR.
Viste le perplessità evidenziate nell’istanza circa la
riconducibilità alla lett. h) dell’installazione di
impianti fotovoltaici, in quanto finalizzati alla produzione di energia e non
al conseguimento di risparmi energetici, è stato acquisito l’avviso del
Ministero delle sviluppo economico.
Il Ministero competente, per qualificare la nozione di
risparmio energetico, ha richiamato, per il profilo normativo, il d.lgs. n. 192
del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi
orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01). Le disposizioni
comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia
rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria
consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica
dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti
rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi
finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni
determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.
Tenuto conto dell’avviso del Ministero competente e della
circostanza che la formulazione della lett. h) del
comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR non limita la nozione di risparmio energetico
a particolari tipologie di interventi, si ritiene che l’installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati
sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili
di energia, rientri nell’ambito della lett. h) in
esame. Quanto precede conferma, altresì, l’applicabilità della detrazione in
esame al caso di specie, già affermata dal Ministero delle finanze, in
relazione all’analoga previsione contenuta nell’art. 1 della legge n. 449 del
1997, con circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, par. 3.4, mediante rinvio al
decreto del Ministro dell’industria del 15 febbraio 1992, il cui art. 1, comma
1, prevede, alla lett. e), gli “impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica”.
In merito alla documentazione attestante il conseguimento
di risparmi energetici derivanti dall’installazione di un impianto
fotovoltaico, richiesta dal secondo periodo della lett.
h) in esame, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle
considerazioni in precedenza riportate, ha evidenziato che la realizzazione
dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della
prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe
che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente,
quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e
installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non
è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico
derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Quanto precisato sull’attestazione del risparmio
energetico ai sensi della lett. h) non esime i
soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta dal conservare
comunque le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione
edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo
abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 2 novembre 2011).
Con riguardo alla compatibilità della detrazione in esame
con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il Ministero
competente ha evidenziato che l’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 5
luglio 2012, recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei
meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta, prevede che le
tariffe incentivanti non siano applicabili qualora, in relazione all’impianto
fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, e che il
successivo comma 5 stabilisce che le medesime tariffe sono alternative, fra
l’altro, al meccanismo dello scambio sul posto. La normativa di riferimento,
dunque, disciplina in modo esplicito i divieti di cumulo della tariffa
incentivante con determinate altre misure, mentre nulla dispone circa la
incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici. Il Ministero, in
base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul
posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia
dalla rete, ritiene che lo stesso sia cumulabile con la detrazione fiscale di
cui trattasi e che conclusioni analoghe possono essere raggiunte anche con
riferimento al ritiro dedicato.
Ciò posto, è utile ricordare che l’installazione di un
impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter
beneficiare della detrazione in esame – volta a favorire il recupero del
patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali –
deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici
dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di
apparecchi elettrici ecc.) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente
al servizio dell’abitazione dell’utente.
La possibilità di fruire della detrazione in esame è
comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri
esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto
abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo
potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a
servizio dell’abitazione (cfr. ris. n. 84/E del 2012,
ris. n. 13/E del 2009, cir.
n. 46/E del 2007).
Per completezza, si fa presente che per le spese
documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli
interventi di cui all’articolo 16bis, comma 1, del TUIR, la percentuale di
detrazione del 36 per cento è elevata al 50 per cento e il limite di spesa di
euro 48.000 a euro 96.000 (art. 11, comma 1, del d.l.
n. 83 del 2012).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Il Direttore Centrale